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Legge n. 214/2011, come modificata dalla legge n. 14/2012 ...

1 Legge n. 214/ 2011 , come modificata dalla Legge n. 14/2012 Circolari INPS n. 35, 36 e 37 del Circolare Dip. Funz. Pubbl. n. 2 del Nota congiunta CGIL e INCA a cura del Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti CGIL - Area Previdenza e Assistenza INCA Roma, 26 marzo 2012 2 L'INPS, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e dell'Economia (n. 2680 del ), con le circolari n. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012 ha fornito le prime istruzioni sulle modifiche in materia previdenziale introdotte dalla Legge n. 214/ 2011 , di conversione del decreto Legge n. 201 del , e dalla Legge n. 14/2012 , di conversione del decreto Legge n. 216 del (milleproroghe). Ribadiamo la nostra valutazione negativa sui provvedimenti di Legge poich non intervengono sui privilegi e non sono ispirati a criteri di equit , anzi aumentano le disparit di trattamento tra i lavoratori.

1 Legge n. 214/2011, come modificata dalla legge n. 14/2012 Circolari INPS n. 35, 36 e 37 del 14.03.2012 Circolare Dip. Funz. Pubbl. n. 2 del 08.03.2012

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1 1 Legge n. 214/ 2011 , come modificata dalla Legge n. 14/2012 Circolari INPS n. 35, 36 e 37 del Circolare Dip. Funz. Pubbl. n. 2 del Nota congiunta CGIL e INCA a cura del Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti CGIL - Area Previdenza e Assistenza INCA Roma, 26 marzo 2012 2 L'INPS, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e dell'Economia (n. 2680 del ), con le circolari n. 35, 36 e 37 del 14 marzo 2012 ha fornito le prime istruzioni sulle modifiche in materia previdenziale introdotte dalla Legge n. 214/ 2011 , di conversione del decreto Legge n. 201 del , e dalla Legge n. 14/2012 , di conversione del decreto Legge n. 216 del (milleproroghe). Ribadiamo la nostra valutazione negativa sui provvedimenti di Legge poich non intervengono sui privilegi e non sono ispirati a criteri di equit , anzi aumentano le disparit di trattamento tra i lavoratori.

2 L art. 24 della Legge n. 214/ 2011 ridefinisce in modo sostanziale l assetto pensionistico delle prestazioni di vecchiaia e di anzianit lasciando aperti diversi dubbi interpretativi. Con la presente nota illustriamo gli interventi operati dalla manovra in materia previdenziale, come modificata dalla Legge n. 14/2012 (milleproroghe) e con i chiarimenti degli Istituti previdenziali (INPS) e del Dipartimento della Funzione Pubblica. Di seguito elenchiamo i singoli temi in materia previdenziale trattati in questa nota. 3 Articolo 24 1. Pro-quota contributivo dal 2012 (comma 2) Riflessi per alcune categorie di iscritti all ex Inpdap 2. Flessibilit ed incentivazione (commi 4 e 16) L applicazione per i dipendenti pubblici 3. Abolizione del regime delle decorrenze (comma 5) 4. Nuovi trattamenti di pensione di vecchiaia e anticipata (comma 3) 5.

3 Requisiti per la pensione di vecchiaia (commi 6, 7 e 15-bis): La pensione di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato La pensione di vecchiaia dei lavoratori e delle lavoratrici del settore pubblico e dei lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati del settore privato La pensione di vecchiaia del personale scolastico La pensione di vecchiaia delle lavoratrici e dei lavoratori con primo contributo accreditato successivamente al 1 gennaio 1996 L opzione al sistema contributivo Et minima per la pensione di vecchiaia dal 2021 Aumento dell'et : effetti su altre prestazioni 6. Requisiti per la pensione anticipata (commi 10, 11 e 15-bis) I requisiti eccezionali per i dipendenti che maturano i previgenti requisiti nel 2012 La pensione anticipata dei lavoratori con contribuzione successiva al 7.

4 Termini di pagamento dei tfs e del tfr dei dipendenti pubblici 8. Le deroghe (commi 3, 15 e 18) Soggetti con requisiti maturati entro il Lavoratrici che optano in via sperimentale per il calcolo contributivo Lavoratori derogati 9. Pensione anticipata dei lavoratori che svolgono attivit usuranti (commi 17 e 17-bis) 10. Armonizzazione e Fondi (comma 18) Iscritti al Fondo Ferrovie Iscritti al Fondo di quiescenza Poste Iscritti al Fondo Volo Personale viaggiante autoferrotranviere Marittimi Altri Fondi speciali e integrativi Fondo clero Lavoratori extracomunitari rimpatriati Lavoratori iscritti all'ex Enpals 11. Le prestazioni in totalizzazione nazionale di cui al Dlgs n. 42/2006 (comma 19) 12. Nuovi requisiti anagrafici per l assegno sociale (comma 8) 13. Incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi (commi 22 e 23) 14.

5 Decontribuzione (comma 28) 15. Casse dei liberi professionisti (comma 24) 16. Rivalutazione delle pensioni negli anni 2012 e 2013 (comma 25) 17. Contributo di solidariet a carico dei lavoratori e dei pensionati dei Fondi speciali confluiti nell ago e del Fondo Volo (comma 21) Articolo 6 18. Abrogazione della pensione di privilegio Articolo 23 19. Obbligo contributivo dei dipendenti pubblici chiamati a ricoprire incarichi di Ministro e di Sottosegretario (comma6) 4 1. Il pro-quota contributivo per tutti La quota di pensione relativa all anzianit contributiva maturata a decorrere dal 1 gennaio 2012 verr , in ogni caso, calcolata con il sistema contributivo; vale a dire che per tutti i lavoratori con almeno 18 anni di anzianit contributiva al 1995 il calcolo della pensione verr determinato con il sistema misto: con le regole del sistema retributivo, la quota di pensione relativa all anzianit contributiva maturata fino al 31 dicembre 2011 .

6 Tale quota, continuer ad essere calcolata a sua volta, secondo le vigenti disposizioni, in due quote: la quota A sulla base dell anzianit contributiva maturata entro il 31 dicembre 1992 e la quota B sulla base dell anzianit contributiva maturata dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011 ; con le regole del sistema contributivo, la quota di pensione relativa all anzianit contributiva maturata dal 1 gennaio 2012. Con l estensione del metodo di calcolo contributivo in pro-quota a tutti i lavoratori, viene meno il limite massimo di rendimento pensionistico. Infatti, l anzianit contributiva eccedente i 40 anni maturata dal 1 gennaio 2012 sar , comunque, valutata ai fini della determinazione del trattamento pensionistico. Pertanto, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 1995, che conseguono la pensione con decorrenza successiva al 2011 sulla base di un anzianit contributiva superiore a 40 anni, l importo della pensione potr superare il limite massimo di rendimento pensionistico previsto nel calcolo retributivo (80% della retribuzione pensionabile).

7 La quota di pensione relativa all anzianit contributiva maturata dal 1 gennaio 2012 e calcolata con il sistema contributivo potrebbe comportare, comunque, almeno nella maggior parte dei casi, un minor rendimento pensionistico. Una conseguenza dell introduzione del pro-quota contributivo comporta che la maggiorazione da attribuire sulle pensioni di inabilit a qualsiasi attivit lavorativa (art. 2, Legge n. 222/84 e art. 2, c. 12, della Legge n. 335/1995) va calcolata secondo le regole del sistema contributivo anche per i soggetti con almeno 18 anni di contribuzione al Vale a dire che per tutte le pensioni di inabilit a qualsiasi attivit lavorativa, con decorrenza successiva al 1 gennaio 2012 andr attribuita la maggiorazione nel limite massimo di 40 anni, fino al raggiungimento del 60 anno di et.

8 Altra conseguenza negativa la mancata valutazione, ai fini della misura dei trattamenti pensionistici, delle maggiorazioni contributive per periodi successivi al 1 gennaio 2012 anche per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al Riflessi per alcune categorie di iscritti all ex Inpdap Le modalit di calcolo con il sistema contributivo della quota di pensione relativa alle anzianit contributive maturate, a decorrere dal 1 gennaio 2012, per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al , trova applicazione anche nei confronti del personale militare, delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L introduzione del pro-quota contributivo sulle anzianit maturate dal 1 gennaio 2012 comporta, per tale personale, il venir meno della possibilit di accedere al pensionamento con 53 anni di et e la massima anzianit contributiva.

9 5 L INPS, con la circolare n. 37/2012, fa salva tale possibilit di accesso per il personale che ha maturato l anzianit massima ordinamentale (80%) nel 2011 , anche nel caso in cui il compimento del requisito anagrafico dei 53 anni avvenga successivamente, fermo restando l applicazione delle finestre mobili o a scorrimento. 2. Flessibilit e incentivazione Il Governo afferma di avere reintrodotto il concetto di flessibilit e di incentivazione per chi prosegue l attivit lavorativa oltre i limiti di et stabiliti per il diritto a pensione. A nostro avviso, non cos . Infatti per le lavoratrici ed i lavoratori iscritti all ago, alle forme esclusive e sostitutive dell ago e alla gestione separata, l incentivo si concretizza con la normale applicazione del metodo di calcolo contributivo attraverso lo sviluppo dei coefficienti di trasformazione oltre l et di 65 anni.

10 La novit sta esclusivamente nel fatto che i coefficienti di trasformazione, attualmente definiti fino a 65 anni, saranno sviluppati fino all et di 70 anni e oltre, per l applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010. Si fa passare per flessibilit la possibilit di rinviare il pensionamento e rimanere al lavoro dopo aver maturato i requisiti per il diritto a pensione e per incentivazione il concetto che alla base del sistema contributivo: maggiore l et al momento del pensionamento, maggiori sono i coefficienti di trasformazione del montante. Per quanto riguarda i coefficienti di trasformazione, va poi tenuto conto che gli stessi sono destinati a diminuire per la revisione periodica, prevista con cadenza triennale dal 2013 e biennale dal 2019 in poi.


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