Example: bankruptcy

Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) - Solidarietà

Legge n. 645 del 1952 ( Legge Scelba): 1 di 3 Legge n. 645 del 1952 ( Legge Scelba):Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. Riorganizzazione del disciolto partito fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione,si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, unmovimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque perseguefinalit antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando ousando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressionedelle libert garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sueistituzioni e

Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba): 2 di 3 4. Apologia del fascismo. - Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba) - Solidarietà

1 Legge n. 645 del 1952 ( Legge Scelba): 1 di 3 Legge n. 645 del 1952 ( Legge Scelba):Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. Riorganizzazione del disciolto partito fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione,si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, unmovimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque perseguefinalit antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando ousando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressionedelle libert garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sueistituzioni e i valori della Resistenza.

2 O svolgendo propaganda razzista, ovverorivolge la sua attivit alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propridel predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere Sanzioni penali. - Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppiindicati nell'articolo 1, punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con lamulta da a di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a taliassociazioni, movimenti o gruppi punito con la reclusione da due a cinque anni econ la multa da a di lire (1) (2).

3 Se l'associazione, ilmovimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazionearmata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commiprecedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se ipromotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilit di armi o esplosiviovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell' , comma primo, del codicepenale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa inogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell' , comma secondo,numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni.

4 La condanna deipartecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei dirittiprevisti dall' , comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura dellamulta stata cos elevata dall' , quarto comma, L. 24 novembre 1981, , la sanzione esclusa dalla depenalizzazione in virt dell' , secondocomma, della Legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto cos sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell' , L.

5 22 maggio 1975,n. Scioglimento e confisca dei beni. - Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partitofascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina loscioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo(3). Nei casi straordinari di necessit e di urgenza, il Governo, sempre che ricorrataluna delle ipotesi previste nell' , adotta il provvedimento di scioglimento e diconfisca dei beni mediante decreto- Legge ai sensi del secondo comma dell' Costituzione.

6 (3) Comma cos sostituito dall' , L. 22 maggio 1975, n. n. 645 del 1952 ( Legge Scelba): 2 di 3 4. Apologia del fascismo. - Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimentoo di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalit indicatenell'articolo 1 punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa dalire a lire (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiacechi pubblicamente esalta esponenti, princ pi, fatti o metodi del fascismo, oppure lesue finalit antidemocratiche.

7 Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena della reclusione da due a cinque anni e della multa da a dilire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti commesso con il mezzo dellastampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28,comma secondo, numeri 1 e 2, del , per un periodo di cinque anni (5). (1) Lamisura della multa stata cos elevata dall' , quarto comma, L.

8 24novembre 1981, n. 689. La sanzione esclusa dalla depenalizzazione in virt dell' , secondo comma, della Legge sopracitata. (4) Comma cos sostituitodall' , 26 aprile 1993, n. 122. (5) Cos sostituito dall' , L. 22 maggio1975, n. Manifestazioni fasciste. - Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali deldisciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste punito con la pena dellareclusione sino a tre anni e con la multa da a di lire (1).

9 Ilgiudice, nel pronunciare la condanna, pu disporre la privazione dei diritti previstinell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo dicinque anni (6). (1) La misura della multa stata cos elevata dall' , quartocomma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione esclusa dalladepenalizzazione in virt dell' , secondo comma, della Legge sopracitata. (6)Cos sostituito dall' , L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previstidall'articolo 2 della presente Legge obbligatoria l'emissione del mandato dicattura (7).

10 (7) Articolo aggiunto dall' , L. 22 maggio 1975, n. Aggravamento di pene. - Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle caricheindicate dall' della Legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o risultinocondannati per collaborazionismo ancorch amnistiati. Le pene sono altres aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti comereati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa(9).


Related search queries