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Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 - …

[Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento REGIONE AUT NOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 Norme per l uso e la tutela del territorio regionale (Pubblicata sul BURAS n. 48 del 22 dicembre 1989) Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 [Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 2 Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 [Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento INDICE Titolo I - Finalit , soggetti, strumenti della pianificazione 5 Art.

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 [Testo storico e coordinato con le modifiche della legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] – Aggiornamento 12.10.2017

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  Legge, Regionale, Legge regionale, Dicembre

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1 [Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento REGIONE AUT NOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 Norme per l uso e la tutela del territorio regionale (Pubblicata sul BURAS n. 48 del 22 dicembre 1989) Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 [Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 2 Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 [Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento INDICE Titolo I - Finalit , soggetti, strumenti della pianificazione 5 Art.

2 1. Finalit 5 Art. 2. Soggetti 5 Art. 3. Strumenti e livelli della pianificazione territoriale 6 Art. 4. Ambiti di competenza degli strumenti 6 Titolo II - La pianificazione regionale 7 Art. 5. Direttive e vincoli regionali e schemi di assetto territoriale 7 [Art. 6. Servizi per la pianificazione regionale ] 7 Art. 7. Direttiva per i centri storici 8 Art. 8. Direttiva per le zone agricole 8 Art. 9. Direttiva per le aree urbane 8 [Art. 10. Piani territoriali paesistici: contenuti] 9 Art. 10-bis. (Piani territoriali paesistici) Piano paesaggistico regionale : tutela delle zone di rilevante interesse paesistico-ambientale 10 Art. 11. Piano Paesaggistico regionale - Procedure 12 [Art. 12. Norme di salvaguardia] 13 [Art. 13. Tutela delle fasce costiere. Norme di salvaguardia e di utilizzazione] 14 Art.

3 14. Procedimenti cautelari 15 Art. 15. Esecuzione delle ordinanze di demolizione 15 [Titolo III - La pianificazione provinciale] 16 [Art. 16. Pianificazione provinciale] 16 [Art. 17. Procedura di approvazione del piano urbanistico provinciale] 16 [Art. 18. Piano urbanistico della Comunit montana] 17 Titolo IV - La pianificazione comunale 18 Art. 19. Contenuti del piano urbanistico comunale 18 Art. 20. Formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale e intercomunale 18 Art. 20-bis. Accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento del piano urbanistico comunale al Piano paesaggistico regionale 21 Art. 21. Strumenti di attuazione del piano urbanistico comunale 22 Art. 22. Strumenti urbanistici attuativi - Norme particolari 23 Art. 22-bis. Piano di utilizzo dei litorali (PUL) 24 Art.

4 23. Programma pluriennale di attuazione 25 Art. 24. Contenuto e approvazione del programma pluriennale di attuazione 25 Art. 25. (Concessione edilizia) Permesso di costruire 26 Art. 26. Esproprio delle aree 26 Art. 27. Comparto edificatorio 26 Art. 28. Accordo di programma 27 Art. 28-bis. Accordi di programma di particolare interesse economico e sociale 27 Art. 29. Condotta urbanistica 28 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 3 Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 [Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento Titolo V - Organi di controllo e consultivi 29 [Art. 30. Organi di controllo. Modifica all articolo 23 della Legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62] 29 Art. 31. Organi consultivi 30 Art.

5 32. CTRU - Composizione e funzionamento 30 Art. 32-bis. Osservatorio regionale per l urbanistica e l edilizia 31 Art. 32-ter. Commissione permanente sulle problematiche edilizie e urbanistiche della disabilit 31 Titolo VI - Tutela del paesaggio e dei beni ambientali 32 Art. 33. Commissioni provinciali per le bellezze naturali 32 Art. 34. Autorizzazioni 33 Titolo VII - Norme regionali di attuazione di disposizioni statali 34 Art. 35. Contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione 34 Art. 36. Adempimenti dell Amministrazione comunale 34 Titolo VIII - Disposizioni transitorie e finali 35 Art. 37. Sezioni specializzate per il controllo degli atti in materia urbanistica 35 Art. 38. Strumenti urbanistici 35 Art. 39. Abrogazione di leggi regionali 35 Art. 40. Modifica della Legge regionale 11 ottobre 1985, n.

6 23 35 Art. 41 Contributi per la predisposizione degli strumenti urbanistici 36 Art. 42. Potenziamento degli uffici periferici dell Assessorato regionale competente in materia urbanistica 37 Art. 43. Norma finanziaria 37 Art. 44. Entrata in vigore 37 Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 4 Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 [Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento Titolo I Finalit , soggetti, strumenti della pianificazione [1] [2] Art. 1. Finalit 1. La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione dell articolo 3, lettera f), dello Statuto speciale approvato con Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, disciplina le attivit di uso e tutela del territorio regionale secondo le norme della presente Legge della Legge regionale 11 ottobre 1985, n.

7 23 e successive modifiche, in collaborazione e d intesa con gli enti locali territoriali. 2. A tal fine i soggetti della pianificazione di cui al successivo articolo 2: a) pianificano l uso delle risorse territoriali e regolamentano gli interventi di modificazione delle destinazioni d uso del territorio; b) coordinano la pianificazione dell uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della programmazione economica nazionale e regionale ; c) assicurano la pi rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale, artistico culturale, ai fini della loro valorizzazione; d) verificano periodicamente e adeguano i piani e programmi pubblici concernenti l uso e la tutela del territorio ai diversi livelli.

8 Art. 2. Soggetti 1. I soggetti della pianificazione territoriale sono: a) la Regione; [b) le Province;] [3] c) i Comuni singoli o associati. [1] Ai sensi dell articolo 9, comma 2, della Legge regionale 25 novembre 2004, n. 8, tutti i riferimenti contenuti nella presente Legge ai piani territoriali paesistici sono sostituiti dal riferimento al Piano paesaggistico regionale . [2] Ai sensi dell articolo 2, comma 1, della Legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, tutti i riferimenti contenuti nella presente Legge alle parole concessione o concessione edilizia sono sostituiti dal riferimento al permesso di costruire . [3] Lettera soppressa dall articolo 75, comma 1, lettera a), della Legge regionale 4 febbraio 2016, n. 6. Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 5 Legge regionale 22 dicembre 1989, n.

9 45 [Testo storico e coordinato con le modifiche della Legge regionale 3 luglio 2017, n. 11] Aggiornamento Art. 3. Strumenti e livelli della pianificazione territoriale 1. Sono strumenti per l uso e la tutela del territorio: a) a livello regionale : 1) (i piani territoriali paesistici) il Piano paesaggistico regionale ; 2) le direttive ed i vincoli, gli schemi di assetto territoriale. Le direttive ed i vincoli possono trovare espressione coordinata in piani e schemi di assetto relativi a determinati settori d intervento e/o a determinate zone del territorio regionale . Il sistema di tali atti e piani costituisce il quadro regionale di coordinamento territoriale. [b) a livello provinciale: [4] 1) i piani urbanistici provinciali o sub-provinciali.]

10 ] c) a livello comunale: 1) i piani urbanistici comunali; 2) i piani urbanistici intercomunali. Art. 4. Ambiti di competenza degli strumenti 1. La Regione, [le Province,] i Comuni singoli o associati e le Comunit montane per quanto previsto dall articolo 7 della Legge 3 dicembre 1971, n. 1192, esercitano, negli ambiti delle rispettive competenze definiti dalla presente Legge , le funzioni relative alla pianificazione urbanistica concernenti la disciplina dell uso del territorio e di salvaguardia ambientale. [5] 2. In particolare: a) la Regione con le direttive e i vincoli e con gli schemi di assetto territoriale disciplina l uso del territorio e detta norme per la predisposizione dei piani urbanistici delle Province, delle Comunit montane e dei Comuni singoli o associati; con (i piani territoriali paesistici) il Piano paesaggistico regionale individua le zone di particolare pregio naturalistico e ambientale e ne detta le norme d uso.


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