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LEGGE10maggio1976,n.319(*) «Norme per la tutela delle ...

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO INQUINAMENTO IDRICO. INQUINAMENTI L. 10 maggio 1976, n. 319. LEGGE 10 maggio 1976, n. 319 (*) 4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento Norme per la tutela delle acque dall'inquina- sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza mento . (1) inferiore a 50 vani, o a mc. Sono fatte salve le eventuali piu` restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici ( 29 maggio 1976, n. 141) adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

ASSETTOEDUTILIZZAZIONEDELTERRITORIO INQUINAMENTOIDRICO INQUINAMENTI L.10maggio1976,n.319 LEGGE10maggio1976,n.319(*) «Norme per la tutela delle acque dall’inquina-

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1 ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO INQUINAMENTO IDRICO. INQUINAMENTI L. 10 maggio 1976, n. 319. LEGGE 10 maggio 1976, n. 319 (*) 4) sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento Norme per la tutela delle acque dall'inquina- sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza mento . (1) inferiore a 50 vani, o a mc. Sono fatte salve le eventuali piu` restrittive disposizioni dettate dagli strumenti urbanistici ( 29 maggio 1976, n. 141) adottati secondo le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

2 Le materie di cui alle lettere b), d), e), del presente articolo Titolo I debbono essere regolate entro e non oltre sei mesi dall'entrata FINALITA` DELLA LEGGE E COMPITI DELLO STATO in vigore della presente legge (2). Art. 1. La presente legge ha per oggetto: Art. 3. Le funzioni di cui all'articolo 2 vengono esercitate a) la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e pri- da un comitato interministeriale, costituito dai ministri per i vati, diretti ed indiretti, in tutte le acque super ciali e sotterra- lavori pubblici, per la marina mercantile e per la sanita`.

3 Il co- nee, interne e marine, sia pubbliche che private, nonche in fo- mitato e` presieduto dal ministro per i lavori pubblici, integra- gnature, sul suolo e nel sottosuolo; to, volta per volta, dai ministri competenti per le singole mate- b) la formulazione di criteri generali per l'utilizzazione e lo rie oggetto della deliberazione (3). scarico delle acque in materia di insediamenti; Dopo otto anni dall'entrata in vigore della presente legge, il c) l'organizzazione dei pubblici servizi di acquedotto, fogna- comitato suddetto puo` provvedere, di intesa con le regioni, con ture e depurazione; decreto del presidente della Repubblica, a modi care i valori d) la redazione di un piano generale di risanamento delle contenuti nella tabella A allegata alla presente legge, per ade- acque, sulla base di piani regionali.

4 Guarli alle nuove acquisizioni scienti che e tecnologiche. Ulte- e) il rilevamento sistematico delle caratteristiche qualitative riori eventuali modi che ai valori tabellari suddetti potranno e quantitative dei corpi idrici. essere apportate ad intervalli di tempo non inferiori a quattro Restano salve le disposizioni di cui al decreto del presidente anni. della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive integra- Lo stesso comitato dei ministri puo` in ogni momento provve- zioni e modi cazioni. dere con decreto del presidente della Repubblica ad adeguare Art.

5 2. Allo Stato competono: i valori dei limiti di accettabilita` degli scarichi di cui alle tabel- a) le funzioni di indirizzo, promozione, consulenza e coor- le A e C della presente legge ai corrispondenti valori dalle appo- dinamento generali delle attivita` pubbliche e private connesse site direttive della comunita` economica europea, qualora que- con l'applicazione della presente legge; sti ultimi valori risultino piu` restrittivi. b) la predisposizione dei criteri generali e delle metodologie Ferme restando le competenze dei consigli superiori di sani- per il rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici, nonche ta` e della marina mercantile, organo tecnico scienti co del co- dei criteri metodologici per la formazione e l'aggiornamento mitato dei ministri e` il consiglio superiore dei lavori pubblici.

6 Dei catasti previsti dalla presente legge; Il comitato interministeriale si avvale della collaborazione c) la redazione del piano generale di risanamento delle ac- scienti ca e tecnica dell'istituto superiore di sanita` per quanto que di cui all'articolo 1, punto d), sulla base dei piani regionali, concerne le questioni relative agli usi potabili dell'acqua, alla nonche il controllo della compatibilita` dei piani regionali di mitilicoltura, alla balneazione, alla protezione della salute pub- risanamento delle acque relativi ai bacini idrogra ci a caratte- blica, e dei laboratori dell'istituto di ricerca sulle acque del re interregionale, anche attraverso conferenze permanenti in- consiglio nazionale delle ricerche per le altre questioni di cui terregionali.

7 Promosse dal ministro per i lavori pubblici; alla presente legge (3). d) l'indicazione dei criteri generali per un corretto e razio- nale uso dell'acqua ai ni produttivi, irrigui, industriali e civili Titolo II. anche mediante l'individuazione di standards di consumi, per COMPITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E DEI CONSORZI. favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e promuovendo, fra l'altro, processi di riciclo e di recupero delle Art. 4. Alle regioni vengono attribuite le seguenti compe- sostanze disperse; tenze: e) la determinazione di norme tecniche generali: a) la redazione dei piani regionali di risanamento delle ac- 1) per la regolamentazione dell'installazione e dell'esercizio que.

8 Degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione; b) la direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli 2) per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami insediamenti nonche il controllo degli scarichi nelle unita` geo- sul suolo, anche adibito ad usi agricoli, purche le immissioni logiche profonde;. siano direttamente utili alla produzione, e nel sottosuolo, e- c) il coordinamento e la veri ca di coerenza dei programmi sclusi i casi nei quali possano essere danneggiate le falde ac- degli enti locali.

9 Quifere;. 3) per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi re- siduati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione;. (2) Il termine previsto dal presente articolo e` stato prorogato dall'art. 1. bis del 10 agosto 1976, n. 544 cos ` come modi cato dalla legge di con- versione. (3) Il comma e` stato cos ` modi cato dall'art. 21 della L. 24 dicembre 1979, (*) Il 11 maggio 1999, n. 152, all'art. 63, prevede che, fermo restan- n. 650. (Sta in questa stessa voce). L'art. 6 del 29 dicembre 1983, n.

10 747, do quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del stesso, la presente legge ha disposto l'integrazione del comitato con il ministero per l'ecologia. Cfr. risulta abrogata. artt. 1 e 2 del 30 maggio 1984, n. 176; art. 2 della L. 8 luglio 1986, n. (1) Per le modi che ed integrazioni alla presente legge vedi la L. 24 dicem- 349 (Sta in T ); art. 1, comma 21 della L. 24 dicembre 1993, n. 537. (Sta bre 1979, n. 650. (Sta in questa stessa voce). in I ). 1999 - Aggiornamento CT0602us01 VOCE T LST/I,1. ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO INQUINAMENTO IDRICO.


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