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Linee guida nazionali di riferimento - salute.gov.it

La diagnostica per immaginiLinee guida nazionalidi riferimento3 TESTO DELL ACCORDO STATO-REGIONIPag. 9 GLOSSARIOPag. 24 TABELLE DOSIMETRICHE DI RIFERIMENTOPag. 27 INDICE ANALITICO CON NOMENCLATOREPag. 153 BIBLIOGRAFIAPag. 166A - TESTAPag. 31B - COLLOPag. 37C - COLONNA VERTEBRALEPag. 40D - APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICOPag. 44E - APPARATO CARDIOVASCOLAREPag. 53F - APPARATO RESPIRATORIOPag. 60G - APPARATO GASTROINTESTINALEPag. 63H - APPARATO UROGENITALE E SURRENIPag. 79I - OSTETRICIA E GINECOLOGIAPag. 87J - SENOLOGIAPag. 90K - TRAUMIPag. 95L - NEOPLASIEPag. 109M - PEDIATRIAPag. 126Z - INTERVENTISTICAPag. 141 INDICEPRESENTAZIONEN egli ultimi anni sempre pi fortemente si avvertita nellacomunit scientifica, e tra gli amministratori di sanit pub-blica la necessit di razionalizzare e rendere utilizzabili perle decisioni cliniche la grande quantit di nuove conoscenzeprodotte in campo medico e biologico (con una inevitabile)

3 testo dell’accordo stato-regioni pag. 9 glossario pag. 24 tabelle dosimetriche di riferimento pag. 27 indice analitico con nomenclatore pag. 153

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1 La diagnostica per immaginiLinee guida nazionalidi riferimento3 TESTO DELL ACCORDO STATO-REGIONIPag. 9 GLOSSARIOPag. 24 TABELLE DOSIMETRICHE DI RIFERIMENTOPag. 27 INDICE ANALITICO CON NOMENCLATOREPag. 153 BIBLIOGRAFIAPag. 166A - TESTAPag. 31B - COLLOPag. 37C - COLONNA VERTEBRALEPag. 40D - APPARATO MUSCOLO-SCHELETRICOPag. 44E - APPARATO CARDIOVASCOLAREPag. 53F - APPARATO RESPIRATORIOPag. 60G - APPARATO GASTROINTESTINALEPag. 63H - APPARATO UROGENITALE E SURRENIPag. 79I - OSTETRICIA E GINECOLOGIAPag. 87J - SENOLOGIAPag. 90K - TRAUMIPag. 95L - NEOPLASIEPag. 109M - PEDIATRIAPag. 126Z - INTERVENTISTICAPag. 141 INDICEPRESENTAZIONEN egli ultimi anni sempre pi fortemente si avvertita nellacomunit scientifica, e tra gli amministratori di sanit pub-blica la necessit di razionalizzare e rendere utilizzabili perle decisioni cliniche la grande quantit di nuove conoscenzeprodotte in campo medico e biologico (con una inevitabile enotevole variabilit di erogazione di prestazioni sanitarie) equindi di disporre di strumenti che, attraverso la medicinabasata sulle prove di evidenza (EBM)

2 , siano in grado di pro-muovere la appropriatezza ed efficacia degli interventi ed unuso pi razionale delle quest ottica, l Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali,sulla base degli indirizzi espressi dalla Conferenza Unificatacon delibera del 19 giugno 2003, che individua come unodegli impegni prioritari, l elaborazione di Linee guide clini-che ed organizzative, ha costituito un Gruppo di lavoro chesulla base delle indicazioni contenute nel manuale metodolo-gico su: Come produrre, diffondere e aggiornare raccoman-dazioni per la pratica clinica ha elaborato il presente testodi Linee guida in diagnostica per immagini concentrandola propria attenzione su tre aspetti fondamentali: la giustifi-cazione delle indagini (e quindi l appropriatezza), la radio-protezione ed il contenimento della spesa.

3 L obbiettivo pri-mario che si attende dall utilizzo di queste Linee guida unariduzione del numero di esami radiologici inappropriatamen-te richiesti ed eseguiti. Questi esami comportano lo spreco dirisorse, allungamento dei tempi di attesa e, se eseguiti conradiazioni ionizzanti, una indebita irradiazione del pazienteed un aumento della dose collettiva alla popolazione. La pro-tezione dal rischio di radiazioni, costituisce infatti, oggi, unottimo esempio di come possono essere trattati gli aspettisanitari, anche nei risvolti socio-economici che quasi sempreaccompagnano lo sviluppo di nuove tecnologie. 5 Queste Linee guida , elaborate dal gruppo di lavoro istitui-to presso l ASSR e costituito da rappresentanti delle Societ Scientifiche interessate, della FISM, dell Istituto Superioredi Sanit e del Ministero della Salute, dopo le necessarie veri-fiche con i tecnici nominati dalle Regioni, sono state appro-vate dalla Conferenza Stato-Regioni il 28 ottobre 2004, con-fermando cos l importanza, la validit e l utilit delle stesseper le strutture ed i professionisti del Sistema dell Agenzia per i Servizi Sanitari RegionaliLaura Pellegrini6 GRUPPO DI LAVOROPier Carlo MUZZIO (Coordinatore scientifico - SIRM)

4 Bruno RUSTICALI (Coordinatore organizzativo - ASSR)SIRM- Societ Italiana di Radiologia MedicaLorenzo BONOMOC arlo DEL FAVEROB arbara PESCEO scar TAMBURRINIAINR- Associazione Italiana di NeuroradiologiaGiuseppe SCOTTIAIMN- Associazione Italiana di Medicina NucleareMarco SALVATOREFISM- Federazione Italiana Societ MedicheAlberto MALLIANISIMI- Societ Italiana di Medicina InternaAlberto MALLIANIISS- Istituto Superiore di Sanit Filomena MAZZEIM inistero della SaluteDonatella BALLADAT ommasina MANCUSOASSRD onato ANTONELLISF rancesco Nicola LAURIAS egreteria organizzativa ASSRC hiara GiulianoAntonella CavalloLe presenti Linee - guida sono state discusse e confrontate con i tec-nici appositamente nominati dalle

5 Regioni fino ad arrivare al pre-sente testo condiviso. previsto l aggiornamento delle presentiLinee- guida nel 2006. Si ringraziano tutti coloro che in questa occasione hanno utilmentecollaborato, in particolare la Teresa Maglione delCoordinamento Interregionale dell Area sanitaria e , ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo 28 agosto1997, n. 281, tra il Ministro della salute e le Regioni eProvince autonome di Trento e di Bolzano sul documentorelativo alle Linee guida per la diagnostica per immagini .Atto rep. n. 2113 del 28 ottobre 2004. LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTITRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCEAUTONOME DI TRENTO E BOLZANONell odierna seduta del 28 ottobre 2004 PREMESSO che:- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997 Riordinodella disciplina in materia sanitaria, a norma dell dellalegge 23 ottobre 1997 e successive modifiche ed inte-grazioni, all art.

6 11 comma 2, vincola l erogazione delle pre-stazioni dei Livelli essenziali ed uniformi di assistenza alrispetto dei princ pi della dignit , del bisogno di salute, del-l equit nell accesso, della qualit delle cure e dell appropria-tezza;- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assisten-za , all allegato 4 richiama alla necessit di attuare adeguatiinterventi per promuovere l appropriatezza;9 Presidenzadel Consiglio dei MinistriCONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTITRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOMEDI TRENTO E BOLZANO- il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, nei dieci progettiper la strategia del cambiamento, al punto l individua tra gliobiettivi strategici la promozione di migliori protocolli diappropriatezza per i diversi livelli di assistenza;CONSIDERATO che:- la Diagnostica per Immagini (DPI) grazie soprattutto allarivoluzione dei rilevatori di immagine e all informatica, haavuto uno sviluppo tumultuoso negli ultimi trenta anni.

7 - la rivoluzione delle tecnologie e delle conoscenze in campomedico hanno modificato in maniera sostanziale la possibili-t di utilizzare le tecniche di Diagnostica per immagini qualinecessari ed indispensabili supporti alla diagnosi, alla pro-gnosi, al monitoraggio della malattia e alla realizzazione diprocedure interventistiche sia diagnostiche che terapeutiche;- l accresciuta offerta di prestazioni di diagnostica per imma-gini ha per comportato negli anni una crescita della doman-da non sempre del tutto giustificata, che ha contribuito inmaniera significativa all incremento delle liste di attesa;- il ricorso inappropriato alle prestazioni di diagnostica perimmagini che utilizzano radiazioni ionizzanti comporta tral altro un indebita irradiazione del paziente ed un aumentodella dose collettiva alla popolazione;- il principio dell appropriatezza delle prestazion alla basedella definizione dei livelli essenziali di assistenza ed pi volte ribadito nelle disposizioni seguite all emanazione deldecreto di riordino della disciplina in materia sanitaria.

8 - con l Accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2001, prope-deutico all emanazione del 29 novembre 2001 Definizione dei livelli di assistenza , al punto sono statidemandati alle Regioni i criteri e le modalit per contenere ilricorso e l erogazione di prestazioni che non soddisfano ilprincipio di appropriatezza organizzativa e di economicit nella utilizzazione delle risorse, ed analoghe indicazioni siritrovano nell allegato 4 al sopra citato;10- il richiamo alla necessit del rispetto dell appropriatezza cli-nica, in particolare per quanto riguarda le prestazioni che uti-lizzano radiazioni ionizzanti e pi in generale per quantoattiene all utilizzo di radiazioni ionizzanti nella pratica clini-ca, presente nella Direttiva 97/43 Euratom del ConsiglioEuropeo, recepita nella normativa italiana con il decretolegislativo n.

9 187 del 2000 che stabilisce i principi generali diprotezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radia-zioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche;RILEVATOche le Regioni e le Province autonome il 30marzo 2004 hanno trasmesso una loro proposta in ordineall argomento, allo scopo di pervenire unitamente alleAmministrazioni centrali interessate ad un documento con-giunto, volto ad assolvere ad una funzione di miglioramentodell appropriatezza nell erogazione delle prestazioni di dia-gnostica per immagini, senza innovare sui previgenti Livelliessenziali di assistenza di cui al del 29 novembre2001 e successive integrazioni e senza determinare alcunonere aggiuntivo di spesa.

10 CONSIDERATOche, nella riunione in sede tecnica del 22giugno 2004, il Ministero della salute si impegnato a valu-tare il documento regionale, al fine di concorrere alla sua ste-sura definitiva;VISTAla proposta di accordo in oggetto come presentata dalMinistero della salute in data 15 settembre 2004, che tra l al-tro:- Costituisce frutto di un lavoro presso l Agenzia per i ServiziSanitari Regionali (ASSR) da parte di una Commissione cheha rivisitato l ultima edizione di Making the best use of adepartment of Clinical Radiology. Guide lines for doctors ,elaborato dal Royal College of Radiology unitamente allaAssociazione Europea di Radiologia e all AssociazioneEuropea di Medicina Nucleare;- stata validata e condivisa dalla Societ Italiana diRadiologia Medica (SIRM), dall Associazione Italiana di11 Medicina Nucleare (AIMN) e dall Associazione Italiana diNeuroradiologia (AINR);V1 STOl art 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997l n.


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