Example: tourism industry

Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività ...

1 2 SOMMARIO 1. PREMESSA .. 3 2. DEFINIZIONI .. 4 3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL AMBIENTE 5 4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .. 8 5. INFORMAZIONE .. 10 6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI .. 10 7. MODALIT DI ATTUAZIONE DELLE MISURE .. 12 8. MODALIT DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE .. 12 9. SANZIONI .. 13 10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19 .. 13 ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI, ULTERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19.

esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”) . − L’art. 5, comma ettera b) 1, l del decreto-legge 26 …

Tags:

  Guarigione, Di guarigione di

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività ...

1 1 2 SOMMARIO 1. PREMESSA .. 3 2. DEFINIZIONI .. 4 3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL AMBIENTE 5 4. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE .. 8 5. INFORMAZIONE .. 10 6. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI .. 10 7. MODALIT DI ATTUAZIONE DELLE MISURE .. 12 8. MODALIT DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE .. 12 9. SANZIONI .. 13 10. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19 .. 13 ALLEGATO 1 CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI, ULTERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19.

2 14 ALLEGATO 2 .. 15 ALLEGATO 3 CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVIT SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI .. 16 ALLEGATO 4 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVIT sportiva ALL APERTO .. 17 ALLEGATO 5 DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE .. 19 ALLEGATO 6 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVIT sportiva ALL INTERNO DI LUOGHI 22 3 1. PREMESSA Tenuto conto dell esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei gestori la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli, e in considerazione del recente andamento della curva epidemiologica e dell introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus, si ritiene utile fornire col presente documento indicazioni aggiornate, pi dettagliate e prescrittive.

3 Volte ad assicurare la prosecuzione delle attivit sportive e dell esercizio fisico. Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all emergenza epidemiologica. Il presente documento, qualora necessario, potr essere ulteriormente declinato, per le singole discipline sportive, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate e dagli Enti di promozione sportiva , riconosciuti dal CONI e dal CIP, tramite nuovi protocolli o addendum o integrazioni agli esistenti protocolli applicativi.

4 A tali indicazioni devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attivit motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilit . Nell attuale quadro normativo, il presente documento aggiorna pertanto le Linee guida del 3 dicembre 2021, elaborate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce delle precedenti Linee guida del 22 ottobre 2020, del 5 marzo 2021, del 1 giugno 2021, del 6 agosto 2021 e del 4 ottobre 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico, sentita la Federazione Medico sportiva Italiana.

5 In particolare: Il combinato disposto dell art. 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dell art. 1, comma 4, lettera c) del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, prevede che a partire dal 10 gennaio 2022 sia necessaria la certificazione verde cd rafforzata di cui all art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, per l accesso, sia al chiuso che all aperto, a piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge, nonch la pratica di sport di squadra e di contatto anche all aperto, con esclusione dall obbligo di certificazione per le persone di et inferiore ai dodici anni o esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

6 La medesima certificazione necessaria per l accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione in questo caso anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell et o di disabilit . Per l accesso ai medesimi spazi per motivi di lavoro, resta valido quanto disposto ai punti successivi. Fino al 14 febbraio 2022, resta in vigore l art. 9-septies del decreto-legge 22 aprile 2021, (convertito dalla legge 18 giugno 2021, ) introdotto con il decreto-legge 21 settembre 2021, che prevede che per chiunque svolga una attivit lavorativa nel settore privato fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l attivit svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n.

7 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a 4 qualsiasi titolo, la propria attivit lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, introduce l obbligo vaccinale per le persone che abbiano compiuto i 50 anni, e all art. 1, integra il decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n.

8 76, con l art. 4-quinquies (Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro); pertanto, a partire dal 15 febbraio 2022 alle persone che abbiano compiuto 50 anni ricadenti nell obbligo vaccinale che svolgano una attivit lavorativa nel settore privato fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l attivit svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n.

9 52 del 2021 (c. certificazione verde rafforzata ). L art. 5, comma 1, lettera b) del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 rende possibile, per i soggetti possessori della certificazione verde cd. rafforzata , di cui all art. 9, comma 2, lettere a), b), c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, di svolgere in arancione servizi e attivit sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca. 2. DEFINIZIONI Per operatore sportivo si intende sia chi pratica l attivit sia le persone autorizzate a frequentare l impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, accompagnatori, guida non atleta, ecc.

10 La definizione, per estensione concettuale, include ogni professionista in possesso della laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive (L22) ovvero del corso di studio in Scienze Motorie e Sportive (classe 33 ex 509/99) o lauree magistrali/specialistiche in Scienze Motorie o Diploma ISEF. Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attivit fisica e sportiva , eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o pi spazi di attivit dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.


Related search queries