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Manutenzioni sugli immobili: aliquote IVA - …

Manutenzionisugli immobili: aliquote IVAa cura diPatrizia ClementiAggiornata al , n. 138, conv. , n. 148 Manutenzionisugli immobili: aliquote IVAa cura diPatrizia ClementiSupplemento a ex Lege 3/2007 Aggiornata al 20 marzo 201123La manutenzione del patrimonio immobiliare co-stituisce spesso per gli enti non commerciali (ca-tegoria nella quale rientrano gli enti ecclesiastici)uno tra i pi rilevanti capitoli di spesa del loro bi-lancio. Il costo poi normalmente reso pi onero-so dalla indetraibilit dell IVA versata ai fornitori dibeni e servizi relativi agli interventi sugli sicuramente vero in tutti i casi in cui l enteinterviene sugli immobili utilizzati per le attivit isti-tuzionali non commerciali, ma lo anche quandooggetto dei lavori un immobile nel quale v

Manutenzioni sugli immobili: aliquote IVA a cura di Patrizia Clementi Aggiornata al D.L.13.8.2011, n.138, conv.L.14.9.2011, n.148

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1 Manutenzionisugli immobili: aliquote IVAa cura diPatrizia ClementiAggiornata al , n. 138, conv. , n. 148 Manutenzionisugli immobili: aliquote IVAa cura diPatrizia ClementiSupplemento a ex Lege 3/2007 Aggiornata al 20 marzo 201123La manutenzione del patrimonio immobiliare co-stituisce spesso per gli enti non commerciali (ca-tegoria nella quale rientrano gli enti ecclesiastici)uno tra i pi rilevanti capitoli di spesa del loro bi-lancio. Il costo poi normalmente reso pi onero-so dalla indetraibilit dell IVA versata ai fornitori dibeni e servizi relativi agli interventi sugli sicuramente vero in tutti i casi in cui l enteinterviene sugli immobili utilizzati per le attivit isti-tuzionali non commerciali, ma lo anche quandooggetto dei lavori un immobile nel quale vienesvolta un attivit commerciale se, come avvienenella maggior parte dei casi, l ente ha deciso dinon considerare strumentale il bene non inse-rendolo nell inventario.

2 N iscrivendolo nel regi-stro dei beni ammortizzabili. In questi casi, infatti, gli immobili afferiscono alla sfera istituzionale , quella nella quale l ente agi-sce come consumatore finale, senza possibilit quindi di scaricare l parte il caso dell abbattimento delle barriere ar-chitettoniche, la misura dell aliquota IVA dipendedalla classificazione dell intervento secondo lanormativa , n. 633, Tabella A, Parte II e Parte IIIL. , n. 488, art. 7, c. 1, lett. b)L. , n. 457, art. , n. 380L. , n. 847, art.

3 4 integrato dall art. 44 della L. ,n. 865 Circ. , n. 1/ECirc. , n. 57/ECirc. , n. 247/ECirc. , n. 71/ECirc. , n. 11/EL indetraibilit dell IVALa qualificazioneurbanisticadegli interventiInfatti il n. 633 del 1972 (il decreto che ha isti-tuito e che regola l IVA) differenzia il trattamento fi-scale per le diverse ipotesi di lavori facendo riferimen-to ancora oggi alle definizioni che ne d l articolo 31della legge n. 457 del 5 agosto 1978, anche se que-sta normativa stata sostituita dal 380/2001,Testo Unico in materia edilizia; nel nuovo provvedi-mento gli interventi sono definiti dall articolo tratta della norma che individua e descrive gliinterventi di recupero del patrimonio edilizio di-stinguendoli in: opere di manutenzione ordinaria(lett.)

4 A), straordinaria (lett. b), restauro e risana-mento conservativo (lett. c) e ristrutturazione ur-banistica (lett. d). Per una migliore identificazione utile fare riferimento anche alla Circolare del Mi-nistero delle finanze del 24 febbraio 1998, n. 57/E(si veda oltre il testo delle due norme pag. 13 ss.).Di norma gli interventi di manutenzione ordinaria estraordinaria non usufruiscono dell aliquota agevola-ta e sono assoggettati all aliquota ordinaria del 21%(l'aliquota stata innalzata con effetto dal 17 settem-bre 2011 con il 138/2011, conv.

5 L. 148/2011).Questa norma di carattere generale conosceun eccezione che riguarda per solo le prestazionidi servizi relative alle Manutenzioni ordinarie estraordinarie effettuate su fabbricati a prevalentedestinazione abitativa privata per le quali previ-sta l aliquota ridotta al 10%.L agevolazione, introdotta dal 1 gennaio 2000 dal-l articolo 7, comma 1, lettera b) della legge 488del 1999, stata via via prorogata per gli anni suc-cessivi come misura temporanea fino al 2011; in-fine, con la legge 23 dicembre 2009, articolo 2,comma 11, l aliquota agevolata stata conferma-ta senza termine divenendo cosi, finalmente, mi-sura a regime.

6 L Amministrazione finanziaria ha illustrato l agevo-4 Aliquota del 21%per la manutenzioneordinariae straordinariaAliquota del 10%per la manutenzioneordinariae straordinariasulle abitazionilazione e ha fornito la propria interpretazione sul-l argomento con la Circolare n. 247 del 29 dicem-bre 1999 e la Circolare n. 71 del 7 aprile notato che la disciplina caratterizzata da duefondamentali elementi: l aliquota IVA ridotta riguarda gli interventi ef-fettuati sui fabbricati a prevalente destinazioneabitativa privata; il beneficio riguarda solo le prestazioni di servi-zi e non si estende alle cessioni dei beni signi-ficativi identificati con il Decreto 29 il primo elemento sono di sicuro interesseper gli enti i chiarimenti e le interpretazioni offertidalla Circolare n.

7 71/2000, secondo la quale rien-trano nel beneficio i lavori effettuati: in tutte le unit immobiliari classificate nellecategorie catastali da A1 ad A11, a eccezionedi quelle appartenenti alla categoria catastaleA10[uffici e studi privati],a prescindere dal lo-ro effettivo utilizzo ; negli immobili che costituiscono pertinenza de-gli immobili abitativi (ovvero quelli di categoriaA, escluso A10), tenendo presente che il bene-ficio compete anche se gli interventi di recupe-ro hanno ad oggetto la sola pertinenza di unit ad uso abitativo ed anche nell ipotesi in cui lastessa situata in un edificio che non ha preva-lente destinazione abitativa.

8 Nelle parti comuni di fabbricati a prevalente de-stinazione abitativa, ovvero quelli aventi pi delcinquanta per cento della superficie sopra terradestinata ad uso abitativo privato ; negli edifici assimilati alle case di abitazionenon di lusso ai sensi dell articolo 1 della legge19 luglio 1961, n. 659, a condizione che costi-tuiscano stabile residenza di collettivit . Que-sta interpretazione di immobile destinato aduso abitativo interessa gli enti non commercialiin modo particolare, dal momento che permet-te di includere tra gli immobili agevolati anche,5I fabbricatia prevalente destinazione abitativaad esempio, gli orfanatrofi, gli ospizi, i brefo-trofi, i conventi.

9 Infatti, ci che rileva non laclassificazione catastale, ma la circostanza og-gettiva di essere destinati a costituire residenzastabile delle collettivit che vi alloggiano . Sitenga per presente che se l edificio desti-nato solo in parte a finalit abitative l aliquotaridotta applicabile agli interventi che interes-sano le parti comuni dell edificio, semprech laparte abitativa rappresenti pi del cinquanta percento della superficie e a quelli che vengonorealizzati sulla sola parte abitativa . Va infineprecisato che non per tutti gli immobili assimi-lati alle case di abitazione non di lusso vi dirit-to all agevolazione: vanno esclusi tutti quelli privi del carattere di stabile residenza [.]

10 ] qua-li scuole, caserme, ospedali . gi stato evidenziato che la norma prevede l ali-quota agevolata solo per le prestazioni di conseguente esclusione del beneficio per lecessioni di beni stata attenuata in sede applica-tiva e riguarda solo quelli di maggior valore . Conil Decreto del Ministro delle finanze del 29 dicem-bre 1999, sono stati infatti individuati i beni costi-tuenti parte significativa del valore delle forniture (i cosiddetti beni significativi ).Si tratta: degli ascensori e montacarichi; degli infissi esterni ed interni; delle caldaie; dei videocitofoni; delle apparecchiature di condizionamento e ri-ciclo dell aria; dei sanitari e rubinetterie da bagno.


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