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METALMECCANICA - Piccola e media industria - …

1 METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 25 GENNAIO 2008 (*) (Decorrenza: 1 gennaio 2008 - Scadenza: 31 dicembre 2011) La parte economica scadr il 31 gennaio 2010 rinnovato 3 GIUGNO 2010 (Decorrenza: 1 giugno 2010 - Scadenza: 31 maggio 2013) rinnovato 29 LUGLIO 2013 (**) (Decorrenza: 1 giugno 2013 - Scadenza: 31 ottobre 2016) Parti stipulanti UNIONMECCANICA - CONFAPI e Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL) (**) Federazione impiegati ed operai metallurgici (FIOM-CGIL) (**) Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL) (**) ---------- (*) Integrato dagli accordi 5 dicembre 2011, 25 giugno 2012, 10 luglio 2012 e 15 novembre 2013 in materia di bilateralit . (**) Integrato dal verbale di incontro 4 ottobre 2013 di sottoscrizione nell'accordo di rinnovo 29 luglio 2013.

4 - di definire specifiche "Linee-guida" utili a favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati nelle imprese di

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1 1 METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i dipendenti dalle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 25 GENNAIO 2008 (*) (Decorrenza: 1 gennaio 2008 - Scadenza: 31 dicembre 2011) La parte economica scadr il 31 gennaio 2010 rinnovato 3 GIUGNO 2010 (Decorrenza: 1 giugno 2010 - Scadenza: 31 maggio 2013) rinnovato 29 LUGLIO 2013 (**) (Decorrenza: 1 giugno 2013 - Scadenza: 31 ottobre 2016) Parti stipulanti UNIONMECCANICA - CONFAPI e Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL) (**) Federazione impiegati ed operai metallurgici (FIOM-CGIL) (**) Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL) (**) ---------- (*) Integrato dagli accordi 5 dicembre 2011, 25 giugno 2012, 10 luglio 2012 e 15 novembre 2013 in materia di bilateralit . (**) Integrato dal verbale di incontro 4 ottobre 2013 di sottoscrizione nell'accordo di rinnovo 29 luglio 2013.

2 (**) La presente Organizzazione non ha siglato l'ipotesi di accordo 3 giugno 2010 e gli accordi 5 dicembre 2011, 25 giugno 2012 e 10 luglio 2012. (**) La presente Organizzazione non ha siglato l'ipotesi di accordo 29 luglio 2013, il verbale di incontro 4 ottobre 2013 e il verbale di accordo 15 novembre 2013. Testo del I. Premessa Il contratto collettivo nazionale di lavoro trova la sua definizione nello spirito del Protocollo 23 luglio 1993, ed finalizzato a relazioni industriali pi partecipative e ad una regolazione 2 dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai lavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche inflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane. Gli assetti contrattuali sono quelli previsti dal Protocollo sottoscritto tra Governo, CONFAPI, Confindustria, Intersind, ASAP e CGIL-CISL-UIL il 23 luglio 1993.

3 Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in applicazione e nel rispetto dei contenuti del citato Protocollo. UNIONMECCANICA e FIM, FIOM, UILM si impegnano reciprocamente, a nome proprio e delle rispettive strutture territoriali e delle Rappresentanze sindacali unitarie, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per lo svolgimento ed il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i livelli. UNIONMECCANICA e FIM, FIOM, UILM si impegnano inoltre a rispettare ed a far rispettare alle aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo della sua validit . A tal fine UNIONMECCANICA si impegna ad adoperarsi e ad intervenire per la completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle condizioni pattuite, mentre FIM, FIOM, UILM si impegnano a non promuovere e ad intervenire perch siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

4 La contrattazione aziendale prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 nello spirito dell'attuale prassi e dando attuazione al particolare riguardo per le piccole imprese, ivi previsto. La contrattazione aziendale non potr avere per oggetto materie definite in altre sedi negoziali. La stessa verr pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformit con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione aziendale , per le materie e con le procedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.

5 La presente premessa parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro. II. Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per la materia retributiva. Le parti per la dinamica degli effetti economici del contratto collettivo nazionale di lavoro fanno riferimento al punto 2 del Capitolo "Assetti contrattuali" del Protocollo 23 luglio 1993. Le proposte per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno presentate, dalla parte che ha dato disdetta, in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto. La parte che ha ricevuto la disdetta deve darne riscontro all'altra entro 20 giorni. Nei tre mesi di cui sopra e per il mese successivo alla scadenza e comunque per un periodo complessivo di quattro mesi dalla data di presentazione delle proposte di modifica, le parti non intraprenderanno iniziative unilaterali n procederanno ad azioni dirette.

6 La violazione dell'impegno, come sopra assunto, comporter a carico della parte inadempiente l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la "indennit di vacanza contrattuale" appresso definita. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, ove non sia intervenuto accordo, ai lavoratori dipendenti sar corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione. Tale elemento provvisorio avr invece decorrenza dal quarto mese dalla presentazione delle proposte di modifica qualora le stesse siano presentate oltre la data di scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro. L'importo di tale elemento provvisorio, denominato indennit di vacanza contrattuale, sar pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali tabellari conglobati vigenti comprensivi dell'ex indennit di contingenza.

7 Trascorsi sei mesi di vacanza contrattuale l'importo di cui sopra sar pari al 50% del tasso di inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennit di vacanza contrattuale cessa di essere erogata. 3 Norma transitoria Le parti convengono di costituire, entro sei mesi dalla stipula del presente contratto, un gruppo di lavoro paritetico, formato da sei rappresentanti per UNIONMECCANICA e da sei rappresentanti per FIM, FIOM, UILM, con il compito di definire congiuntamente, un'ipotesi di testo contrattuale che, senza comportare aggravi economici, modifiche o mutamenti sostanziali rispetto al presente contratto, risulti semplificato nella parte formale ed aggiornato nella corrispondenza alla legislazione vigente, per facilitare un'interpretazione uniforme del testo contrattuale e ridurre, per quanto possibile, l'insorgere di contenzioso.

8 Dichiarazione a verbale Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al secondo biennio (1 febbraio 2010-31 dicembre 2011), per determinare gli incrementi retributivi, verr adottato un valore punto pari a 18,86 euro. III. Procedura per il rinnovo degli accordi aziendali (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale , come in premessa, non potr avere per oggetto materie gi definite in altri livelli di contrattazione. Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. In coerenza con quanto previsto in premessa, le richieste di rinnovo dell'accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e dalla Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero, per le aziende pi complesse e secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalla Rappresentanza sindacale unitaria, e devono essere inviate all'azienda in tempo utile, al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo.

9 Le richieste devono essere inviate contemporaneamente per conoscenza all'Associazione delle piccole e medie industrie cui l'azienda iscritta o ha conferito mandato. La Direzione aziendale dar riscontro delle richieste entro 20 giorni dal loro ricevimento. Nei due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali n procederanno ad azioni dirette. Norma concordata nel Verbale di accordo stipulato in sede ministeriale il 4 febbraio 1997 Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l'accordo del 23 luglio 1993 e il punto 3 della premessa del UNIONMECCANICA, si ribadisce specificamente la non sovrapponibilit nell'anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.

10 ---------- : L'accordo 3 giugno 2010 prevede quanto segue: Contrattazione di secondo livello Le parti nel considerare la contrattazione collettiva esercitata nel rispetto delle regole condivise un valore nelle relazioni sindacali e nel comune obiettivo di consolidare il modello contrattuale fondato su due livelli di contrattazione, introdotto con il Protocollo del 23 luglio 1993 cos come integrato dagli accordi interconfederali vigenti, concordano: 4 - di definire specifiche "Linee-guida" utili a favorire la diffusione della contrattazione aziendale con contenuti economici collegati ai risultati nelle imprese di minori dimensioni con carattere non vincolante ma come scelta volontaria di uno strumento che pu favorire lo sviluppo dell'impresa ed una migliore distribuzione dei benefici prodotti ai lavoratori; - di avviare una sperimentazione relativa alla contrattazione territoriale di secondo livello, avente contenuto economico e normativo.


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