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Modello lettera - adacta.it

INDICE: 1. NOVIT SU TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DI partecipazioni QUALIFICATE .. 2 2. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE partecipazioni .. 3 3. PROROGA DEI SUPER-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI - CHIARIMENTI MINISTERIALI .. 3 4. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE PER DICHIARAZIONI FISCALI, CERTIFICAZIONI UNICHE E SPESOMETRO .. 5 5. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILIT FISCALE (ISA) E IMPOSTA SUL REDDITO D IMPRESA (IRI): RINVIO APPLICAZIONE .. 6 6. DETRAZIONI FISCALI IMMOBILI: PROROGHE E NOVIT .. 7 7. CEDOLARE SECCA: PROROGA RIDUZIONE AL 10% PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO .. 9 8. APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON FORNITURA DI BENI SIGNIFICATIVI .. 10 9. NON TASSATO L INDENNIZZO PERCEPITO DAI SOCI A FRONTE DI ACCORDI TRANSATTIVI CON ISTITUITO DI CREDITO ORA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

Circolare 1/2018 Pagina 3 RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI (L. 205/2017, art. 1, commi 997-998) È stata rinnovata la possibilità di affrancare (si veda la nostra circolare n.

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1 INDICE: 1. NOVIT SU TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DI partecipazioni QUALIFICATE .. 2 2. RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE partecipazioni .. 3 3. PROROGA DEI SUPER-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI - CHIARIMENTI MINISTERIALI .. 3 4. NUOVI TERMINI DI PRESENTAZIONE PER DICHIARAZIONI FISCALI, CERTIFICAZIONI UNICHE E SPESOMETRO .. 5 5. INDICI SINTETICI DI AFFIDABILIT FISCALE (ISA) E IMPOSTA SUL REDDITO D IMPRESA (IRI): RINVIO APPLICAZIONE .. 6 6. DETRAZIONI FISCALI IMMOBILI: PROROGHE E NOVIT .. 7 7. CEDOLARE SECCA: PROROGA RIDUZIONE AL 10% PER I CONTRATTI A CANONE CONCORDATO .. 9 8. APPLICAZIONE ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON FORNITURA DI BENI SIGNIFICATIVI .. 10 9. NON TASSATO L INDENNIZZO PERCEPITO DAI SOCI A FRONTE DI ACCORDI TRANSATTIVI CON ISTITUITO DI CREDITO ORA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.

2 10 10. PROROGA MAGGIORAZIONE TASI .. 11 11. LE TABELLE ACI PER I COSTI CHILOMETRICI 2018 .. 11 12. ALIQUOTE INPS - GESTIONE SEPARATA INPS .. 11 13. LA NUOVA MISURA DEL SAGGIO DI INTERESSE 12 Circolare informativa n. 1/2018 18/111 24 gennaio 2018 Circolare 1/2018 Pagina 2 NOVIT SU TASSAZIONE DEI DIVIDENDI E DELLE PLUSVALENZE DI partecipazioni QUALIFICATE (L. 205/2017, art. 1, commi 999-1006) La Legge di Bilancio 2018 ha apportato significative modifiche al regime dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria prevedendo la tassazione nella misura del 26% per i dividendi e le plusvalenze in relazione al possesso e alla cessione di partecipazioni societarie qualificate , analogamente a quanto gi previsto per le partecipazioni societarie non qualificate . Regime di tassazione dei dividendi Sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 26% anche i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate percepiti da persone fisiche non imprenditori, in precedenza assoggettati alle aliquote marginali IRPEF nel limite del 40%, del 49,72% o del 58,14% (a seconda di quando si siano formati gli utili - si veda la nostra circolare n.)

3 5/2017). Le modifiche non incidono invece sul regime fiscale dei dividendi percepiti dagli imprenditori individuali, dalle societ di persone e di capitali e dagli enti non commerciali. Le nuove regole di tassazione trovano applicazione per i redditi percepiti dall'1/1/2018. Per le distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in societ /enti soggetti IRES deliberate tra l'1/1/2018 e il 31/12/2022 e formatisi con utili prodotti sino all'esercizio in corso al 31/12/2017 prevista una disciplina transitoria che prevede la tassazione secondo le regole previgenti. Regime di tassazione delle plusvalenze Sono assoggettate a imposta sostitutiva del 26% le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate realizzate dalle persone fisiche non imprenditori. Questa nuova modalit di tassazione, precedentemente riservata alle sole plusvalenze su partecipazioni non qualificate , sostituisce la tassazione con le aliquote progressive IRPEF su una parte della plusvalenza realizzata (49,72% per le plusvalenze realizzate sino al 31/12/2017, 58,14% per le plusvalenze realizzate dall'1/1/2018).

4 Con l eliminazione della distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate ai fini delle plusvalenze, viene anche previsto che le medesime partecipazioni qualificate possano rientrare nel regime del risparmio amministrato ex art. 6 del 461/1997 ed in quello del risparmio gestito ex art. 7 del 461/1997. Risulta, infine, ammessa la compensazione tra plusvalenze "qualificate" e minusvalenze "non qualificate" (e viceversa) che in precedenza era esclusa. Le modifiche non incidono sul regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni realizzate dagli imprenditori individuali, dalle societ di persone commerciali e dalle societ di capitali. Il nuovo regime delle plusvalenze applicabile ai redditi diversi realizzati a decorrere dall'1/1/2019. La stesura normativa lascia alcuni dubbi interpretativi mancando una disciplina transitoria analoga a quella stabilita per la tassazione dei dividendi.

5 1. Circolare 1/2018 Pagina 3 RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE partecipazioni (L. 205/2017, art. 1, commi 997-998) stata rinnovata la possibilit di affrancare (si veda la nostra circolare n. 1/2017) il valore all 1/1/2018: - delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) e; - dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti a tale data da persone fisiche (al di fuori del regime d impresa), societ semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori dell eventuale attivit commerciale esercitata. fissato al 30/6/2018 il termine entro il quale provvedere sia alla redazione ed all asseverazione della perizia di stima, sia al versamento dell imposta sostitutiva che rimane pari all 8% del valore di perizia . Si ricorda che l imposta sostitutiva pu essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 30/6/2018 e che sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente.

6 PROROGA DEI SUPER-AMMORTAMENTI E IPER-AMMORTAMENTI - CHIARIMENTI MINISTERIALI (L. 205/2017, art. 1, commi 29-36, Risoluzioni Agenzia Entrate 145/2017 e 152/2017, Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 547750/2017) stata prorogata l applicazione del super-ammortamento (si vedano le nostre circolari e 3 del 2016, e e 4 del 2017) per gli investimenti agevolabili effettuati nel 2018, ovvero entro il 30/6/2019 a condizione che entro il 31/12/2018: - l ordine risulti accettato dal venditore; - sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione. A differenza della precedente versione dell'agevolazione, la maggiorazione del 30% (non pi del 40%) e sono esclusi dai super-ammortamenti tutti i veicoli di cui all art. 164 comma 1 del TUIR quali aeromobili da turismo, navi, imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, a prescindere dalle modalit di impiego.

7 Risulterebbero invece agevolabili gli autoveicoli individuati dall articolo 54, comma 1 del 285/1992 ( Codice della strada) non espressamente richiamati dall articolo 164, comma 1 del TUIR, quali autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale, mezzi di opera. stata inoltre prorogata di un ulteriore anno la maggiorazione del 150% del costo di acquisto, iper-ammortamento , a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale, ricompresi nell allegato A della L. 232/2016 (Finanziaria 2017), (si vedano le nostre circolari , 4 e 6 del 2017) a condizione che l investimento avvenga nel 2018, ovvero entro il 31/12/2019, a condizione che entro la data del 31/12/2018: - l ordine risulti accettato dal venditore; - sia effettuato il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.

8 Per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento prorogata per lo stesso suddetto periodo la correlata maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'allegato B della L. 232/2016. 2. 3. Circolare 1/2018 Pagina 4 Inoltre, stato ampliato l ambito oggettivo di applicazione di tale ultima maggiorazione, aggiungendo all allegato B suddetto le seguenti voci: - sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell e-commerce; - software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realt aumentata; - software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logisti-ca con elevate caratteristiche di integrazione delle attivit di servizio (comuni-cazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

9 Ai fini della fruizione dell iper-ammortamento per i beni dell allegato A e della maggiorazione relativa ai beni dell allegato B, resta fermo quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2017 ad esempio in tema di documentazione da produrre (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformit - si veda nostra circolare n. 1/2017). Sostituzione di un bene agevolato in caso di iper-ammortamento Viene introdotta una nuova disposizione che si applica, per espressa previsione, anche all'iper-ammortamento 2017, oltre che all'iper-ammortamento prorogato dalla Legge di bilancio 2018. In particolare, viene previsto che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, cos come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa: - sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla L.

10 232/2016; - attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'art. 1 comma 11 della (dichiarazione del legale rappresentante o perizia tecnica giurata/attestato di conformit ). Nel caso in cui il costo di acquisizione del nuovo bene sia inferiore a quello del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento. Chiarimenti in tema di iper-ammortamento (Risoluzione Agenzia Entrate 152/2017 e Circolare Ministero dello Sviluppo Economico 547750/2017) L Agenzia delle Entrate ha fornito alcune precisazioni in merito alla quantificazione del costo rilevante agli effetti dell iper-ammortamento, in particolare: - oneri accessori: rilevano se di diretta imputazione, come stabilito dall art.