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NEI CONDOMINI RESIDENZIALI - condominioitalia.biz

Copyright Il Condominio editrice , Torino - 2014La traduzione, l adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film,le fotocopie), nonch la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i : - Cavagli (BI)Editore: Il Condominio editrice Via E. Thesauro, 2 10125 TorinoTel. 011/6523611 Fax 011/6523690 E-mail: responsabile:Gianluca PalladinoL elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non pu comportare specificheresponsabilit da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze. Le novit introdotte dal Dpr 151/2011 nei CONDOMINI RESIDENZIALI (A cura di: Studio Giunta & Associati) .. 151/2011 e prevenzione incendi. Un vademecum in materia di sicurezza(A cura di: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ).

1) A differenza di quanto era stato previsto in precedenza dal D.M. 16 febbraio 1982 il criterio di classificazione delle autorimesse non è più

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1 Copyright Il Condominio editrice , Torino - 2014La traduzione, l adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film,le fotocopie), nonch la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i : - Cavagli (BI)Editore: Il Condominio editrice Via E. Thesauro, 2 10125 TorinoTel. 011/6523611 Fax 011/6523690 E-mail: responsabile:Gianluca PalladinoL elaborazione del testo, se pur effettuata con scrupolosa attenzione, non pu comportare specificheresponsabilit da parte dei curatori/redattori per eventuali errori o inesattezze. Le novit introdotte dal Dpr 151/2011 nei CONDOMINI RESIDENZIALI (A cura di: Studio Giunta & Associati) .. 151/2011 e prevenzione incendi. Un vademecum in materia di sicurezza(A cura di: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ).

2 Norme antincendio nel settore civile: le nuove Uni 10779 e 9493-3(A cura di: UNI ) ..Le prescrizioni del Dpr 151/2011 in ambito residenziale (e non solo)(A cura di: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ) ..Canna fumaria e sicurezza in condominio: cos si pronuncia la Cassazione(A cura di: banca dati Confedilizia) .. DI CALOREL uso particolare o pi intenso del bene comune ai sensi dell art. 1102 dal quale esula ogni utilizzazione che si risolvain un imposizione di limitazioni o pesi sul bene comune presuppone, perch non si configuri come illegittimo, che non nerisultino impedito l altrui paritario uso n modificata la destinazione n arrecato pregiudizio alla stabilit , alla sicurezza oal decoro architettonico dell edificio. Ne consegue che l inserimento di una canna fumaria all interno del muro comunecostituente anche muro di delimitazione della propriet individuale ad esclusivo servizio del proprio immobile non pu considerarsi utilizzazione in termini di mero appoggio della stessa al muro comune, secondo quello che, a determinatecondizioni, pu costituire uso consentito del bene comune ai sensi della norma in questione, stante il suo peculiare carat-tere di invasivit della propriet altrui (qual anche quella non esclusiva bens comune), anche sotto i meri profili delleimmissioni di calore e della limitazione rispetto ad altre possibili e diverse utilizzazioni della cosa che ne derivano.

3 Cass. civ., sez. II, sent. , n. CONTROLLO DELL AMMINISTRATORELa responsabilit penale dell amministratore di condominio va ricondotta nell ambito della disposizione (art. 40,comma secondo, ) per la quale non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire equivale a cagionar-lo . Per rispondere del mancato impedimento di un evento , cio , necessario, in forza di tale norma, l esistenza di unobbligo giuridico di attivarsi allo scopo: detto obbligo pu nascere da qualsiasi ramo del diritto, e quindi anche dal dirittoprivato, e specificamente da una convenzione che da tale diritto sia prevista e regolata com nel rapporto di rappresen-tanza volontaria intercorrente fra il condominio e l amministratore. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenutoconfigurabile a carico dell amministratore di condominio di un obbligo di garanzia in relazione alla conservazione delleparti comuni, in una fattispecie di incendio riconducibile ad un difetto di installazione di una canna fumaria di propriet diun terzo estraneo al condominio che attraversava parti comuni dell edificio.

4 Cass. pen., sez. IV, sent. , n. DI CARBONIO E DELITTO COLPOSOIn tema di delitto colposo, l indagine sulla sussistenza della causalit si restringe all analisi del rapporto tra le varie causeal fine di stabilire se quelle prossime siano fatti eccezionali ed atipici del tutto avulsi dalla serie causale precedente ovverosi innestino in questa, costituendone la naturale via di sviluppo. Ne consegue che colui che installa in una abitazione unoscaldabagno alimentato a gas metano ha il dovere di accertare - non solo in osservanza di quanto disposto dalla norma-tiva vigente che, ancorch specifica, ben pu essere insufficiente a garantire la piena sicurezza dell opera installata, maanche in osservanza delle regole di prudenza, perizia e diligenza - che la relativa canna fumaria non sia ostruita e consentaun buon tiraggio, senza rigurgiti dei prodotti di combustione tali da costituire un pericolo per l incolumit personale degliutenti.

5 L osservanza di tale dovere prescinde dall evenienza che l impianto di smaltimento sia realizzato al momento del-l installazione ovvero preesista in quanto, prima di porre in attivit l apparecchiatura, deve essere accertata l idoneit fun-zionale e l assenza di condizioni foriere di danno per le persone. Nella specie, la ha ritenuto che l omissione del con-trollo della canna fumaria da parte dell imputato abbia determinato l antecedente causale dell evento letale, ovverosia ildecesso degli occupanti l appartamento per asfissia da monossido di carbonio. Cass. pen., sez. IV, sent. , n. 34115. RESPONSABILIT DELL INSTALLATOREL installatore di uno scaldabagno alimentato a gas metano risponde per colpa della morte dell utente conseguita al cat-tivo funzionamento della canna fumaria, ancorch preesistente, della quale al momento dell installazione egli non abbiaverificato appieno la funzionalit , se non nei limiti impostigli dalla normativa vigente, in quanto la peculiarit del lavoro affi-datogli e la pericolosit dell opera oggetto del medesimo impediscono di ritenere circoscrivibile alla mera indicazionenormativa la condotta necessariamente prudenziale e diligente che egli deve osservare, essendogli invece imposto diporre in essere tutte le cautele necessarie per evitare eventi dannosi prevedibili.

6 Cass. pen., sez. IV, sent. , n. RIMOZIONE DELLA CANNA FUMARIAIn tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un unit immobiliare del piano attico agisca in giudizio perottenere l ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo,la liceit dell opera, realizzata da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l , secondo cui ciascun partecipante alla comunione pu servirsi della cosa comune purch non ne alteri la desti-nazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso, non rilevando, viceversa, la disciplina dettata dall sulla distanza delle costruzioni dalle vedute, atteso che la canna fumaria (nella specie.)

7 Un tubo in metallo) non una costruzione, ma un semplice accessorio di un impianto (nella specie, forno di pizzeria). Cass. civ., sez. II, sent. , n. ) A differenza di quanto era stato previsto in precedenza dal 16febbraio 1982 il criterio di classificazione delle autorimesse non pi basato sul numero di posti auto bens sulla superficie complessivacoperta. 2) Sono stati esclusi dal novero delle attivit soggette i vani ascensore,tuttavia gli stessi risultano comunque normati dalle medesime regoletecniche. Gli edifici, inoltre, non vengono pi classificati in base all altez-za antincendio (definita come l altezza dell ultimo piano abitabile mag-giorata di un metro e misurata a partire dalla zona carrabile pi bassaadiacente al fabbricato).

8 LE NOVIT INTRODOTTE DAL 151/2011 NEI CONDOMINI RESIDENZIALIA cura di: Studio Giunta & Associati, via Cassignolo, 9 - Agrate Brianza (MB)Tel. 039 689 87 67 - (Lo Studio Giunta & Associati opera nel settore della prevenzione incendi e della sicurezza nei luoghidi lavoro su tutto il territorio italiano, mettendo a disposizione dei propri clienti una gamma completadi servizi a partire dalla progettazione, fino all assistenza presso i cantieri e alle certificazioni antincendio)Il 151/2011, che regolamenta i nuovi procedimenti relativi alla prevenzione incendi, introduce importanti modi-fiche che interessano anche CONDOMINI RESIDENZIALI , incluse le autorimesse e le centrali termiche di loro pertinenza. Talimodifiche riguardano sia i criteri di classificazione di questi edifici, sia i procedimenti necessari per la presentazione dellaSegnalazione Certificata di Inizio Attivit antincendio (SCIA antincendio).

9 Con l entrata in vigore del nuovo 151/2011, anche per i fabbricati ad uso civile sono stati introdotte impor-tanti modifiche dei procedimenti relativi alla prevenzione modifiche introdotte non alterano n le regole tecniche a cui gli edifici devono sottostare n , di conseguenza, le operedi adeguamento necessarie, bens introducono nuovi criteri procedurali per la presentazione della Segnalazione Certificatadi Inizio Attivit antincendio (SCIA antincendio) che sostituisce l ormai superato Certificato di Prevenzione Incendi ( ).Il 151/2011, inoltre, ha fissato entro un anno dalla sua entrata in vigore (avvenuta il 7 ottobre 2011) il termine ultimoper la regolarizzazione dei fabbricati esistenti che non risultassero ancora in possesso del Certificato di Prevenzione E CATEGORIE DI ATTIVIT Le attivit soggette al controllo dei Vigili del Fuoco presenti all interno dei CONDOMINI vengono classificate in 3 categoriein funzione del livello di rischio; per ciascuna categoria previsto un differente iter rischioVengono considerati a rischio basso le seguenti attivit : centrali termiche con potenzialit compresa tra 116 e 350 kW (attivit 74/A del 151/2011, ex attivit 91 del febbraio 1982).

10 Autorimesse con superficie complessiva coperta compresa tra 300 e 1000 mq1(attivit 75/A del 151/2011, exattivit 92 del 16 febbraio 1982); edifici destinati a civile abitazione con altezza antincendio compresa tra 24 e 32 m2(attivit 77/A del DPR 151/2011, exattivit 94 e 95 del 16 febbraio 1982).Per le attivit a basso rischio di incendio, l iter procedurale da istruirsi il seguente: predisposizione di progetto di adeguamento alla normativa antincendio da firmarsi a cura di professionista abilitato aisensi della L. 818/81; adeguamento dell edificio alle disposizioni progettuali;CANNA FUMARIA E SICUREZZA IN CONDOMINIOCOS SI PRONUNCIA LA CASSAZIONEA cura di: banca dati Confedilizia ( ) Forse non molti lo sanno, ma la canna fumaria una delle principali cause di incendi negli edifici RESIDENZIALI .