Example: confidence

NORMATIVA COMUNE ALLE CASSE PRIVATE DEI …

133 Art. 6 Maggiorazione del trattamentopensionistico per gli ex combattenti1. I soggetti appartenenti alle categoriepreviste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336,e successive modificazioni e integrazioni,esclusi quelli che abbiano usufruito o abbianotitolo a fruire, anche in parte, dei beneficiprevisti dalla legge stessa, e successive modi-ficazioni e integrazioni, hanno diritto, adomanda, ad una maggiorazione reversibiledel rispettivo trattamento di pensione deter-minato secondo le norme ordinarie, nellamisura di lire La maggiorazione prevista dal precedentecomma, sempre a domanda degli interessati,trova applicazione anche ai fini dei trattamentidi pensione gi in atto alla data di entrata invigore della presente legge, a condizione che ladecorrenza della pensione sia successiva al 7marzo 1968.

2. Analoga facoltà è data al libero profes-sionista che sia stato iscritto a forme obbliga-torie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi,

Tags:

  Pubblici, Dipendenti

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of NORMATIVA COMUNE ALLE CASSE PRIVATE DEI …

1 133 Art. 6 Maggiorazione del trattamentopensionistico per gli ex combattenti1. I soggetti appartenenti alle categoriepreviste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336,e successive modificazioni e integrazioni,esclusi quelli che abbiano usufruito o abbianotitolo a fruire, anche in parte, dei beneficiprevisti dalla legge stessa, e successive modi-ficazioni e integrazioni, hanno diritto, adomanda, ad una maggiorazione reversibiledel rispettivo trattamento di pensione deter-minato secondo le norme ordinarie, nellamisura di lire La maggiorazione prevista dal precedentecomma, sempre a domanda degli interessati,trova applicazione anche ai fini dei trattamentidi pensione gi in atto alla data di entrata invigore della presente legge, a condizione che ladecorrenza della pensione sia successiva al 7marzo 1968.

2 Ed corrisposta nella misura del50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1985 eper il residuo importo dal 1 gennaio La maggiorazione prevista dai prece-denti commi soggetta alla disciplina dellaperequazione Le disposizioni di cui al presente artico-lo operano ai fini di tutti i trattamenti di pen-sione derivanti da iscrizioni assicurativeobbligatorie di lavoratori dipendenti e auto-nomi o esercenti libere professioni; hannoeffetti economici dal 1 gennaio 1985 per lepensioni in godimento e dal primo giorno delmese successivo alla presentazione della rela-tiva domanda per i futuri L onere derivante dall applicazione delpresente articolo a totale carico del bilanciodello Lo Stato provveder a versare agli entierogatori di pensione interessati, con lemodalit che saranno stabilite con decreto delMinistro del tesoro, il corrispettivo deglioneri derivanti dall applicazione del La maggiorazione di cui al presente arti-colo da considerare parte integrante del trat-tamento di pensione a tutti gli effetti.

3 Dettamaggiorazione, nei casi di titolari di pensionial minimo, viene aggiunta all importo com-plessivo, non viene assorbita dall integrazio-ne al minimo, n trasforma la pensione insuperiore al 15 APRILE 1985, N. 140 - ART. 6 EX COMBATTENTIM iglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale( 19 aprile 1985, n. 93, Suppl. O.)LEGGE 5 MARZO 1990, N. 45 Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti( 9 marzo 1990, n. 57)Art. 1 Facolt di ricongiunzione1. Al lavoratore dipendente, pubblico oprivato, o al lavoratore autonomo, che siastato iscritto a forme obbligatorie di previ-denza per i liberi professionisti, datafacolt , ai fini del diritto e della misura diun unica pensione, di chiedere la ricongiun-zione di tutti i periodi di contribuzione pressole sopracitate forme previdenziali, nellagestione cui risulta iscritto in qualit di lavo-ratore dipendente o COMUNE ALLE CASSE PRIVATE DEI PROFESSIONISTI2.

4 Analoga facolt data al libero profes-sionista che sia stato iscritto a forme obbliga-torie di previdenza per lavoratori dipendenti , pubblici o privati, o per lavoratori autonomi,ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi dicontribuzione presso le medesime forme pre-videnziali, nella gestione cui risulta iscritto inqualit di libero Sono parimenti ricongiungibili i periodidi contribuzione presso diverse gestioni pre-videnziali per liberi Dopo il compimento dell et pensiona-bile la ricongiunzione, ai fini del diritto edella misura di un unica pensione, pu essererichiesta in alternativa, presso una gestionenella quale si possano far valere almeno diecianni di contribuzione continuativa in regimeobbligatorio in relazione ad attivit effettiva-mente Il libero professionista che goda dellaerogazione di una pensione di anzianit , pu chiedere all ente erogatore la ricongiunzionedel periodo assicurativo successivamentematurato e la liquidazione di un supplementodi pensione commisurato alla nuova contribu-zione trasferita.

5 La richiesta di ricongiunzionepu essere esercitata una sola volta, entro unanno dalla cessazione della successiva contri-buzione. Sono a totale carico del richiedente leeventuali differenze tra la riserva matematicanecessaria per la copertura assicurativa relati-va al periodo utile considerato e le sommeeffettivamente versate, ai sensi dell art. 2 Modalit di ricongiunzione1. Ai fini di cui all art. 1, la gestione o legestioni interessate trasferiscono a quella in cuiopera la ricongiunzione l ammontare dei contri-buti di loro pertinenza maggiorati dell interessecomposto al tasso annuo del 4,50 per La gestione presso la quale si effettua laricongiunzione delle posizioni assicurativepone a carico del richiedente la somma risul-tante dalla differenza tra la riserva matematica,determinata in base all art.

6 13 della legge 12agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertu-ra assicurativa relativa al periodo utile conside-rato e le somme versate dalla gestione o dallegestioni assicurative a norma del comma Il pagamento della somma di cui alcomma 2 pu essere effettuato, su domanda,in un numero di rate mensili non superiorealla met delle mensilit corrispondenti aiperiodi ricongiunti, con la maggiorazione diun interesse annuo composto pari al tasso divariazione medio annuo dell indice dei prezzial consumo per le famiglie di operai e impie-gati accertato dall ISTAT con riferimento alperiodo di dodici mesi che termina al 31dicembre dell anno Il debito residuo al momento delladecorrenza della pensione pu essere recupe-rato ratealmente sulla pensione stessa fino alraggiungimento del numero di rate indicatonel comma 3 Esercizio della facolt 1.

7 Le facolt di cui all art. 1 possono essereesercitate una sola volta, salvo che il richie-dente non possa far valere, successivamentealla data da cui ha effetto la prima ricongiun-zione, un periodo di assicurazione di almenodieci anni, di cui almeno cinque di contribu-zione continuativa in regime obbligatorio inrelazione ad attivit effettivamente La facolt di chiedere la ricongiunzionedi ulteriori periodi di contribuzione successivialla data da cui ha effetto la prima ricongiun-zione e per i quali non sussistano i requisiti dicui al comma 1, pu esercitarsi solo all attodel pensionamento e solo presso la gestionesulla quale sia stata precedentemente accen-trata la posizione 4 Adempimenti gestionalie criteri di trasferimento1. Per gli effetti di cui agli artt.

8 1 e 2 lagestione previdenziale presso cui si intende134 PARTE I - LEGISLAZIONE NORMATIVA Comuneaccentrare la posizione assicurativa chiede,entro sessanta giorni dalla data della domandadi ricongiunzione, alla gestione o alle gestioniinteressate tutti gli elementi necessari od utiliper la costituzione della posizione assicurativae la determinazione dell onere di riscatto. Talielementi devono essere comunicati entronovanta giorni dalla data della Entro centottanta giorni dalla data delladomanda, la gestione presso cui si accentra laposizione assicurativa comunica all interessa-to l ammontare dell onere a suo carico non-ch il prospetto delle possibili la relativa somma non sia versata, intutto o almeno per la parte corrispondente alleprime tre rate, alla gestione di cui sopra entroi sessanta giorni successivi alla ricezionedella comunicazione, o non sia presentataentro lo stesso termine la domanda di ratea-zione di cui all art.

9 2, comma 3, s intende chel interessato abbia rinunciato alla facolt dicui all art. 13. Il versamento, anche parziale, dell im-porto dovuto determina l irrevocabilit delladomanda di La gestione competente, avvenuto ilversamento di cui al comma 2, chiede allagestione o alle gestioni interessate il trasferi-mento degli importi relativi ai periodi di assi-curazione o di iscrizione di loro pertinenzasecondo i seguenti criteri:a) i contributi, obbligatori o volontari,sono maggiorati degli interessi annui compo-sti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dalprimo giorno dell anno successivo a quellocui si riferiscono e fino al 31 dicembre del-l anno immediatamente precedente a quellonel quale si effettua il trasferimento;b) le somme relative ai periodi riscattatisono maggiorate degli interessi annui compo-sti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dalprimo giorno dell anno successivo a quello incui avvenuto il versamento dell intero valo-re di riscatto o della prima rata di esso e finoal 31 dicembre dell anno immediatamenteprecedente a quello in cui si effettua il versa-mento; non sono soggetti al trasferimento glieventuali interessi di dilazione incassati dallagestione trasferente;c) per i periodi coperti da contribuzionefigurativa, o riconoscibili figurativamentenella gestione di provenienza, sono trasferitigli importi corrispondenti ai contributi figura-tivi base ed integrativi senza alcuna maggio-razione per interessi.

10 Il trasferimento si effet-tua anche se la copertura figurativa stataeffettuata nella gestione medesima senzaalcuna attribuzione di Dagli importi da trasferire sono esclusele somme riscosse ma non destinate al finan-ziamento della gestione Il trasferimento delle somme deve esse-re effettuato entro sessanta giorni dalla datadella richiesta. In caso di ritardato trasferi-mento la gestione debitrice tenuta alla cor-responsione, in aggiunta agli importi dovuti,di un interesse annuo al tasso del 6 per centoa decorrere dal sessantunesimo giorno suc-cessivo alla data della 5 Denominazione del dirittoe della misura della pensione1. Le norme per la determinazione deldiritto e della misura della pensione unicaderivante dalla ricongiunzione dei periodiassicurativi sono quelle in vigore nellagestione presso la quale si accentra la posi-zione assicurativa, purch i periodi di contri-buzione ricongiunti non siano inferiori a 35anni o sia stata raggiunta l et per il colloca-mento a riposo per aver maturato il dirittoalla pensione di vecchiaia, fatte salve le spe-cifiche norme per la pensione di inabilit oinvalidit.