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NOTA OPERATIVA N. 10/2016 - …

1 NOTA OPERATIVA N. 10/2016 oggetto : La fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali. 1. INTRODUZIONE L operazione di fusione disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal 2501 al 2505-quater. Con tale istituto si realizza l unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entit giuridiche che vi partecipano. L art. 2501 contempla due diverse forme di fusione, mediante: la costituzione di una nuova societ (fusione per unione o fusione propria); l incorporazione di una o pi altre societ (fusione per incorporazione o assorbimento).

1 NOTA OPERATIVA N. 10/2016 OGGETTO: La fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali. 1. INTRODUZIONE L’operazione di fusione è disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal 2501 al 2505-quater.Con tale istituto si realizza l’unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entità …

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1 1 NOTA OPERATIVA N. 10/2016 oggetto : La fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali. 1. INTRODUZIONE L operazione di fusione disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal 2501 al 2505-quater. Con tale istituto si realizza l unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entit giuridiche che vi partecipano. L art. 2501 contempla due diverse forme di fusione, mediante: la costituzione di una nuova societ (fusione per unione o fusione propria); l incorporazione di una o pi altre societ (fusione per incorporazione o assorbimento).

2 Inoltre, a seconda del tipo di societ che partecipano alla fusione, si possono ulteriormente distinguere due diverse forme: 1. Fusione omogenea, tra societ dello stesso tipo; 2. Fusione eterogenea, tra societ non dello stesso tipo. Generalmente e a titolo non esaustivo, le motivazioni dell utilizzo di tale istituto sono varie, tra cui quelle di permettere alle imprese di: migliorare l efficienza produttiva mediante la riduzione dei costi di gestione, l acquisizione di nuove quote di mercato integrando i prodotti gi esistenti, ottenere maggiori finanziamenti da banche e altri soggetti, accentramento delle diverse funzioni amministrative al fine della riduzione dei relativi costi, ottenimento di alcuni benefici fiscali, aumento della propria immagine e del proprio marchio sul mercato La fusione pu essere effettuata soltanto tra societ (di capitali o di persone)

3 E non tra societ e imprese individuali o societ di fatto o societ semplice. La fusione anche 2 ammessa tra una societ commerciale e una societ cooperativa nell ipotesi di incorporazione della prima nella seconda (Giurisprudenza del Tribunale di Milano). La principale caratteristica dell operazione di fusione l estinzione delle societ che partecipano all operazione, ad esclusione della societ incorporante, e lo scambio delle azioni o quote in virt del quale i soci divengono soci della societ risultante dalla fusione o della societ incorporante.

4 La presente Nota OPERATIVA tratta, in particolare, dell operazione di fusione per incorporazione. L operazione di fusione per incorporazione comporta una successione a titolo universale dei beni determinando l estinzione delle societ incorporate e la contestuale sostituzione ad esse della societ incorporante. Il secondo comma dell art. 2501 dispone che: La partecipazione alla fusione non consentita alle societ in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell attivo , mentre, ai sensi dell art. 2501-bis, ammessa per le societ sottoposte a procedure concorsuali.

5 Il procedimento di fusione complesso: esso parte dal progetto di fusione e si conclude, attraverso tappe intermedie, con l atto di fusione redatto da un notaio. In particolare si possono distinguere due fasi tra loro collegate: la prima che si pu definire di preparazione alla fusione, la seconda di attuazione vera e propria della fusione. La presente Nota OPERATIVA tratta i principali aspetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per incorporazione tra societ di capitali ( fusione omogenea). 2. LE FASI DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE Premesse E da premettere che la fusione decisa dall assemblea dei soci di ciascuna delle societ che vi partecipano.

6 Primariamente, considerato che generalmente sono gli amministratori delle societ partecipanti a proporre la fusione dopo le opportune indagini, al fine di evitare perdite di tempo, consigliabile farla deliberare dall assemblea ponendo all ordine del giorno: Proposta di fusione per incorporazione. In tale sede opportuno che gli 3 amministratori motivino succintamente la proposta, evidenziandone i previsti vantaggi dell operazione per la societ e spiegarne la procedura. Se le assemblee delle societ approvano la proposta, allora i rispettivi amministratori si dovranno attivare per concretizzare e portare a termine la procedura di fusione come appresso specificato.

7 Convocazione delle Assemblee e delibere di approvazione Ai sensi dell art. 2502 la fusione decisa da ciascuna delle societ che vi partecipano mediante l approvazione del relativo progetto e, al riguardo, da rilevare che la delibera pu apportare al progetto di fusione solo modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi. Le maggioranze per legge richieste per la delibera di fusione da parte delle societ di capitali sono le seguenti: - per le , ai sensi degli artt. 2368 e 2369 , l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi della met del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza pi elevata.

8 Nelle societ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria regolarmente costituita quando rappresentata almeno la met del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, si precisa che lo statuto pu richiedere maggioranze pi elevate; - per le , ai sensi dell art.

9 2460 , le modificazioni dell atto costitutivo devono essere approvate dall assemblea con le maggioranze prescritte per l assemblea straordinaria della societ per azioni e devono, inoltre, essere approvate da tutti i soci accomandatari; - per le , ai sensi degli artt. 2479 e 2479-bis , se l atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, la delibera necessita: della presenza di almeno la met del capitale sociale e del voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5), comma 2, art.

10 2479 la delibera necessita del voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la met del capitale sociale. 4 Ai sensi dell art. 2437 (Diritto di recesso) i soci hanno diritto di recesso se il procedimento di fusione comporta il cambiamento dell oggetto societario o del tipo societario di una o pi societ . La procedura di fusione per incorporazione Per attuare la procedura di fusione per incorporazione gli amministratori devono: a) redigere un progetto di fusione per tutte le societ partecipanti alla fusione con i contenuti previsti dall art.


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