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NOTA OPERATIVA N. 10/2016 - …

1 NOTA OPERATIVA N. 10/2016 OGGETTO: La fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali. 1. INTRODUZIONE L operazione di fusione disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal 2501 al 2505-quater. Con tale istituto si realizza l unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entit giuridiche che vi partecipano. L art. 2501 contempla due diverse forme di fusione, mediante: la costituzione di una nuova societ (fusione per unione o fusione propria); l incorporazione di una o pi altre societ (fusione per incorporazione o assorbimento).

3 amministratori motivino succintamente la proposta, evidenziandone i previsti vantaggi dell’operazione per la società e spiegarne la procedura.

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  Procedura, Operativa

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1 1 NOTA OPERATIVA N. 10/2016 OGGETTO: La fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali. 1. INTRODUZIONE L operazione di fusione disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal 2501 al 2505-quater. Con tale istituto si realizza l unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entit giuridiche che vi partecipano. L art. 2501 contempla due diverse forme di fusione, mediante: la costituzione di una nuova societ (fusione per unione o fusione propria); l incorporazione di una o pi altre societ (fusione per incorporazione o assorbimento).

2 Inoltre, a seconda del tipo di societ che partecipano alla fusione, si possono ulteriormente distinguere due diverse forme: 1. Fusione omogenea, tra societ dello stesso tipo; 2. Fusione eterogenea, tra societ non dello stesso tipo. Generalmente e a titolo non esaustivo, le motivazioni dell utilizzo di tale istituto sono varie, tra cui quelle di permettere alle imprese di: migliorare l efficienza produttiva mediante la riduzione dei costi di gestione, l acquisizione di nuove quote di mercato integrando i prodotti gi esistenti, ottenere maggiori finanziamenti da banche e altri soggetti, accentramento delle diverse funzioni amministrative al fine della riduzione dei relativi costi, ottenimento di alcuni benefici fiscali, aumento della propria immagine e del proprio marchio sul mercato La fusione pu essere effettuata soltanto tra societ (di capitali o di persone)

3 E non tra societ e imprese individuali o societ di fatto o societ semplice. La fusione anche 2 ammessa tra una societ commerciale e una societ cooperativa nell ipotesi di incorporazione della prima nella seconda (Giurisprudenza del Tribunale di Milano). La principale caratteristica dell operazione di fusione l estinzione delle societ che partecipano all operazione, ad esclusione della societ incorporante, e lo scambio delle azioni o quote in virt del quale i soci divengono soci della societ risultante dalla fusione o della societ incorporante.

4 La presente Nota OPERATIVA tratta, in particolare, dell operazione di fusione per incorporazione. L operazione di fusione per incorporazione comporta una successione a titolo universale dei beni determinando l estinzione delle societ incorporate e la contestuale sostituzione ad esse della societ incorporante. Il secondo comma dell art. 2501 dispone che: La partecipazione alla fusione non consentita alle societ in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell attivo , mentre, ai sensi dell art.

5 2501-bis, ammessa per le societ sottoposte a procedure concorsuali. Il procedimento di fusione complesso: esso parte dal progetto di fusione e si conclude, attraverso tappe intermedie, con l atto di fusione redatto da un notaio. In particolare si possono distinguere due fasi tra loro collegate: la prima che si pu definire di preparazione alla fusione, la seconda di attuazione vera e propria della fusione. La presente Nota OPERATIVA tratta i principali aspetti civilistici, contabili e fiscali della fusione per incorporazione tra societ di capitali ( fusione omogenea).

6 2. LE FASI DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE Premesse E da premettere che la fusione decisa dall assemblea dei soci di ciascuna delle societ che vi partecipano. Primariamente, considerato che generalmente sono gli amministratori delle societ partecipanti a proporre la fusione dopo le opportune indagini, al fine di evitare perdite di tempo, consigliabile farla deliberare dall assemblea ponendo all ordine del giorno: Proposta di fusione per incorporazione. In tale sede opportuno che gli 3 amministratori motivino succintamente la proposta, evidenziandone i previsti vantaggi dell operazione per la societ e spiegarne la procedura .

7 Se le assemblee delle societ approvano la proposta, allora i rispettivi amministratori si dovranno attivare per concretizzare e portare a termine la procedura di fusione come appresso specificato. Convocazione delle Assemblee e delibere di approvazione Ai sensi dell art. 2502 la fusione decisa da ciascuna delle societ che vi partecipano mediante l approvazione del relativo progetto e, al riguardo, da rilevare che la delibera pu apportare al progetto di fusione solo modifiche che non incidono sui diritti dei soci o dei terzi.

8 Le maggioranze per legge richieste per la delibera di fusione da parte delle societ di capitali sono le seguenti: - per le , ai sensi degli artt. 2368 e 2369 , l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino pi della met del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza pi elevata. Nelle societ che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria regolarmente costituita quando rappresentata almeno la met del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

9 In seconda convocazione, l'assemblea straordinaria regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, si precisa che lo statuto pu richiedere maggioranze pi elevate; - per le , ai sensi dell art. 2460 , le modificazioni dell atto costitutivo devono essere approvate dall assemblea con le maggioranze prescritte per l assemblea straordinaria della societ per azioni e devono, inoltre, essere approvate da tutti i soci accomandatari; - per le , ai sensi degli artt.

10 2479 e 2479-bis , se l atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, la delibera necessita: della presenza di almeno la met del capitale sociale e del voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5), comma 2, art. 2479 la delibera necessita del voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la met del capitale sociale. 4 Ai sensi dell art. 2437 (Diritto di recesso) i soci hanno diritto di recesso se il procedimento di fusione comporta il cambiamento dell oggetto societario o del tipo societario di una o pi societ.


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