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NUOVA DISCIPLINA OPERE DI URBANIZZAZIONE …

Pag. 1 di 4 LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALLA LUCE DEL nuovo codice DEI contratti ( 18 APRILE 2016, N. 50) Avv. Simonetta Rottin Percorrendo brevemente la DISCIPLINA che si succeduta in tema di OPERE di URBANIZZAZIONE va dapprima accennato che anteriormente all entrata in vigore del Vecchio codice dei contratti pubblici del 2006, la realizzazione delle OPERE di URBANIZZAZIONE primaria e secondaria veniva affidata allo stesso titolare della concessione edilizia/permesso di costruire o di un piano di lottizzazione, o particolareggiato, a scomputo dei relativi oneri (cos stabiliva la DISCIPLINA originaria, legge-ponte del 1967 n. 765). In anni pi recenti la Corte di giustizia CE dd.

pag. 1 di 4 LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALLA LUCE DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (D.LGS. 18 APRILE 2016, N.50) Avv. Simonetta Rottin Percorrendo brevemente la disciplina che si è succeduta in tema di opere di urbanizzazione va dapprima accennato che

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1 Pag. 1 di 4 LA DISCIPLINA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ALLA LUCE DEL nuovo codice DEI contratti ( 18 APRILE 2016, N. 50) Avv. Simonetta Rottin Percorrendo brevemente la DISCIPLINA che si succeduta in tema di OPERE di URBANIZZAZIONE va dapprima accennato che anteriormente all entrata in vigore del Vecchio codice dei contratti pubblici del 2006, la realizzazione delle OPERE di URBANIZZAZIONE primaria e secondaria veniva affidata allo stesso titolare della concessione edilizia/permesso di costruire o di un piano di lottizzazione, o particolareggiato, a scomputo dei relativi oneri (cos stabiliva la DISCIPLINA originaria, legge-ponte del 1967 n. 765). In anni pi recenti la Corte di giustizia CE dd.

2 21/7/2001 causa C-399/98, ha affermato l assoggettamento della realizzazione delle OPERE di URBANIZZAZIONE , a scomputo, alle procedure di evidenza pubblica, ed il legislatore nazionale ha, per l effetto, introdotto all art. 32 comma 1 lett. g) del Vecchio codice del 2006 tra i soggetti aggiudicatori soggetti alle norme del medesimo codice anche i privati titolari di un permesso di costruire che assumono in via diretta l esecuzione di OPERE di URBANIZZAZIONE a scomputo . Nel corso degli anni successivi la DISCIPLINA in materia ha sub to variazioni pi o meno significative sino al cd. terzo correttivo al Vecchio codice del 2006 (d. lgs. 152/2008) emanato, anche in tal caso, su impulso della Corte di Giustizia dd.

3 21/02/2008 Causa C-412/04 che ha previsto, modificandone sia l art. 32, sia l art. 122: che tutte le OPERE di URBANIZZAZIONE a scomputo dovevano essere soggette alla DISCIPLINA del codice ; che le OPERE di URBANIZZAZIONE a pag. 2 di 4 scomputo sotto soglia dovessero essere affidate con procedura negoziata, ex art. 57 comma 6 del codice , con invito rivolto ad almeno cinque soggetti. Da ultimo, nel 2011, il cd. Decreto salva Italia ha inserito il comma 2 bis all art. 16 del dpr 380/2001, disposizione che introduce l esecuzione diretta delle OPERE di URBANIZZAZIONE primaria sotto soglia da parte del titolare del permesso di costruire (in attuazione di strumenti attuativi o equivalenti o in diretta attuazione del piano regolatore) funzionali all intervento di trasformazione urbanistica del territorio, specificando altres la non applicabilit del Vecchio codice del 2006.

4 In questo panorama normativo, s inseriscono le disposizioni del nuovo codice 2016 (d. lgs. 50/2016) che regolano la materia in argomento agli artt. 1, 36 e 20 (abrogando, da un lato, le speculari disposizioni del vecchio codice del 2006 e richiamando, dall altro, l applicazione della precitata disposizione del Testo unico dell edilizia del 2001). Nell ordine: l art. 1 al comma 2 afferma, in linea di principio, che le disposizioni del medesimo codice debbano applicarsi anche all aggiudicazione dei lavori pubblici costituiti dalle OPERE di URBANIZZAZIONE primaria e secondaria a scomputo; l art. 36, 3 comma, sottopone a procedura ordinaria di evidenza pubblica, con pubblicazione di avviso o gara, anche specificatamente le OPERE di URBANIZZAZIONE (tutte), a scomputo, sotto soglia; mentre al comma successivo introduce una deroga all applicazione del codice per quelle OPERE di URBANIZZAZIONE primaria sotto soglia funzionali all intervento di trasformazione urbanistica del territorio, richiamando all uopo l applicazione dell art.

5 16 comma 2bis del dpr pag. 3 di 4 380/2001 precitata. Infine, occorre segnalare che l art. 20 sottrae all applicazione del nuovo codice 2016 (dunque alle procedure di evidenza pubblica) le OPERE pubbliche alla cui realizzazione s impegni anche un soggetto privato a propria cura e spese, che siano previste nell ambio di strumenti o programmi urbanistici e trovino previsione in una convenzione. La previsione pu essere riferita anche alle urbanizzazioni cd. extra oneri, dunque a tutte quelle OPERE di URBANIZZAZIONE (secondarie), non soggette a scomputo, di cui il titolare dello strumento urbanistico attuativo si accolli in toto onere e spese di realizzazione. Dalle novit normative sopra evidenziate emerge, con riferimento alla tematica delle OPERE di URBANIZZAZIONE , il seguente quadro applicativo: sostanzialmente le OPERE di URBANIZZAZIONE primaria sotto soglia continueranno ad essere realizzate dal titolare del titolo edilizio e/o strumento urbanistico attuativo approvato ( a scomputo dei relativi oneri) perch , per loro natura, la maggior parte di tali OPERE sono sempre funzionali al complessivo intervento di trasformazione urbanistica permesso/approvato; potranno residuare limitati interventi connessi al soddisfacimento di interessi pubblici generali del territorio contermine.

6 In tal caso, per tali OPERE di URBANIZZAZIONE primaria (non funzionali) il titolare dell intervento potrebbe avere maggior interesse a corrispondere direttamente all amministrazione gli oneri relativi lasciando alla stessa amministrazione la relativa realizzazione. Discorso a parte va fatto per le OPERE di URBANIZZAZIONE secondaria, per cui non viene fatta alcuna distinzione fondata sul concetto di funzionalit , per l ovvio implicito che tale tipologia di urbanizzazioni non mai strettamente funzionale all intervento di pag. 4 di 4 trasformazione urbanistica. Per tali OPERE , quindi, il privato potr decidere se versare gli oneri relativi (demandandone l esecuzione all amministrazione) ovvero provvedere egli stesso a curarne la realizzazione a scomputo oneri, attraverso il ricorso a procedure ordinarie con pubblicazione di avviso o bando di gara.

7 Per tutte le urbanizzazioni (primaria e secondaria) di importo complessivo sopra soglia resta ferma la soggezione alle procedure di evidenza del nuovo codice del 2016. Il contenuto dell art. 20 del nuovo codice citato assume rilevanza nell ambito del tema in questione con riferimento alle cd. OPERE di URBANIZZAZIONE extra oneri (in particolar modo alle urbanizzazioni secondarie che superano il monete oneri quantificato dall'amministrazione), rientrando a pieno titolo nella definizione ivi contenuta; si tratta, infatti, di OPERE pubbliche previste in convenzione (inserite in strumenti urbanistici o di programmazione urbanistica) ove il privato si impegna a realizzarle a propria cura e spese: queste OPERE sono sottratte all applicazione del nuovo codice del 2016 e saranno realizzate direttamente dal privato.

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