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OGGETTO: IL NUOVO QUADRO RW - Fiscal Focus

INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 1 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO QUADRO RW Premessa La L. n. 97/2013, Legge europea 2013, la quale contiene la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale , ha dato avvio a una profonda revisione del QUADRO RW. L Agenzia Entrate con Provv. del , attuativo della norma, ha disciplinato ex novo i contenuti del QUADRO RW di Unico PF 2014 (anno d imposta 2013) per assolvere gli obblighi contenuti nella legge: cio semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all estero, ovvero attivit estere di natura finanziaria, nonch a riformulare le relative sanzioni. In particolare, sono state eliminate le Sezioni I e III che caratterizzavano il precedente modulo RW con apparenti evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea.

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1 INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 1 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: IL NUOVO QUADRO RW Premessa La L. n. 97/2013, Legge europea 2013, la quale contiene la disciplina del cosiddetto monitoraggio fiscale , ha dato avvio a una profonda revisione del QUADRO RW. L Agenzia Entrate con Provv. del , attuativo della norma, ha disciplinato ex novo i contenuti del QUADRO RW di Unico PF 2014 (anno d imposta 2013) per assolvere gli obblighi contenuti nella legge: cio semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che detengono investimenti all estero, ovvero attivit estere di natura finanziaria, nonch a riformulare le relative sanzioni. In particolare, sono state eliminate le Sezioni I e III che caratterizzavano il precedente modulo RW con apparenti evidenti vantaggi di semplificazione degli adempimenti, in linea con quanto indicato dalla Commissione europea.

2 Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle novit apportate al QUADRO RW di Unico PF 2014 (anno 2013). Le novit interessano sia i contenuti che il regime sanzionatorio legato alla disciplina del monitoraggio fiscale. La L. 97/2013 ha, infatti, rivisto profondamente entrambi gli ambiti. L Agenzia, a fine dicembre, ha pubblicato un provvedimento ( del ) e una circolare esplicativa (Circolare del ), in attesa di rendere noto il NUOVO modello ministeriale. Informativa per la clientela di studio N. 03 del INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 2 Nei nuovi modelli 2014 viene, inoltre, prevista la fusione del QUADRO RW con il QUADRO RM (SEZIONI XV-A e XV-B, dedicate alle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE); alcuni dati prima contenuti nella Sezione III del QUADRO RW vanno indicati direttamente nella sezione II.

3 Con la circolare n. 38/E del 23 dicembre 2013, l Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti necessari per la compilazione del NUOVO QUADRO RW e illustra alcuna esempi pratici. Le novit in sintesi Dal prossimo anno in Unico PF 2014 (anno 2013) si dovranno indicare: - le consistenze degli investimenti e delle attivit estere, valorizzate all'inizio di ciascun anno e al termine dello stesso; Anche 1 euro va comunicato - La compilazione del NUOVO QUADRO RW deve essere ora effettuata, esclusivamente, per indicare la consistenza delle attivit finanziarie e patrimoniali detenute all estero nel periodo d imposta di riferimento e senza limite di importo. Non esiste, infatti, un limite minimo d'importo, ma vanno indicati tutti i valori delle singole attivit detenute all'estero, all'inizio e alla fine della detenzione e il relativo periodo di possesso.

4 Dunque, se un contribuente detiene un conto molto movimentato, deve indicare ogni acquisto o sottoscrizione e ogni vendita. - il periodo di possesso delle attivit ; - per i conti correnti e i libretti di risparmio, detenuti in Paesi diversi da quelli di cui alla lista dell'art. 168-bis, comma 1 del Tuir, l'ammontare massimo che l'attivit ha raggiunto nel corso del periodo di imposta; Qui nato il primo problema: l'art. 168-bis del Tuir non mai entrato in vigore e la lista non esiste. Ci si chiesti allora se l'adempimento riguardasse tutti i conti e libretti all'estero o solo quelli verso Paesi non inclusi nel 4 settembre 1996 (white-list) o solo quelli inclusi nelle black list dei paradisi fiscali, di cui ai 21 dicembre 2001, 23 gennaio 2002 e 4 maggio 1999). La Circolare del ha chiarito tempestivamente questo punto definendo una white-list aggiornata, utilizzabile, tuttavia, ai soli fini della compilazione del QUADRO RW, che si riporta di seguito: INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 3 TABELLA STATI WHITE LIST ( e succ.

5 Modif.) Albania, Algeria, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgio, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cina, Cipro, Corea del Sud, Costa d Avorio, Croazia, Danimarca, Ecuador, Egitto, Emirati Arabi, Uniti, Estonia, Fed. Russa, Filippine, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Islanda, Israele, Jugoslavia, Kazakistan, Kuwait, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Mauritius, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Pakistan, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Rep. Ceca, Rep. Slovacca, Romania, Singapore, Slovenia, Spagna, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Tanzania, Tailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam, Zambia TABELLA STATI E TERRITORI con un adeguato scambio di informazione con l Italia Arabia Saudita, Armenia, Azerbaijan, Etiopia, Georgia, Ghana, Giordania, Moldova, Mozambico, Oman, Qatar, San Marino (con effetto dal 2014), Senegal, Siria, Uganda, Uzbekistan - criteri di valorizzazione: per quanto riguarda i criteri di valorizzazione si deve fare riferimento ai criteri utilizzati per la determinazione della base imponibile dell'Ivie e dell'Ivafe, anche se non dovuta.

6 - nuove informazioni da indicare: il QUADRO RW si arricchisce di nuove informazioni a carico dei "titolari effettivi" di: - partecipazioni detenute anche indirettamente in societ estere (valore, percentuale di possesso da determinarsi cumulando le partecipazioni dei familiari e tenendo conto, per le partecipazioni detenute indirettamente del relativo demoltiplicatore); se le partecipazioni di cui si titolari effettivi sono detenute (anche indirettamente) in Stati non collaborativi, invece delle partecipazioni si indicano gli investimenti sottostanti e la quota di partecipazione nella societ ; il patrimonio, cos , risulter sovrastimato in caso di attivit estere date in garanzia di finanziamenti a societ di questo tipo; - investimenti all'estero o attivit estere di natura finanziaria detenute, direttamente e indirettamente, da fondazioni e trust indipendentemente dal loro Stato di residenza (forse, anche le fondazioni e i trust italiani) in tale caso il titolare effettivo individuato secondo la legge antiriciclaggio, che considera "titolare effettivo", nel caso in cui i beneficiari effettivi del trust non siano ancora INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 4 stati individuati, la "categoria di persone" nel cui interesse principale istituita o agisce l'entit giuridica.

7 I trust trasparenti sono obbligati a comunicare ai beneficiari i dati utili per la compilazione del modello; - per le partecipazioni in Oicr istituiti in Stati non collaborativi si adotta lo stesso approccio previsto per le partecipazioni. Evidentemente, deve trattarsi di Oicr di cui si controlli almeno il 25% del patrimonio. - ritenuta da applicare anche sull incasso dei flussi: come principio generale, ora, su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attivit estere di natura finanziaria, gli intermediari indicati dalla normativa antiriciclaggio devono applicare le ritenute, gi previste da specifiche disposizioni, non soltanto quando le attivit sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche qualora intervengano nella mera riscossione dei relativi flussi.

8 La norma introduce, inoltre, un prelievo alla fonte a titolo d acconto per talune tipologie di redditi di capitale e redditi diversi sino a oggi sottoposte ad imposizione solo nell ambito della determinazione del reddito complessivo nella dichiarazione dei redditi. - obbligo di segnalazione degli intermediari finanziari per trasferimenti superiori a euro : la L. 97/2013 apporta, infine, notevoli semplificazioni anche con riferimento agli adempimenti di monitoraggio cui sono tenuti gli intermediari finanziari, allineando i limiti e gli strumenti gi adottati dai medesimi soggetti ai fini delle disposizioni previste in materia di antiriciclaggio, mutuandone i presupposti applicativi e con l adozione dell unica soglia di euro del valore dei trasferimenti da segnalare.

9 Su tale intervento normativo, l Agenzia delle Entrate fornir apposite istruzioni operative. Chi dovr compilare il QUADRO RW Posto che, rispetto alla previgente disposizione, non pi previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l obbligo dichiarativo (dunque tali investimenti e attivit devono essere sempre dichiarati anche se al termine del periodo d imposta siano di importo inferiore a euro, limite fino a oggi vigente), l adempimento deve essere effettuato: - dal possessore diretto degli investimenti esteri e delle attivit estere di natura finanziaria; - ma anche dai soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti in materia di antiriciclaggio, risultino essere i titolari effettivi dei predetti beni. INSERIRE INTESTAZIONE DELLO STUDIO 5 Pertanto l obbligo di dichiarazione sussiste, indipendentemente dal tipo di contabilit adottata, anche nel caso in cui le operazioni siano poste in essere dagli interessati in qualit di esercenti attivit commerciali o professionali e nonostante essi siano soggetti a tutti gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili previsti dalle norme fiscali.

10 SOGGETTI ALL OBBLIGO SOLO I RESIDENTI: Resta fermo che, i soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato (in base all art. 2, comma 2, TUIR). Cio sono tenute alla compilazione solo le persone che per la maggior parte del periodo d imposta (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile) sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza, ai sensi del codice civile. Tali criteri sono, come noto, alternativi essendo sufficiente che si sia verificato anche uno solo di essi affinch una persona fisica possa considerarsi fiscalmente residente in Italia. Il requisito della residenza si acquisisce ex tunc, con riferimento al periodo d imposta nel quale la persona fisica instaura il collegamento territoriale rilevante ai fini fiscali.


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