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Pag. STATUTO DEL CONTRIBUENTE Lo Statuto dei …

N. 30/2000 Pag. 393126/08/2000 Finanza & FiscoSTATUTO DEL CONTRIBUENTEL egge - (LG) n. 212 del 27 luglio 2000, pubblicatain Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di STATUTO dei diritti Camera dei deputati ed il Senato della Re-pubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge:Art. 1 Princ pi generali1. Le disposizioni della presente legge, in attua-zione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione(1), costituiscono princ pi generali dell ordinamentotributario e possono essere derogate o modificate soloespressamente e mai da leggi L adozione di norme interpretative in materiatributaria pu essere disposta soltanto in casi ecce-zionali e con legge ordinaria, qualificando come talile disposizioni di interpretazione Le regioni a STATUTO ordinario regolano le ma-terie disciplinate dalla presente legge in attuazionedelle disposizioni in essa contenute.

26/08/2000 n. 30/2000 – Pag. 3933 Finanza & Fisco STATUTO DEL CONTRIBUENTE richiedendogli di integrare o correggere gli atti pro-dotti che impediscono il riconoscimento, seppure

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1 N. 30/2000 Pag. 393126/08/2000 Finanza & FiscoSTATUTO DEL CONTRIBUENTEL egge - (LG) n. 212 del 27 luglio 2000, pubblicatain Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31/07/2000 Legge 27 luglio 2000, n. 212 Disposizioni in materia di STATUTO dei diritti Camera dei deputati ed il Senato della Re-pubblica hanno approvato;IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAPROMULGAla seguente legge:Art. 1 Princ pi generali1. Le disposizioni della presente legge, in attua-zione degli articoli 3, 23, 53 e 97 della Costituzione(1), costituiscono princ pi generali dell ordinamentotributario e possono essere derogate o modificate soloespressamente e mai da leggi L adozione di norme interpretative in materiatributaria pu essere disposta soltanto in casi ecce-zionali e con legge ordinaria, qualificando come talile disposizioni di interpretazione Le regioni a STATUTO ordinario regolano le ma-terie disciplinate dalla presente legge in attuazionedelle disposizioni in essa contenute.

2 Le regioni a sta-tuto speciale e le province autonome di Trento e diBolzano provvedono, entro un anno dalla data di en-trata in vigore della presente legge, ad adeguare i ri-spettivi ordinamenti alle norme fondamentali conte-nute nella medesima Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dal-la data di entrata in vigore della presente legge, adadeguare i rispettivi statuti e gli atti normativi da essiemanati ai princ pi dettati dalla presente (1)Si riportano i testi degli artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione:Art. 3[1] Tutti i cittadini hanno pari dignit sociale e sono eguali davantialla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione,di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.[2] compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordineeconomico e sociale, che, limitando di fatto la libert e l eguaglianzadei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana el effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione poli-tica, economica e sociale del 23[1] Nessuna prestazione personale o patrimoniale pu essere im-posta se non in base alla 53[1] Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragionedella loro capacit contributiva.

3 [2] Il sistema tributario informato a criteri di progressivit .Lo STATUTO dei diritti delcontribuentePag. 3932 n. 30/200026/08/2000 Finanza & FiscoSTATUTO DEL CONTRIBUENTEArt. 97[1] I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni dilegge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l imparziali-t dell amministrazione.[2] Nell ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di com-petenza, le attribuzioni e le responsabilit proprie dei funzionari.[3] Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede me-diante concorso, salvo i casi stabiliti dalla 2 Chiarezza e trasparenzadelle disposizioni tributarie1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge checontengono disposizioni tributarie devono menzio-narne l oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioniinterne e dei singoli articoli deve menzionare l og-getto delle disposizioni ivi Le leggi e gli atti aventi forza di legge chenon hanno un oggetto tributario non possono conte-nere disposizioni di carattere tributario, fatte salvequelle strettamente inerenti all oggetto della I richiami di altre disposizioni contenuti neiprovvedimenti normativi in materia tributaria si fan-no indicando anche il contenuto sintetico della di-sposizione alla quale si intende fare Le disposizioni modificative di leggi tributa-rie debbono essere introdotte riportando il testo con-seguentemente 3 Efficacia temporale delle norme tributarie1.

4 Salvo quanto previsto dall articolo 1, comma2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroat-tivo. Relativamente ai tributi periodici le modificheintrodotte si applicano solo a partire dal periodo d im-posta successivo a quello in corso alla data di entratain vigore delle disposizioni che le In ogni caso, le disposizioni tributarie non pos-sono prevedere adempimenti a carico dei contribuentila cui scadenza sia fissata anteriormente al sessante-simo giorno dalla data della loro entrata in vigore odell adozione dei provvedimenti di attuazione in esseespressamente I termini di prescrizione e di decadenza pergli accertamenti di imposta non possono essere 4 Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria1. Non si pu disporre con decreto-legge l istitu-zione di nuovi tributi n prevedere l applicazione ditributi esistenti ad altre categorie di 5 Informazione del contribuente1.

5 L amministrazione finanziaria deve assumere ido-nee iniziative volte a consentire la completa e agevoleconoscenza delle disposizioni legislative e amministra-tive vigenti in materia tributaria, anche curando la pre-disposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi adisposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impo-sitore. L amministrazione finanziaria deve altres assu-mere idonee iniziative di informazione elettronica, taleda consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendolaa disposizione gratuita dei L amministrazione finanziaria deve portare a co-noscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezziidonei tutte le circolari e le risoluzioni da essa emanate,nonch ogni altro atto o decreto che dispone sulla orga-nizzazione, sulle funzioni e sui 6 Conoscenza degli atti e semplificazione1. L amministrazione finanziaria deve assicurarel effettiva conoscenza da parte del CONTRIBUENTE degliatti a lui destinati.

6 A tale fine essa provvede comun-que a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio delcontribuente, quale desumibile dalle informazioni inpossesso della stessa amministrazione o di altre am-ministrazioni pubbliche indicate dal CONTRIBUENTE ,ovvero nel luogo ove il CONTRIBUENTE ha eletto domi-cilio speciale ai fini dello specifico procedimento cuisi riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono inogni caso comunicati con modalit idonee a garanti-re che il loro contenuto non sia conosciuto da sog-getti diversi dal loro destinatario. Restano ferme ledisposizioni in materia di notifica degli atti L amministrazione deve informare il contri-buente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenzadai quali possa derivare il mancato riconoscimentodi un credito ovvero l irrogazione di una sanzione,n. 30/2000 Pag. 393326/08/2000 Finanza & FiscoSTATUTO DEL CONTRIBUENTE richiedendogli di integrare o correggere gli atti pro-dotti che impediscono il riconoscimento, seppureparziale, di un L amministrazione finanziaria assume inizia-tive volte a garantire che i modelli di dichiarazione,le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comu-nicazione siano messi a disposizione del contribuen-te in tempi utili e siano comprensibili anche ai con-tribuenti sforniti di conoscenze in materia tributariae che il CONTRIBUENTE possa adempiere le obbligazionitributarie con il minor numero di adempimenti e nel-le forme meno costose e pi Al CONTRIBUENTE non possono, in ogni caso, es-sere richiesti documenti ed informazioni gi in pos-sesso dell amministrazione finanziaria o di altre am-ministrazioni pubbliche indicate dal CONTRIBUENTE .

7 Talidocumenti ed informazioni sono acquisiti ai sensidell articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto1990, n. 241 (1), relativi ai casi di accertamento d uf-ficio di fatti, stati e qualit del soggetto interessatodalla azione amministrativa. 5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo deri-vanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiara-zioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevantidella dichiarazione, l amministrazione finanziaria deveinvitare il CONTRIBUENTE , a mezzo del servizio postale ocon mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessario a produrre i documenti mancanti entro un terminecongruo e comunque non inferiore a trenta giorni dallaricezione della richiesta. La disposizione si applica an-che qualora, a seguito della liquidazione, emerga laspettanza di un minor rimborso di imposta rispetto aquello richiesto.

8 La disposizione non si applica nell ipo-tesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contri-buente non tenuto ad effettuare il versamento diret-to. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazionedelle disposizioni di cui al presente (1)L 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di-ritto di accesso ai documenti amministrativiArt. 181. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge le amministrazioni interessate adottano le misure organizza-tive idonee a garantire l applicazione delle disposizioni in materiadi autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da partedi cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misu-re adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commis-sione di cui all articolo Qualora l interessato dichiari che fatti, stati e qualit sono atte-stati in documenti gi in possesso della stessa amministrazione pro-cedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del pro-cedimento provvede d ufficio all acquisizione dei documenti stessi odi copia di Parimenti sono accertati d ufficio dal responsabile del pro-cedimento i fatti, gli stati e le qualit che la stessa amministra-zione procedente o altra pubblica amministrazione tenuta 7 Chiarezza e motivazione degli atti1.

9 Gli atti dell amministrazione finanziaria sonomotivati secondo quanto prescritto dall articolo 3della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1), concernente lamotivazione dei provvedimenti amministrativi, indi-cando i presupposti di fatto e le ragioni giuridicheche hanno determinato la decisione dell amministra-zione. Se nella motivazione si fa riferimento ad unaltro atto, questo deve essere allegato all atto che Gli atti dell amministrazione finanziaria e deiconcessionari della riscossione devono tassativamenteindicare:a) l ufficio presso il quale possibile otte-nere informazioni complete in merito all atto no-tificato o comunicato e il responsabile del proce-dimento;b) l organo o l autorit amministrativa presso iquali possibile promuovere un riesame anche nelmerito dell atto in sede di autotutela;c) le modalit , il termine, l organo giurisdizio-nale o l autorit amministrativa cui possibile ricor-rere in caso di atti Sul titolo esecutivo va riportato il riferimen-to all eventuale precedente atto di accertamento ov-vero, in mancanza, la motivazione della pretesa La natura tributaria dell atto non preclude ilricorso agli organi di giustizia amministrativa, quan-do ne ricorrano i 3934 n.

10 30/200026/08/2000 Finanza & FiscoSTATUTO DEL CONTRIBUENTENota (1)L 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e didiritto di accesso ai documenti amministrativiArt. 31. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concer-nenti l organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubbliciconcorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesipreviste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti difatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del-l amministrazione, in relazione alle risultanze dell La motivazione non richiesta per gli atti normativi e per quellia contenuto Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell ammini-strazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunica-zione di quest ultima deve essere indicato e reso disponibile, a normadella presente legge, anche l atto cui essa si In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati iltermine e l autorit cui possibile 8 Tutela dell integrit patrimoniale1.


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