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PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE …

PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO dell ORDINE DEGLI avvocati DI BRESCIA IN MATERIA DEONTOLOGICA NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 * * * Alla luce del combinato disposto dell art. 18 e dell art. 6 , non versa in situazione di incompatibilit l avvocato che assuma la qualifica di socio accomandante all interno di una societ in accomandita semplice, a nulla rilevando in tal caso l oggetto sociale di quest ultima. * * * E consentito all avvocato chiedere direttamente al proprio assistito il compenso inerente all attivit professionale di natura stragiudiziale, dal momento che detta attivit non , di regola, ammessa al patrocinio a spese dello Stato disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del 30/05/2002 n. 115. Ove tuttavia si tratti non di attivit stragiudiziale in senso proprio ma di attivit strumentale o complementare alla successiva attivit processuale, o comunque teleologicamente connessa al giudizio, vietato all avvocato chiedere e percepire compensi o rimborsi, a qualunque titolo, dall assistito che sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato; a tal fine, non rileva il fatto che l attivit teleologicamente connessa all azione giudiziaria sia svolta prima o dopo l ammissione al patrocinio a spese dello

PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA IN MATERIA DEONTOLOGICA NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 * * * Alla luce del combinato disposto dell’art. 18 L.P. e dell’art. 6 C.D.F., non versa in situazione di

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1 PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO dell ORDINE DEGLI avvocati DI BRESCIA IN MATERIA DEONTOLOGICA NEL PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017 * * * Alla luce del combinato disposto dell art. 18 e dell art. 6 , non versa in situazione di incompatibilit l avvocato che assuma la qualifica di socio accomandante all interno di una societ in accomandita semplice, a nulla rilevando in tal caso l oggetto sociale di quest ultima. * * * E consentito all avvocato chiedere direttamente al proprio assistito il compenso inerente all attivit professionale di natura stragiudiziale, dal momento che detta attivit non , di regola, ammessa al patrocinio a spese dello Stato disciplinato dagli artt. 74 e seguenti del 30/05/2002 n. 115. Ove tuttavia si tratti non di attivit stragiudiziale in senso proprio ma di attivit strumentale o complementare alla successiva attivit processuale, o comunque teleologicamente connessa al giudizio, vietato all avvocato chiedere e percepire compensi o rimborsi, a qualunque titolo, dall assistito che sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato; a tal fine, non rileva il fatto che l attivit teleologicamente connessa all azione giudiziaria sia svolta prima o dopo l ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovendosi dare unicamente rilievo al carattere strumentale o complementare di detta attivit in relazione a quella di natura processuale.

2 * * * L avvocato, anche nel caso si difenda personalmente, assumendo nella sede giudiziale la duplice veste di parte e di avvocato, non pu produrre la comunicazione pervenuta dal collega, sia pur non qualificata come riservata, contenente, oltre alla segnalazione dell 'avvenuta rinuncia al mandato anche riferimenti espliciti ai rapporti tra lo stesso e la parte assistita nonch a trattative intercorse senza esito, essendo comunque tenuto a rispettare le regole che disciplinano l attivit e i comportamenti di ciascuna delle due qualit . * * * Rilevato che nel nuovo testo dell art. 57 (rapporti con organi di informazione e attivit di comunicazione) non stato riprodotto il III comma del previgente art. 18 che consentiva all avvocato, previa comunicazione all Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l indicazione del proprio nome o di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche; considerato che pertanto la prescrizione, la quale gi consentiva quel comportamento, appare ormai assorbita dalle nuove norme in materia di divieto di accaparramento della clientela (art.)

3 37 ), di corretta informazione (art. 35 ) e dalle prescrizioni generali (art. 9 ); tanto premesso, il CONSIGLIO ritiene che, ai sensi dell art. 18 e fermi i principi di equilibrio, sobriet e misura, sia consentito all avvocato partecipare ad un iniziativa avente contenuto giuridico, purch la stessa non si risolva in un attivit di consulenza, dovendo viceversa avere per oggetto questioni di carattere generale e fatto salvo il rispetto dei generali doveri di dignit e di decoro e del rigoroso divieto di accaparramento della clientela, cos che debba essere evitata ogni enfatizzazione delle proprie capacit professionali. * * * Alla luce del combinato disposto degli art. 2233 cod. civ. e art. , la liquidazione delle spese legali da parte del giudice a carico della parte soccombente in misura inferiore rispetto a quella indicata nella nota spese giudiziale depositata dal legale della parte vittoriosa redatta secondo i parametri previsti dal 55/2014 non vincolante per il legale della parte vittoriosa medesima, al quale consentito di richiedere al proprio assistito, anche in assenza di preventiva pattuizione scritta, il pagamento del maggior importo indicato in nota spese giudiziale.

4 * * * Non versa in conflitto di interesse rilevante ai sensi dell art. 24 del codice deontologico il difensore di persona sottoposta ad indagine per il reato di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, aventi ad oggetto una quota del corrispettivo previsto in una convenzione tra il destinatario delle fatture e un comune, nel caso in cui il collega avvocato di studio del difensore abbia patrocinato civilmente il medesimo ente, atteso che persona offesa dal reato contestato solo l erario e il comune non in ogni caso portatore di alcun interesse configgente con la posizione dell indagato. * * * L'art. 133 115/2002 preclude la liquidazione delle spese processuali in capo alla parte vittoriosa ammessa al gratuito patrocinio, disponendo che tali spese debbano essere liquidate in favore dello Stato, in quanto lo Stato a sostenere i costi per la difesa in giudizio.

5 * * * Per quanto disposto dell art. 45 codice deontologico forense, qualora un avvocato subentri nella difesa in sostituzione di un collega, per revoca dell incarico o rinuncia, egli tenuto a rendere edotto della propria nomina il collega sostituito in tempi ragionevolmente congrui rispetto all assunzione del mandato, nonch ad adoperarsi fattivamente, mediante concreto interessamento ed idonee raccomandazioni anche scritte, affinch il cliente provveda all effettivo pagamento delle legittime competenze del precedente per l attivit professionale gi svolta, fino a subordinare l accettazione o il proseguimento dell incarico purch questo non costituisca pregiudizio per l attivit difensiva. * * * Per quanto disposto dal secondo comma dell art. 48 codice deontologico forense, in deroga al generale divieto di producibilit della corrispondenza tra colleghi disciplinato dal primo comma della medesima norma, deve essere considerato producibile indipendentemente dalla apposizione o meno della clausola di riservatezza lo scambio di corrispondenza intercorsa che rappresenti il perfezionamento ed attesti il raggiungimento di un accordo tra le parti assistite o costituisca prova del contenuto dell accordo, ovvero ancora che confermi l adempimento delle prestazioni e delle condizioni pattuite in sede transattiva.

6 * * * E assolutamente vietata la produzione da parte dell avvocato della corrispondenza intercorsa tra colleghi, qualificata riservata personale e contenente proposte transattive. * * * Il quinto comma del del codice deontologico forense specifica che il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgono ad avvocati che esercitano negli stessi locali e collaborano professionalmente in maniera non occasionale. L'interpretazione dell 'articolo 24 del codice deontologico impone di dare rilievo pi che alla forma giuridica, mediante la quale ha luogo la collaborazione tra colleghi, al fatto materiale della collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre a dubitare dell 'autonomia di determinazione dei professionisti. E' quindi da ritenere deontologicamente rilevante la condotta dell avvocato che ponga in essere una situazione di conflitto, anche solo potenziale, nei confronti della parte da lui assistita o che comunque possa ingenerare nei terzi il semplice sospetto di un comportamento non improntato ai canoni di una assoluta correttezza.

7 * * * Non viola l'art. 24 del codice deontologico forense l'avvocato che, avendo assistito un creditore nel promuovere la causa di opposizione allo stato passivo del fallimento ex art. 98/99 , causa giunta gi a conclusione, assista successivamente un amministratore o un sindaco convenuto in giudizio in azione di responsabilit ex , 2393 e 2407 dal medesimo fallimento; richiamato il principio di indipendenza dell 'avvocato di cui all'art. 9 codice deontologico forense, sussiste infatti a carico dell 'avvocato l'obbligo di astenersi dal prestare attivit professionale solo quando questa possa determinare un conflitto anche solo in termini potenziali con gli interessi della parte assistita in precedente o altra controversia, ipotesi che invece non ravvisabile nel caso in esame. * * * La partecipazione di un iscritto ad una societ semplice agricola (condizione assimilabile a quella di piccolo imprenditore agricolo) non , astrattamente, d ostacolo al contemporaneo esercizio della professione forense, purch l impresa si mantenga nei limiti imposti dalla legge e dalla giurisprudenza.

8 Tale attivit invece chiaramente incompatibile con la professione forense laddove debba escludersi il carattere agricolo dell 'impresa stessa (come nel caso in cui essa consista nella lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli conferiti principalmente da terzi, o comunque abbia una spiccata vocazione commerciale), prevalendo pertanto la caratteristica di impresa commerciale esclusa dall co 1 lett. b) della legge professionale forense. * * * E corretta sotto il profilo deontologico la condotta dell avvocato che, nel comunicare al cliente la rinuncia al mandato, lo informa che tutti i documenti da questo rilasciati per lo svolgimento dell incarico sono a sua disposizione presso lo studio del legale. * * * Incorre nel divieto previsto e sanzionato dall'art. 68 del codice deontologico l'avvocato che abbia depositato un ricorso per separazione consensuale su mandato di entrambi i coniugi e che in seguito acconsenta ad assistere nel giudizio di divorzio uno solo degli stessi, anche se il precedente giudizio per separazione sia stato dichiarato estinto per rinuncia.

9 * * * L attivit di consulenza legale stragiudiziale svolta per conto e alle dipendenze di un datore di lavoro ( giurista d impresa), pur legittima e prevista dall articolo 2, comma 6, della legge n. 247/2012, incompatibile con l iscrizione all albo degli avvocati , prevalendo, nel caso specifico, il disposto della norma dell art. 18, comma unico, lett. d) della medesima legge, ove si prevede che la professione di avvocato incompatibile .. d) con qualsiasi attivit di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato . * * * L'avvocato, che subentri a precedente difensore nell'assistenza di una parte nel giudizio civile, sempre tenuto per quanto previsto dall'art. 45 del codice deontologico forense a rendere nota la propria nomina al collega sostituito ed altres ad attivarsi affinch la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito.

10 Qualora il precedente difensore, nell ipotesi di mancato spontaneo adempimento da parte del cliente si sia gi attivato al fine di ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni creditorie rivolgendosi, previa valutazione dell ammontare degli onorari da parte del CONSIGLIO dell Ordine, all'autorit giudiziaria, l'avvocato che assuma la difesa della parte in predetto giudizio comunque tenuto al rispetto dei principi di lealt e correttezza nei confronti dei colleghi e dovr quindi adoperarsi in modo fattivo affinch siano soddisfatte le richieste del collega per le prestazioni rese ove ritenute legittime all esito del giudizio. * * * Non coperta dall obbligo del segreto o da facolt di astensione la testimonianza su fatti storici rappresentati dalla assunzione del mandato e dal compimento delle correlative attivit processuali.


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