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Piccola e media industria - Confapi - I.T.E.S. srl

1/174 METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 29 LUGLIO 2013 (*) (Decorrenza: 1 giugno 2013 - Scadenza: 31 ottobre 2016) rinnovato 3 LUGLIO 2017 (**) (Scadenza: 31 ottobre 2020) Parti stipulanti UNIONMECCANICA- Confapi e Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM-CGIL) Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL) (**) Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL) (**) ---------- (*) Integrato dall'accordo 15 aprile 2015 in materia di congedi parentali, dall'accordo 2 ottobre 2017 in materia di Ente bilaterale, dagli accordi 18 dicembre 2017 e 20 febbraio 2018 in materia di assistenza integrativa, dall'accordo 27 marzo 201

UNIONMECCANICA-CONFAPI, e FIM, FIOM e UILM confermano che, con la stipula del c.c.n.l. 3 luglio 2017, la. Governance dell'Ente bilaterale dei metalmeccanici EBM per i lavoratori della piccola e media Industria metalmeccanica, orafa e dell'installazione d'impianti, sarà esercitata congiuntamente da

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1 1/174 METALMECCANICA - Piccola e media industria - Confapi CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche e di installazione di impianti 29 LUGLIO 2013 (*) (Decorrenza: 1 giugno 2013 - Scadenza: 31 ottobre 2016) rinnovato 3 LUGLIO 2017 (**) (Scadenza: 31 ottobre 2020) Parti stipulanti UNIONMECCANICA- Confapi e Federazione impiegati operai metallurgici (FIOM-CGIL) Federazione italiana metalmeccanici (FIM-CISL) (**) Unione italiana lavoratori metalmeccanici (UILM-UIL) (**) ---------- (*)

2 Integrato dall'accordo 15 aprile 2015 in materia di congedi parentali, dall'accordo 2 ottobre 2017 in materia di Ente bilaterale, dagli accordi 18 dicembre 2017 e 20 febbraio 2018 in materia di assistenza integrativa, dall'accordo 27 marzo 2018 in materia di , dall'accordo 9 aprile 2018 in materia di banca ore e dall'accordo 9 aprile 2018 in materia di (**) Sottoscritto formalmente in data 2 ottobre 2017. (**) Sigla solo gli accordi dal 2017. Testo del I. Premessa (Vedi accordo di rinnovo in nota) Le parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese.

3 Le parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e/o di categoria territoriale. Da questa prospettiva le parti intendono rispondere con il presente alle necessit di regolazione dei rapporti di lavoro del comparto della PMI metalmeccanica, della installazione di impianti e oreficeria. Vengono recepiti, nel presente , i sotto elencati accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con CGIL, CISL e UIL: a) 9 febbraio 2010 in materia di "Apprendistato professionalizzante"; b) 26 luglio 2011 in materia di "Certificazione della malattia"; c) 20 settembre 2011 in materia di "Rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticit ; d) 20 aprile 2012 in materia di "Rappresentanza"; e) 20 aprile 2012 in materia di "Apprendistato".

4 F) 23 luglio 2012 in materia di "Sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" e "Intesa applicativa dello stesso sottoscritto il data 28 dicembre 2012"; g) 18 settembre 2012 in materia di "Dimissioni e risoluzioni consensuali"; h) 9 maggio 2013 in materia di "Detassazione per il 2013". Eventuali accordi interconfederali e/o intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le parti al fine di armonizzare, senza oneri n vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite.

5 Il contratto collettivo nazionale di lavoro trova la sua definizione nello spirito degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL ed finalizzato a relazioni industriali pi partecipative e ad una regolazione dell'assetto della contrattazione collettiva, tale da consentire ai 2/174 lavoratori di accedere a benefici economici che non abbiano caratteristiche inflazionistiche e nel contempo alle imprese una gestione programmata del costo del lavoro e lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane. UNIONMECCANICA e FIOM si impegnano reciprocamente, a nome proprio e delle rispettive strutture territoriali e delle Rappresentanze sindacali unitarie, al rispetto del sistema di regole sottoscritto dalle parti stesse per lo svolgimento ed il mantenimento delle relazioni industriali a tutti i livelli.

6 UNIONMECCANICA e FIOM si impegnano inoltre a rispettare ed a far rispettare alle aziende e ai lavoratori il presente contratto per il periodo della sua validit . A tal fine UNIONMECCANICA si impegna ad adoperarsi e ad intervenire per la completa osservanza, da parte delle aziende associate, delle condizioni pattuite, mentre FIOM si impegna a non promuovere e ad intervenire perch siano evitate azioni intese a modificare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli. La contrattazione aziendale prevista secondo quanto disposto dagli accordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL nello spirito dell'attuale prassi e dando attuazione al particolare riguardo per le piccole imprese, ivi previsto.

7 La contrattazione aziendale non potr avere per oggetto materie definite in altre sedi negoziali. La stessa verr pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformit con i criteri e le procedure ivi indicati. Sono titolari della contrattazione aziendale, per le materie e con le procedure e criteri fissati dal contratto collettivo nazionale di lavoro, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle API alle quali sono associate o conferiscano mandato.

8 La presente premessa parte integrante del contratto collettivo nazionale di lavoro. ---------- : L'accordo 3 luglio 2017 prevede quanto segue: I. Premessa Le parti sociali sopra richiamate ritengono la contrattazione collettiva quale strumento di regolazione dei rapporti di lavoro e quale elemento di promozione del consolidamento e sviluppo delle imprese. Le parti riconoscono il modello contrattuale strutturato su due livelli, di cui il primo nazionale di categoria, e il secondo aziendale e/o di categoria territoriale. Da questa prospettiva le parti intendono rispondere con il presente alle necessit di regolazione dei rapporti di lavoro del comparto della PMI metalmeccanica, della installazione di impianti e oreficeria.

9 Vengono recepiti, nel presente , i sotto elencati accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con CGIL, CISL e UIL: a) 9 febbraio 2010 in materia di "Apprendistato professionalizzante"; b) 26 luglio 2011 in materia di "Certificazione della malattia"; c) 20 settembre 2011 in materia di "Rappresentanti dei lavoratori per la salute e la sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticit ; d) 20 aprile 2012 in materia di "Rappresentanza"; e) 20 aprile 2012 in materia di "Apprendistato"; f) 23 luglio 2012 in materia di "Sviluppo delle relazioni sindacali e linee di indirizzo in materia di strumenti bilaterali" e "Intesa applicativa dello stesso sottoscritto in data 28 dicembre 2012"; g) 18 settembre 2012 in materia di "Dimissioni e risoluzioni consensuali"; h) accordo interconfederale fra Confapi - CGIL- CISL - UIL in materia di rappresentanza del 26 luglio 2016; i) accordo interconfederale fra Confapi - CGIL- CISL - UIL sul modello contrattuale del 26 luglio 2016.

10 I) accordo interconfederale fra Confapi - CGIL - CISL - UIL in materia di Apprendistato ex artt. 43 e 45, n. 81/2015 del 22 dicembre 2016. Eventuali accordi interconfederali e/o intese che dovessero intervenire tra le rispettive Confederazioni nazionali successivamente alla fase di stesura del testo contrattuale saranno oggetto di esame tra le parti al fine di armonizzare, senza oneri n vantaggi rispettivi, le pattuizioni qui definite. Il contratto collettivo nazionale di lavoro trova la sua definizione nello spirito degli accordi interconfederali vigenti sottoscritti da CGIL, CISL, UIL ed finalizzato a relazioni industriali pi partecipative e ad una regolazione dell'assetto della contrattazione collettiva.


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