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Polizza Rc Professionale Conv. CNDCEC

Polizza Rc Professionale Conv. CNDCECP olizza Rc Professionale Conv. CNDCECR esponsabilit Civile ProfessionaleResponsabilit Civile Professionale2 Percorso per Percorso per preventivazionepreventivazionepolizzapol izzapppppp3cliccaclicca4 Clicca e scegli il tipo di copertura assicurativaEntra nell area web5 Registrati come utenteClicca per registrarti6 Convenzione CNDCECC onvenzione CNDCECC hartisChartis EuropeEuropeTrattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della Polizza Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della Polizza che andr a sottoscrivere l Iscritto al ODCECCHI PUO ADERIRECHI PUO ADERIRED ottori Commercialisti ed Esperti Contabili Lo Studio Associato ei Consulenti dello Le Aziende di elaborazione elettronica dei dati ed Esperti Contabili iscritti al CNDCECS tudio compresi i Consulenti del dei dati (Societ EDP) e le Societ di copertura ha decorrenza solo dopo.

Convenzione CNDCEC ChartisChartis Europe Europe Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della polizza

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1 Polizza Rc Professionale Conv. CNDCECP olizza Rc Professionale Conv. CNDCECR esponsabilit Civile ProfessionaleResponsabilit Civile Professionale2 Percorso per Percorso per preventivazionepreventivazionepolizzapol izzapppppp3cliccaclicca4 Clicca e scegli il tipo di copertura assicurativaEntra nell area web5 Registrati come utenteClicca per registrarti6 Convenzione CNDCECC onvenzione CNDCECC hartisChartis EuropeEuropeTrattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della Polizza Trattasi di accordo quadro che contiene tutte le condizioni economiche e normative della Polizza che andr a sottoscrivere l Iscritto al ODCECCHI PUO ADERIRECHI PUO ADERIRED ottori Commercialisti ed Esperti Contabili Lo Studio Associato ei Consulenti dello Le Aziende di elaborazione elettronica dei dati ed Esperti Contabili iscritti al CNDCECS tudio compresi i Consulenti del dei dati (Societ EDP) e le Societ di copertura ha decorrenza solo dopo.

2 A) la compilazione, sottoscrizione ed invio della Scheda di Adesione/Questionariob) successiva accettazione formale da parte del Broker Assicurativo dell ATI(per questa Provincia il Broker di riferimento Aon S p a)questa Provincia il Broker di riferimento Aon )c) pagamento del premio mezzo bonifico bancario 8 Scheda di AdesioneScheda di AdesioneE il documento, che forma parte integrante del contratto, con il quale il Scheda di AdesioneScheda di Adesioneg,qContraente/Assicurato chiede la copertura contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCECC ondizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC1. IL DANNO:1. IL DANNO:E qualunque pregiudizio subito da terzi (con la sola esclusione dei danni da Responsabilit civile per morte, lesione e danni materiali a persone o animali questa esclusione pu essere compresa opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva).2. OGGETTO ASSICURAZIONE:2. OGGETTO ASSICURAZIONE:L assicurazione prestata per la responsabilit civile derivante all Assicurato ai sensi di legge, nell esercizio dell attivit Professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal N.

3 139 del e successive dell attivit Professionale svolta nei modi e nei termini previsti dal N. 139 del e successive modifiche legislative e/o regolamenti, nonch da ogni altra norma di legge applicabile, a condizione che l Assicurato sia regolarmente iscritto all Albo Professionale del RESPONSABILITA SOLIDALE3 RESPONSABILITA SOLIDALE3. RESPONSABILITA SOLIDALE3. RESPONSABILITA SOLIDALEIn caso di responsabilit solidale dell Assicurato con altri soggetti, la Societ risponder di quanto dovuto dall Assicurato ad esclusione delle attivit riferite alle Condizioni Aggiuntive di Polizza A, e (questa esclusione pu essere derogata opzionando una specifica e prevista Condizione Aggiuntiva).11 Condizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCECC ondizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC4. RETROATTIVITA 4. RETROATTIVITA L assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute per la volta all Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell Assicurazione e denunciate agli Assicuratori entro lo stesso periodo a condizione che:efficacia dell Assicurazione e denunciate agli Assicuratori entro lo stesso periodo a condizione che:1.

4 A CARATTERE GRATUITO le richieste di risarcimento siano conseguenti a comportamenti colposi, non ancora noti o conosciuti 1) posti in essere non oltre 2 anni primadella data di efficacia della polizzao in alternativa 2) posti in essere posteriormente alla data di retroattivit stabilita sulla Polizza dei d ti it i ( li iti d t d lt 4 i d ll d t di ffii d l t tt ) precedenti assicuratori ( Polizza assicurativa scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto) 3) posti in essereposteriormente alla prima Polizza assicurativacon durata > ad anni 2 (copertura obbligatoriamente continuativa e scaduta da non oltre 4 mesi dalla data di efficacia del nuovo contratto)2. CARATTERE ONEROSO le richieste di risarcimento siano conseguenti a sinistri verificatisi posteriormente alla data di retroattivit stabilita sulla Polizza che l assicurato pu acquistare anche per anni 5 10 o ILLIMITATO alla data di retroattivit stabilita sulla Polizza , che l assicurato pu acquistare anche per anni 5, 10 o POSTUMA:5.

5 POSTUMA:2 anni gratuiti per definitiva cessazione dell attivit per cause diverse dalla radiazione. Inoltre l assicurazione, previo pagamento di un premio UNA TANTUM, pu essere estesa dall Assicurato e/o suoi aventi causa, anche per i sinistri denunciati nei 5 o 10 anni successivi il caso di morte o di cessazione dell attivit Professionale , purch afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia della Polizza . L estensione alla garanzia postuma non operante in caso di recesso per sinistro nonch in caso di sospensione o radiazione dall albo Professionale . Il massimale della garanzia postuma (per tutta la durata) sar quello dell ultimo anno di dall albo Professionale . Il massimale della garanzia postuma (per tutta la durata) sar quello dell ultimo anno di efficacia della Polizza e costituir il massimo esborso a carico della Societ contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCECC ondizioni contrattuali rilevanti nella convenzione CNDCEC6.

6 GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR E ARBITRATO)6. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE (ADR E ARBITRATO)(segue)()()I FASE Tentativo di risoluzione bonaria ADR (alternative dispute resolution)In caso di divergenze sulla natura dell errore Professionale , ammissibilit al risarcimento del danno e/o interpretazione delle norme contrattuali di Polizza , le Parti convengono di risolvere la questione con un tentativo di conciliazione rivolgendosi al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale della Provincia di conciliazione rivolgendosi al Servizio di Conciliazione istituito presso la Camera Arbitrale della Provincia di residenza dell Assicurato (o in mancanza della Regione).II FASE Risoluzione con ARBITRATONel caso di insuccesso della soluzione bonaria, le Parti si obbligano a rimettersi ad un Collegio Arbitrale composto da: 3 Arbitri di cui 2 iscritti all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il quale da: 3 Arbitri di cui 2 iscritti all Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili presso il quale iscritto l Assicurato; in caso di disaccordo tra le Parti, il terzo Arbitro nominato dal Presidente dell Ordine presso il quale iscritto l CALCOLO DEL PREMIO MINIMO ANNUO7 CALCOLO DEL PREMIO MINIMO DEL PREMIO MINIMO DEL PREMIO MINIMO ANNUOIl premio minimo indicato in Polizza calcolato unicamente sulla base degli introiti realizzati nel corso del precedente anno fiscale.

7 Al termine dell anno non viene richiesto alcun premio di PrimaSezione PrimaSezione PrimaSezione PrimaAssicurazione della Responsabilit Civile ProfessionaleAssicurazione della Responsabilit Civile Professionale14 Oggetto dell Assicurazione ed attivit assicurativaOggetto dell Assicurazione ed attivit assicurativaL assicurazione prestata per la responsabilit civile derivante all Assicurato ai sensi di legge, nell eserciziodell attivit Professionale svolta nei modi e nei termini previsti N. 139 del esuccessivemodifichelegislativee/oregola mentinonch daognialtranormadileggeapplicabileOggett o dell Assicurazione ed attivit assicurativaOggetto dell Assicurazione ed attivit assicurativasuccessivemodifichelegislati vee/oregolamenti,nonch daognialtranormadileggeapplicabile,a condizione che l Assicurato sia regolarmente iscritto all Albo Professionale del Assicurato viene tenuto indenne di ogni somma che sia tenuto a pagare a terzi a titolo di risarcimento perdanni commessi con colpa anche a seguito di negligenza, imprudenza o imperizia lievi o gravi dei quali siacivilmenteresponsabilenell eserciziodellapropriaattivit.

8 Civilmenteresponsabilenell eserciziodellapropriaattivit .A titolo esemplificativo e non limitativo sono comprese in garanzia:a) le attivit di gestione contabile fiscale, la tenuta, l aggiornamento ed il riordino di contabilit , registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscalib) le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell Assicuratoper responsabilit attribuibili all Assicurato stessoc) le responsabilit derivanti all Assicurato nell espletamento dell attivit di liquidatore non giudiziale di Societ d)le responsabilit derivanti all Assicurato da fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti edipendenti facenti parte dello studio Professionale dell Assicurato anche se iscritti ad un Albo professionaledipendenti, facenti parte dello studio Professionale dell Assicurato, anche se iscritti ad un Albo professionalee) conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, anche se derivanti da furto, rapina, incendio.

9 La presente estensione di garanzia viene prestata sino a concorrenza di un importo pari a ,00 del massimale indicato in Polizza , per ogni sinistro e per periodo assicurativof) l apposizione dell asseverazione per studi di settorecome da normativa vigentef) l apposizione dell asseverazione per studi di settorecome da normativa vigenteg)Le responsabilit in applicazione del n. 196 in materia di Privacy e successive modifiche legislativee regolamenti, in conseguenza dell errato trattamento di dati personali15 Oggetto dell Assicurazione ed attivit assicurativaOggetto dell Assicurazione ed attivit assicurativaL assicurazionevaleinoltre:1 per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n 117);(segue)gggg1. per la funzione di membro di Commissione Tributaria (Legge 13/4/1988 n. 117);2. per la funzione di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142);3. per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l Assicurato abbia ricevuto per iscritto con data certa l incarico di effettuare tale pagamento;4.

10 Per l attivit Professionale dell Assicurato svolta a favore delle Societ di cui sia anche componente dell organo amministrativo o del collegio sindacale;dell organo amministrativo o del collegio sindacale;5. si intende parificata all attivit dell Assicurato quella svolta dall azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisata in Polizza in quanto di propriet dell Assicurato o nella quale l Assicurato interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell Assicurato stesso;6. per l uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali ai sensi DPR 322/98 e successive modifiche16 Oggetto dell Assicurazione ed attivit assicurativaOggetto dell Assicurazione ed attivit assicurativaL assicurazionevaleinoltre:(segue) l attivit di Consulente del Lavoro esercitata direttamente dall Assicurato o dai suoi collaboratori l attivit di Attestatore di cui Regolamento di Funzionamento seguito accordo tra l attivit di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e l attivit di Mediatore esercitata nei modi e nei termini previsti e specificati da 28/10 dal , Decreto del , 5/03, 222/04 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge e/o regolamenti.


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