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POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

POLIZZA . RESPONSABILIT . CIVILE . GENERALE . Mod. 3007/3. ED. 3 Mod. 3007/3 - Artigraficheriva srl - - 01/02. Indice Definizioni Pag. 3. Norme che regolano l'Assicurazione in GENERALE 3. Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilit CIVILE rischi diversi 4. Condizioni speciali 6. Garanzie aggiuntive 11. Definizioni Art. 3 - Pagamento del premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il premio o la prima rata di premio sono stati Nel testo che segue, si intende: pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

3 D e fin i z i o n i Nel testo che segue, si intende: per Assicurazione: il contratto di assicurazione; per Polizza: il documento che prova l’assicura-

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1 POLIZZA . RESPONSABILIT . CIVILE . GENERALE . Mod. 3007/3. ED. 3 Mod. 3007/3 - Artigraficheriva srl - - 01/02. Indice Definizioni Pag. 3. Norme che regolano l'Assicurazione in GENERALE 3. Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilit CIVILE rischi diversi 4. Condizioni speciali 6. Garanzie aggiuntive 11. Definizioni Art. 3 - Pagamento del premio L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in POLIZZA se il premio o la prima rata di premio sono stati Nel testo che segue, si intende: pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

2 Per Assicurazione: il contratto di assicurazione;. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio suc- per POLIZZA : il documento che prova l'assicura- cessivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 . zione; giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle per Contraente: il soggetto che stipula l'assicura- ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive zione; scadenze (art. 1901 del Cod. Civ.). per Assicurato: il soggetto il cui interesse protetto Il pagamento di tutte le somme dovute dal Contraente in dall'assicurazione; forza del presente contratto dovuto alla sede legale dell'Impresa.

3 Per Impresa: l'Antonveneta Assicurazioni SpA;. Resta convenuto che ogni pagamento fatto dal Contraente, per Premio: la somma dovuta all'Impresa; entro il termine di scadenza dell'obbligazione, presso per Rischio: la probabilit che si verifichi il sini- l'Agenzia alla quale assegnato il contratto, costituisce atto stro; liberatorio. per Sinistro: il verificarsi del fatto per il quale . prestata l'assicurazione e dal quale derivato un danno; Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione per Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per (risarcimento) caso di sinistro; iscritto.

4 Per Scoperto: la percentuale del danno risarcibile che, per ogni sinistro, rimane a cari- co dell'Assicurato con eventuale importo minimo e/o massimo;. Art. 5 - Aggravamento del rischio per Franchigia: la parte del danno risarcibile, espres- Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scrit- sa in importo fisso, che, per ogni sini- ta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio assicurato. stro, rimane a carico dell'Assicurato; Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati per Massimo dall'Impresa possono comportare la perdita totale o par- risarcimento annuo: il massimo risarcimento per uno o ziale del diritto all'indennizzo, nonch la stessa cessa- zione dell'assicurazione (art.)

5 1898 del Cod. Civ.). pi sinistri che si verifichino nel corso di una medesima annualit . Art. 6 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comu- nicazione dell'Assicurato (art. 1897 del Cod. Civ.) e rinun- cia al relativo diritto di recesso. Norme che regolano Art. 7 - Denuncia di sinistro l'assicurazione in Denunciato il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'art. 1913 del Cod. Civ., l'Assicurato dovr fornire noti- GENERALE zie e dati quanto pi dettagliati possibile, anche per age- volare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

6 L'inadempimento di tale obbligo pu comportare la perdi- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle ta totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del circostanze del rischio Cod. Civ.). Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale Art. 8 - Diritto di recesso del diritto all'indennizzo, nonch la stessa cessazione del- Dopo ogni denuncia di sinistro, e sino al sessantesimo l'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.)

7 Giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, cia- scuna delle Parti avr diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni. Art. 2 - Altre assicurazioni Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa verr rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Il Contraente deve comunicare per iscritto all'Impresa l'e- recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio sistenza, e la successiva stipula, di altre assicurazioni, non corso, esclusa soltanto l'imposta. per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Qualora a recedere sia il Contraente, l'Impresa avr dirit- Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indi- to a trattenere il premio relativo all'annualit in corso al cando a ciascuno il nome degli altri (art.)

8 1910 del Cod. Civ.) momento del recesso. 3. Art. 9 - Proroga dell'assicurazione cagionati a terzi per morte, lesioni personali e dan- neggiamenti a cose, in conseguenza di un sinistro veri- In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera racco- ficatosi in relazione ai rischi per i quali stipulata l'as- mandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assi- sicurazione. curazione, quest'ultima prorogata per un anno. L'assicurazione vale anche per la responsabilit CIVILE che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di per- sone delle quali lo stesso debba rispondere.

9 Art. 10 - Oneri fiscali b) Assicurazione responsabilit CIVILE verso prestato- Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del ri di lavoro ( ). Contraente. L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: Art. 11 - Foro competente 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del del 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche, nonch del Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, per gli contratto competente l'Autorit Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente o, se persona diver- infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipen- sa, dell'Assicurato.

10 Denti e/o da lavoratori parasubordinati, addetti alle attivit per le quali prestata l'assicurazione, 2) ai sensi del Codice CIVILE , a titolo di risarcimento di Art. 12 - Procedimento arbitrale danni non rientranti nella disciplina del 30. giugno 1965 nr. 1124, e successive modifiche, non- Ferma restando la facolt di ricorso al giudice ordinario ch del decreto legislativo 23 febbraio 2000 nr. 38, competente, le controversie che dovessero sorgere tra le cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), Parti potranno essere decise previo accordo scritto tra per morte o per lesioni permanenti dalle quali sia le Parti stesse a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.


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