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Polizza Responsabilità civile della famiglia - allianzras.it

Polizza Responsabilit civile della famiglia Polizza N. Edizione Febbraio 2001. Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 pagina stampata in data: **/**/** COPIA PER IL CLIENTE. Condizioni di assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di assicurazione Norme che regolano 3 l' assicurazione Responsabilit civile della famiglia Condizioni particolari SOMMARIO/3-96 pagina stampata in data: **/**/** COPIA PER IL CLIENTE. Condizioni di assicurazione 1 Definizioni Relative all' assicurazione in generale Assicurato: il soggetto il cui interesse protetto dall' assicurazione .

SOMMARIO/3-96 pagina stampata in data: Sommario Condizioni di Assicurazione **/**/**** COPIA PER IL CLIENTE 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Norme che regolano

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1 Polizza Responsabilit civile della famiglia Polizza N. Edizione Febbraio 2001. Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 pagina stampata in data: **/**/** COPIA PER IL CLIENTE. Condizioni di assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di assicurazione Norme che regolano 3 l' assicurazione Responsabilit civile della famiglia Condizioni particolari SOMMARIO/3-96 pagina stampata in data: **/**/** COPIA PER IL CLIENTE. Condizioni di assicurazione 1 Definizioni Relative all' assicurazione in generale Assicurato: il soggetto il cui interesse protetto dall' assicurazione .

2 assicurazione : il contratto di assicurazione . Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione . Polizza : il documento che prova 1' assicurazione . Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Societ . Risarcimento: la somma corrisposta dalla Societ al terzo danneggiato in caso di sinistro. Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale prestata la garanzia assicurativa. Societ : l'impresa assicuratrice. Relative all' assicurazione Responsabilit civile della famiglia Cose: gli oggetti materiali e gli animali. Franchigia: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che l'Assicurato tiene a suo carico.

3 Scoperto: l'importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno che, per ciascun sinistro liquidato, viene dedotto dal risarcimento. Detto importo rimane a carico dell'Assicurato. 2 Condizioni Generali di assicurazione Art. - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonch la stessa cessazione dell' assicurazione , ai sensi degli artt.

4 1892, 1893 e 1894 del Codice civile . Art. - Altre assicurazioni Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Societ l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso, ai sensi dell'art. 1913 , a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Il Contraente o l'Assicurato pu chiedere l'intera indennit ad uno solo degli assicuratori, il quale avr . diritto di regresso nei confronti degli altri per l'indennit corrisposta.

5 In caso di richiesta alla Societ , essa liquider il sinistro comunque entro il limite dell'ammontare del danno indennizzabile ai sensi della presente Polizza , al netto di eventuali scoperti e/o franchigie. Art. - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L' assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. In caso di frazionamento del premio pu essere prevista un'addizionale nella misura indicata nel contratto.

6 I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale assegnata la Polizza oppure alla Societ . Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l' assicurazione resta sospesa dalle ore 24. del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Societ al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile . Art. - Modifiche dell' assicurazione Le eventuali modifiche dell' assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. - Aggravamento del rischio Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Societ di ogni aggravamento del rischio.

7 CONDASS/3-96 pagina stampata in data: **/**/** COPIA PER IL CLIENTE. Condizioni di assicurazione Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Societ possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonch la stessa cessazione dell' assicurazione , ai sensi dell'art. 1898. del Codice civile . Art. - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Societ tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice civile , e rinuncia al relativo diritto di recesso.

8 Art. - Recesso in caso di sinistro Qualora il Contraente sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art. 1469 bis , valgono le seguenti disposizioni: Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennit , ciascuna delle Parti pu recedere dall' assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Societ , entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso. Qualora il Contraente non sia un CONSUMATORE ai sensi dell'art.

9 1469 bis , valgono le seguenti disposizioni: Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennit , la Societ pu recedere dall' assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di assicurazione non trascorso. Art. - Proroga dell' assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta di una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l' assicurazione di durata non inferiore a un anno prorogata per un anno e cos.

10 Successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione , questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l' assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto. Art. - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all' assicurazione sono a carico del Contraente. Art. - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 3 Norme che regolano l' assicurazione Responsabilit civile della famiglia Art.


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