Example: confidence

PROCESSO AMMINIStRAtIvO DI PRIMO GRADO - latribuna.it

420lIBRO SECONDO - PROCESSO AMMINIStRAtIvO DI PRIMO GRADO86 ti t o l o viiCORREzIONE DI ERRORE MATERIALE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE(Relazione)Il Titolo VII riguarda il procedimento di cor-rezione degli errori materiali contenuti nei prov-vedimenti del giudice. La correzione disposta in camera di consiglio con decreto sull accordo di tutte le parti o, in caso contrario, con ordinan-za nel loro contraddittorio. All esito del proce-dimento la correzione materialmente apporta-ta dal segretario mediante annotazione in calce o a margine dell originale del provvedimento Procedimento di correzione. 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la In caso di dissenso delle parti, sulla do-manda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indica-zione del decreto o dell ordinanza che l ha di-sposta.

422 86 lIBRO SECONDO - PROCESSO AMMINIStRAtIvO DI PRIMO GRADO u Il provvedimento di correzione di una sen- tenza ha natura amministrativa, non decisoria, e, pertanto, non è suscettibile d’impugnazione autonoma, nemmeno con ricorso per Cassazione

Tags:

  Processo, Amministrativo, Processo amministrativo

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of PROCESSO AMMINIStRAtIvO DI PRIMO GRADO - latribuna.it

1 420lIBRO SECONDO - PROCESSO AMMINIStRAtIvO DI PRIMO GRADO86 ti t o l o viiCORREzIONE DI ERRORE MATERIALE DEI PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE(Relazione)Il Titolo VII riguarda il procedimento di cor-rezione degli errori materiali contenuti nei prov-vedimenti del giudice. La correzione disposta in camera di consiglio con decreto sull accordo di tutte le parti o, in caso contrario, con ordinan-za nel loro contraddittorio. All esito del proce-dimento la correzione materialmente apporta-ta dal segretario mediante annotazione in calce o a margine dell originale del provvedimento Procedimento di correzione. 1. Ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consiglio, la In caso di dissenso delle parti, sulla do-manda di correzione pronuncia il collegio con ordinanza in camera di La correzione si effettua a margine o in calce al provvedimento originale, con indica-zione del decreto o dell ordinanza che l ha di-sposta.

2 L articolo in commento ricalca sostanzial-mente le previsioni contenute negli agli artt. 287 e 288 e quelle di cui all art. 93 reg. base a quanto stabilito dall art. 287 cit., l errore di manifestazione di volont evincibile dagli atti processuali l espressione di una vo-lont che nasce sana e si sviluppa fino a manife-starsi in maniera casi sono: - omissioni; - errori materiali: quelli che si concretizzano in una accidentale differenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, determinati da distra-zione o sbaglio nella redazione della sentenza, e che come tali sono riconoscibili ictu oculi; - errori di la sentenza appellabile viene appellata prima di attivare il procedimento di correzione, allora tale procedimento non potr pi essere attivato dato che la correzione spetta al giudice dell tenga presente che, a seguito della senten-za n.

3 335 del 2004, la Corte costituzionale ha sta-bilito l incostituzionalit dell articolo in ogget-to relativamente alle parole contro le quali sia stato proposto appello . Questo ha portato a due risultati concreti sia sul piano ermeneutico che eminentemente processuale: - ammissibile la correzione delle sentenze anche quando stato proposto appello; - da intendersi superato ogni rapporto di diritto positivo tra impugnazioni e correzioni, posta l attribuzione in via definitiva al procedi-mento di correzione una concreta e totale auto-nomia: omissioni ed errori materiali o di calcolo sono da considerarsi vizi sottoposti ad un regime giuridico differente rispetto a quello delle art. 288, dal canto suo afferma che il pro-cedimento di correzione delle sentenze secondo le norme del codice di procedura civile molto semplice.

4 Esso pu avvenire: - su accordo delle parti: mediante la presen-tazione di un ricorso congiunto sul quale il giudi-ce provvede con decreto; - su istanza di una parte: con consequenzia-le instaurazione del contraddittorio con le altre parti, mediante la fissazione di un udienza. Al termine dell udienza il giudice definisce la que-stione con ordinanza. Tale ordinanza un prov-vedimento che ha l effetto di modificare la sen-tenza cui si sentenza reimpugnabile, con i normali mezzi, per quanto riguarda i punti corretti dal l articolo 86 in commento prevede che ove occorra correggere omissioni o errori materiali, la domanda per la correzione deve essere proposta al giudice che ha emesso il provvedimento, il quale, se vi il consenso delle parti, dispone con decreto, in camera di consi-glio, la giudice che ha emesso il provvedimen-to da intendersi l ufficio giudiziario e non la persona fisica sicch non rileva l identit delle persone fisiche che compongono il sono previsti termini per la proposizione dell istanza di correzione.

5 Il ricorso, ai sensi del-l art. 288 , deve essere notificato alla parte personalmente se trascorso un anno dalla pub-blicazione della vII - Correzione di errore materiale dei provvedimenti del giudice86 La giurisprudenza amministrativa ritiene, al contrario di quella ordinaria, che la procedura di correzione sia attivabile anche d ufficio. In ordi-ne all istanza di correzione, il collegio provvede in camera di consiglio, sia in caso di consenso che di dissenso tra le PRIMO caso il collegio si pronuncia con decreto, nel secondo caso con ordinanza, laddove in tale ultimo caso nel giudizio dinanzi al quest ultimo decider con suscettibili di correzione tutti i provve-dimenti emanati dal giudice, tranne quelli revo-cabili, anche se in giurisprudenza si sono ritenute passibili di correzione anche le ordinanze caute-lari (cfr.)

6 Cons. Stato n. 1679 del 2008).Sono suscettibili poi di correzione non solo gli errori del giudice, ma anche quelli causati dalla parte o quelli del segretario di provvedimento di correzione non impu-gnabile, mentre sar soggetta agli ordinari mez-zi di impugnazione la sentenza errata o corretta, senza che per vi sia una rimessione in termi-ni per far valere errori di giudizio (Cassazione, , 21 gennaio 2010, n. 971).Nessuna previsione contenuta dalla legge in commento ne dalle disposizioni del sulle spese del procedimento, per cui il giudice non po-tr pronunciarsi a riguardo. Laddove la sentenza emendabile possa essere impugnata l istanza di correzione andr proposta con motivo di Costituisce errore materiale, come tale emendabile con la procedura di correzione ex art. 287 , l omissione del provvedimento di distrazione delle spese processuali a favore del difensore della parte vittoriosa, poich questo deve essere emesso dal giudice, senza alcuna possibilit di sindacato, sul solo presupposto dell istanza del difensore, accompagnata dalla dichiarazione di non aver riscosso gli onorari e di aver anticipato le spese, sicch la sua manca-ta pronuncia ricollegabile ad una mera svista (591/1983, rv 429501).

7 U L atto d appello, che il difensore della par-te soccombente proponga in nome e per conto di un soggetto diverso ed estraneo al proces-so, da cui non abbia ricevuto alcun mandato, giuridicamente inesistente, per difetto di procura e, come tale, inidoneo ad instaurare il rapporto processuale, senza possibilit di sana-toria n in conseguenza della costituzione della controparte, n in conseguenza dell eventuale rinnovazione dell impugnazione ad opera di detto soccombente (la quale potr costituire autonomo gravame, ove notificata nei termini). Questo principio non resta escluso per il caso in cui l indicata intestazione dell atto d appello dipenda esclusivamente da un errore materiale del difensore, tenuto conto che la procedura di correzione, prevista dagli artt. 287 e 289 , riguarda i provvedimenti del giudice e non an-che gli atti processuali di parte (1419/1983, rv 426240).

8 U Con riguardo al decreto, reso dal tribuna-le, su ricorso proposto ai sensi dell art. 2 della legge 1 agosto 1978 n. 436, di attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversi-bilit relativa all ex coniuge deceduto, deve escludersi che il medesimo tribunale, in sede di procedimento di correzione a norma degli artt. 287 e 288 , possa dichiarare che la suddetta espressione pensione di reversibilit vada intesa come comprensiva della tredicesima mensilit e dell indennit speciale, qualora una siffatta integrazione del precedente provvedi-mento non si traduca in un mero emendamento di errore materiale, cio di svista, dimenticanza o distrazione riconoscibile ictu oculi dal com-plessivo esame del provvedimento stesso, ma ne implichi un interpretazione, mediante indagine sulla volont del giudice (1117/1984, rv 433261).

9 U Mentre la data di pubblicazione della sentenza elemento essenziale di questa, tale non invece l indicazione della data di deli-berazione, riferendosi essa ad un atto interno con la conseguenza che la sua omissione costi-tuisce semplice errore materiale, suscettibile di correzione mediante l apposito procedimento (2697/1984, rv 434738).u La correzione di un errore materiale della sentenza di PRIMO GRADO , dopo la proposizio-ne del gravame, spetta al giudice di secondo GRADO , e deve precedere l esame dell impugna-zione. L esercizio del relativo potere, peraltro, postula l istanza di una delle parti, la quale, se proveniente dall appellato, pu anche essere formulata in sede di costituzione (6658/1984, rv 438194).u Non pu configurarsi un mero errore materiale (suscettibile di essere emendato con il procedimento di correzione della sentenza), nell ipotesi di pretesa erronea lettura da parte del giudice dei dati esposti dal consulente tec-nico d ufficio nella sua relazione, ove non sia possibile desumere l errore dedotto dalla stessa motivazione della sentenza, ma si renda neces-sario esaminare il PROCESSO formativo della vo-lont del giudice e non soltanto la divergenza tra tale volont e la sua materiale espressione (1971/1985, rv 439878).

10 422lIBRO SECONDO - PROCESSO AMMINIStRAtIvO DI PRIMO GRADO86 u Il provvedimento di correzione di una sen-tenza ha natura amministrativa, non decisoria, e, pertanto, non suscettibile d impugnazione autonoma, nemmeno con ricorso per Cassazione a norma dell art. 111 della Costituzione, mentre resta impugnabile la sentenza medesima, nella parte corretta, con lo specifico mezzo per essa previsto (2568/1986, rv 445655).u Nell ipotesi di insanabile contrasto fra mo-tivazione e dispositivo, non consentito indivi-duare la statuizione del giudice attraverso una valutazione di prevalenza di una delle contra-stanti affermazioni contenute nella sentenza, n data la possibilit del ricorso all interpretazio-ne complessiva della sentenza - che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima - e neppure di uti-lizzare il procedimento di correzione di cui agli artt.


Related search queries