Transcription of PROCUREDAEPERL’ESTERO - notaitriveneto.it
1 PROCURE DA E PER L ESTERO Il Gruppo di lavoro Coordinatore: David Ockl, notaio in Merano Autori: Chiara Ferretto, notaio in Venezia Francesca Milardi, notaio in Trento David Ockl, notaio in Merano Francesca Rancan, notaio in Conegliano PREMESSA Utilizzabilit di atti provenienti dall estero nel nostro ordinamento L utilizzabilit in Italia di atti provenienti dall estero prevista in numerose norme: pu cos affermarsi sussistere nel nostro ordinamento il principio del riconoscimento degli atti provenienti dall estero. Ci risulta ad iniziare dall art.
2 106, n. 4, l. not. (legge 16 febbraio 1913, n. 89), che dispone che nell archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati: .. 4) gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, sempre che non siano gi depositate presso un notaio esercente in Italia . Si possono poi richiamare (tra gli altri): - gli artt. 2657, ultimo co., e 2837 (necessit della legalizzazione per gli atti esteri per procedere alla trascrizione e all iscrizione); disposizione analoga dettata dall art.
3 32, secondo co., legge tavolare ( 28 marzo 1929, n. 499); - l art. 68 della legge 31 maggio 1995, n. 218 ( Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato ), in relazione all attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all estero. Tuttavia, in generale, affinch un atto estero possa sostituirsi ad un nostro atto pubblico ovvero ad una nostra scrittura privata autenticata non basta che esso ne porti il nomen, ma occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa dal nostro ordinamento, poich altrimenti le esigenze di certezza e garanzia dei diritti e di tutela degli interessi che con tali forme documentali si perseguono ne risulterebbero vanificate.
4 Questo un principio che la dottrina che si occupata del tema definisce come necessit di equivalenza (ancor meglio: equivalenza funzionale ) fra l atto proveniente dall estero e l atto italiano. L equivalenza sar sempre necessaria quando in base alle norme di conflitto diritto privato internazionale sia richiesta anche per gli atti formati all estero la medesima forma come per gli atti interni (come avviene ad esempio in tema di immobili nonch di societ e relativo accesso ai pubblici registri). Cenni bibliografici Sulla generale utilizzabilit di atti esteri e la necessit di equivalenza: BAREL B.
5 - ARMELLINI L., Manuale breve di diritto internazionale privato, Milano, 2006, 265 ss.; MOSCONI F., Diritto internazionale privato e processuale, Torino, 1996, 165. PASQUALIS P., Attuazione ed esecuzione forzata in Italia degli atti pubblici provenienti dall estero, in Lupoi Vullo Civinini Pasqualis P., Giurisdizione italiana efficacia di sentenze e atti stranieri, I, 4, in Perlingieri P. (a cura di), Trattato di diritto civile del consiglio nazionale del notariato diretto, Napoli, 2007, 579 ss. BARIATTI S., Commento all art. 68 della l. 218/95, in Riv.
6 Dir. intern. priv. proc., 1995, 1252 ss.; MARESCA M., Commento all art. 68 della l. 218/95, in Nuove leggi civ., 1996, 1485. PASQUALIS P., Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall estero, in Riv. not., 2002, fasc. 3, parte 1, 585- 594. PASQUALIS P., Appunti sulla circolazione degli atti notarili nello spazio giuridico europeo, in Relazioni al XL congresso nazionale del notariato, Bari 26 29 ottobre 2003, Milano 2003. BALLARINO T., Forma degli atti e diritto internazionale privato, Padova, 1970, 85; LICINI PASQUALIS SALERNO CARDILLO F.
7 , Circolazione del documento notarile e suoi effetti quale titolo legittimante nel traffico giuridico, in Relazioni al XXIII Congresso internazionale del notariato latino, Milano, 2001. PROCURE PROVENIENTI DALL ESTERO REQUISITI FORMALI Forma della Procura proveniente dall estero necessit di autentica David Ockl Per poter utilizzare in Italia una procura estera occorre che le sottoscrizioni apposte sulla stessa siano certificate da un autorit a tal fine competente nel luogo ove la procura stata formata. Tale certificazione sar comunque necessaria anche quando la procura sarebbe comunque formalmente valida secondo la legge del luogo in cui stata formata (art.)
8 60, secondo co., legge 31 maggio 1995 n. 218). Tuttavia non sar necessario che tale certificazione sia perfettamente corrispondente all autenticazione prevista dal nostro ordinamento, essendo sufficiente che essa attesti la provenienza delle sottoscrizioni dagli interessati e che tale attestazione sia effettuata da un soggetto certificatore a tal fine competente nel luogo in cui la procura stata formata e secondo le modalit previste da quell ordinamento. MOTIVAZIONE La forma richiesta per le procure provenienti dall estero Nel nostro ordinamento per la validit della procura vige il principio del parallelismo della forma: l art.
9 1392 richiede per la procura la stessa forma del contratto o dell atto giuridico da concludere ( da notare che lo stesso principio non vige invece in altri ordinamenti anche vicini al nostro, facenti parte dell ambito civil law, come ad esempio la Germania). Il principio di parallelismo della forma tuttavia mitigato per le procure provenienti dall estero da una specifica norma di diritto internazionale privato, l art. 60 della legge 31 maggio 1995 n. 218, secondo comma: L atto di conferimento dei poteri di rappresentanza valido, quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui posto in essere.
10 Trattasi di chiara norma di favore volta ad agevolare la circolazione di quella che la tipologia di atto estero pi frequente, appunto la procura. Tale norma speciale deroga alla norma di cui all art. 1392 Quindi in base all art. 60, citato, per la validit formale della procura estera si applica la legge pi favorevole tra quella italiana (Stato la cui normativa trova applicazione per quanto riguarda la sostanza per gli atti immobiliari e societari) e quella dello Stato in cui la procura viene conferita. Ci in deroga al generale principio di necessit della medesima forma di cui sopra.