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PROTOCOLLO D’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI …

PROTOCOLLO D IN TE SA R EL AT IV O AI RAPPO RT I DI COLLABORAZIONE TRA LA CO RT E D E I conti NELL ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E LA GUARDIA DI FINANZA L a corte de i conti e la Guardia di Finanza: VI STO l'art. 100 della Costituzione; VI STO il testo unico de lle leggi sulla corte dei conti , approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazion i; VI STO l art. 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203; VI STO l art. 2, comma 4, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19; VI STA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giuris dizione e controllo de lla corte dei conti , ed in particolare l art. 3, comma 8; VI STA la legge 23 aprile 1959, n.

PROTOCOLLO D ’INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LCA ORTE DEI CONTI NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONT ROLLO E LA GUARDIA DI FINANZA . La Corte dei onti e la Guardia di Finanza:c . VISTO l'art. 100 della Costituzione; . VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e

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1 PROTOCOLLO D IN TE SA R EL AT IV O AI RAPPO RT I DI COLLABORAZIONE TRA LA CO RT E D E I conti NELL ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E LA GUARDIA DI FINANZA L a corte de i conti e la Guardia di Finanza: VI STO l'art. 100 della Costituzione; VI STO il testo unico de lle leggi sulla corte dei conti , approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni e integrazion i; VI STO l art. 16, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203; VI STO l art. 2, comma 4, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito con legge 14 gennaio 1994, n. 19; VI STA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giuris dizione e controllo de lla corte dei conti , ed in particolare l art. 3, comma 8; VI STA la legge 23 aprile 1959, n.

2 189, concernente l'ordinamento del Corpo de lla Guardia di Finanza; VI STA la deliberazione delle Sezioni Riunite della corte de i conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 con la quale stato approvato il Regolamento per l organ izzazione delle funzioni di controllo della corte dei conti , e successive modificazioni e integrazioni; VI STO il decreto legis lativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a 2 norma dell art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e in particolare l art. 2; VI STO l art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15; VI STO il PROTOCOLLO d intesa RELATIVO ai RAPPORTI di collaborazione tra la corte dei conti e la Guardia di Finanza sottoscritto il 12 gennaio 2010; RAVVISATA l esigenza di adeguare il predetto PROTOCOLLO d intesa alle nuove funzioni che il legislatore ha attribuito alla corte de i conti in sede di controllo.

3 RI TENU TO opportuno, in un quadro unitario e d equilibrato che tiene conto de lle relazion i ope rative gi instaurate con la Procura Generale e le Procure Regionali della stessa corte dei conti , individuare prin cipi e modalit di coordin amento tesi ad ass icurare alle Sezioni di controllo della corte dei conti , nell esercizio de lle loro attribuzioni, la poss ibilit di avvalers i del qualificato contributo dei Reparti del Corpo, CONCORDANO NELL A DO TT AR E IL PRESENTE PROTOCOLLO D INTESA 1. FIN A LI T L a corte de i conti e la Guardia di Finanza, nel rispetto dell'ordinamento giuridico vigente, sviluppano una regolare e strutturata collaborazione ope rativa al fine di e levare l'efficacia complessiva delle indagini e delle attivit disposte, nell ese rcizio delle proprie attribuzioni, dalle Sezioni di controllo de lla corte dei conti .

4 2. MODALIT OPERATIVE a. Per assicurare un costante raccordo tra corte dei conti e Guardia di Finanza, il Comandante del Comando T utela della Finanza Pubblica ( . ) espleta funzioni di collegamento con i Presidenti 3 delle Sezioni centrali di controllo. Per le stesse finalit , il Coman dante Regionale della Guardia di Finanza espleta funzioni di colle gamento con il Presidente de lla Sezione Regionale di controllo. b. Per attivare l'intervento dei Reparti de lla Guardia di Finanza, i Presidenti de lle Sezioni centrali di controllo e i Presidenti de lle Sezioni Regionali di controllo, su in iziativa del Magistrato istruttore, inoltrano specifica rich iesta, rispettivamente, al Comandante del . e al Comandante Regionale della Guardia di Finanza. c. Il Comandante del.

5 E il Comandante Regionale della Guardia di Finanza individuano il Reparto del Corpo de legato. d. Il Reparto del Corpo delegato intrattiene le conse guenti re lazioni operative direttamente con il Magistrato istruttore della Sezione di controllo che ha originato la richiesta di collaborazione. e. Con cadenza annuale, i Presidenti delle Sezioni di controllo e, per la Guardia di Finanza, il Comandante del . e i Comandanti Regionali, rife riscon o, rispettivamente, al Presidente della corte dei conti e al Coman do Gene rale de lla Guardia di Finanza in merito all attuazione del presente PROTOCOLLO . f. L'attivit di collaborazione con le Sezioni di controllo viene espletata dalla Guardia di Finanza attin gendo alle risorse dedicate alla tutela degli inte ressi fin anziari dello Stato e de ll Unione Europea, de lle Regioni e degli Enti locali, in coerenza e compatibilmente con gli obiettivi assegnati dal Ministro dell Economia e delle Finanze con la direttiva annuale pe r l azione amministrativa e la gestione.

6 G. Resta fermo, per i Reparti de lla Guardia di Finanza, il rispetto dell obbligo di comunicare alla competente Autorit Giudiziaria, secondo le norme vigenti, eventuali notizie di reato o di danno erariale, acquis ite nel corso de lle attivit de legate. 3. PROFILI DIDATTICI E FORMATIVI L a corte de i conti e la Guardia di Finanza organizzano incontri e corsi di formazione o aggiornamento in favore de l pe rsonale interessato alle specifiche attivit oggetto del presente PROTOCOLLO . 4 4. PROFILI ATTUATIVI Le parti adottano, qualora s ia necessario, le opportune note di coordinamento interne per ass icurare la corretta e tempestiva attuazione del presente PROTOCOLLO d intesa. 5. DUR A TA a. Il presente PROTOCOLLO d intesa sostituis ce integralmente quello sottoscritto il 12 gennaio 2010 ed ha la durata di due anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione, con tacito rinnovo, salvo diversa richiesta scritta di una de lle parti almeno 60 giorni prima della scadenza.

7 B. In ogni caso il presente PROTOCOLLO d intesa pu essere integrato o modificato di comune accordo, anche prima della scadenza. Roma, 4 marzo 2013 Il Presidente della corte de i conti dott. Luigi Giampaolino Il Comandante Generale della Guardia Di Finanza Gen. Saverio Capolupo


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