Example: stock market

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati …

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati Devono utilizzare questo QUADRO : i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;. i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda propriet . non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;. i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cio sia per usi personali o familiari che per attivit professionali, artigianali o d'impresa.

Fabbricati non locati In generale, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati …

1 QUADRO RB - Redditi dei fabbricati e altri dati Devono utilizzare questo QUADRO : i proprietari di fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto dei fabbricati come dotati di rendita;. i titolari dell'usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello Stato italiano che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita. In caso di usufrutto o altro diritto reale (es. uso o abitazione) il titolare della sola nuda propriet . non deve dichiarare il fabbricato. Si ricorda che il diritto di abitazione spetta, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, tale diritto si estende anche alle pertinenze della casa adibita ad abitazione principale;. i possessori di fabbricati che vengono utilizzati in modo promiscuo, cio sia per usi personali o familiari che per attivit professionali, artigianali o d'impresa.

2 Coloro che esercitano attivit d'impresa per gli immobili che, pur utilizzati per l'esercizio della propria attivit , non sono considerati re- lativi all'impresa in quanto non sono stati indicati nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili oppure sono stati esclusi, in base alla normativa vigente, dal patrimonio dell'impresa;. i possessori di immobili che, secondo le leggi in vigore, non hanno i requisiti per essere considerati rurali. Non producono reddito di fabbricati e quindi non vanno dichiarati: le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al possessore o all'affittuario dei terreni ed effettivamente adibite ad usi agricoli. In tale caso il relativo reddito gi compreso in quello catastale del terreno. I requisiti per il riconoscimento della ruralit . dell'immobile, validi con decorrenza 1 dicembre 2007, sono contenuti nell'art.

3 9 del n. 557/93, come modificato dall'art. 42-bis del n. 159/2007 e dall'art. 1 comma 275, della legge n. 244/2007. Le unit immobiliari che sulla base della normativa vigente non han- no i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produttive di reddito di fabbricati le unit immobiliari che rientrano nelle categorie A/1 e A/8 e quelle che hanno caratteristiche di lusso;. Consultare in Appendice Attivit agricole . le costruzioni strumentali alle attivit agricole, comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;. i fabbricati rurali destinati all'agriturismo;. gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristruttura- zione edilizia.

4 Il proprietario non deve dichiarare l'immobile solo per il periodo al quale si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo non ha utilizzato l'immobile;. gli immobili completamente adibiti a musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche aperti al pubblico. Il proprietario non deve de- nunciare l immobile quando dalla sua utilizzazione non gli deriva alcun reddito per l'intero anno. Tale circostanza deve essere comuni- cata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;. gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze, nonch i monasteri di clausura, a meno che non siano dati in locazione;. gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attivit professionale e d'impresa. Non vanno altres dichiarati, in quanto considerati compresi nel reddito dominicale ed agrario dei terreni su cui insistono, i Redditi dei fab- bricati situati nelle zone rurali e non utilizzabili come abitazione alla data del 7 maggio 2004, che vengono ristrutturati nel rispetto della vigente disciplina edilizia dall'imprenditore agricolo proprietario e che acquisiscono i requisiti di abitabilit previsti dalle vigenti norme, se concessi in locazione dall'imprenditore agricolo.

5 Tale disciplina si applica solo per il periodo del primo contratto di locazione che deve avere una durata compresa tra cinque e nove anni (art. 12 del n. 99 del 29 marzo 2004, in vigore dal 7 maggio 2004). Abitazione principale Per l'anno 2014, in generale, non dovuta l'Imu per l'abitazione principale e le relative pertinenze (classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unit pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali), pertanto il relativo reddito concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini Irpef. Tuttavia prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'am- montare della rendita catastale dell'unit immobiliare stessa e delle relative pertinenze. Diversamente, non sono dovute l'Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali dovuta l'Imu per il 2014 (ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 abitazioni di lusso ).

6 In queste ipotesi va indicato il codice 2 nella colonna 12 Casi particolari Imu e poich il reddito dell'abitazione principale non concorre al reddito complessivo, non spetta la relativa deduzione. fabbricati non locati In generale, l'IMU sostituisce l'Irpef e le relative addizionali dovute con riferimento ai Redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d'uso gratuito (codici 2', 9', 10', 15' nella colonna 2 dei righi da RB1 a RB9), i quali vanno comunque indicati. Pertanto, nel QUADRO RB devono essere indicati i dati di tutti gli immobili posseduti (ad eccezione degli immobili che non vanno dichiarati, sopra elencati), ma il reddito dei fabbricati calcolato tenendo conto esclusivamente degli immobili concessi in locazione. I fabbricati locati sono individuati dai seguenti codici, indicati nella colonna 2 Utilizzo' dei righi da RB1 a RB9: 3' locazione a canone libero, 4' equo canone, 8' locazione a canone concordato agevolato, 11' locazione parziale dell'abitazione principale a canone libero, 12' locazione parziale dell'abitazione principale a canone concordato agevolato e 14' locazione agevolata di immobile situato in Abruzzo.

7 Sono previste le seguenti eccezioni: per alcune categorie di immobili pu essere prevista l'esenzione totale dall'IMU. Ad esempio, i comuni possono disporre l'esenzione per l'unit immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale. In questo caso nella colonna 12 Casi particolari Imu va indicato il codice 1;. se gli immobili ad uso abitativo (Categorie catastali A1 A11, escluso A10) non locati e assoggettati all'Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale (anche se fabbricato rurale), il relativo reddito concorre alla for- mazione della base imponibile dell'Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50 per cento. In questo caso nella colonna 12 Casi particolari Imu va indicato il codice 3. Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale il proprietario (o titolare di altro diritto reale), o i suoi familiari dimorano abitualmente (codice 1 nella colonna 2).

8 Locazioni per finalit abitative - Cedolare secca Per le abitazioni concesse in locazione possibile scegliere un regime di tassazione definito cedolare secca sugli affitti (art. 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23) che prevede l'applicazione di un'imposta che sostituisce, oltre che l'Irpef e le addizionali regionale e co- munale, anche le imposte di registro e di bollo relative al contratto di locazione. L'opzione per la cedolare secca pu essere esercitata anche per le unit immobiliari abitative locate nei confronti delle cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purch . sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. L'opzione per l'applicazione della cedolare secca comporta che i canoni tassati con l'imposta sostitutiva sono esclusi dal reddito com- plessivo e, di conseguenza, non rilevano ai fini della progressivit delle aliquote IRPEF.

9 L'opzione per tale regime spetta esclusivamente al locatore titolare del diritto di propriet o di altro diritto reale di godimento sull'immobile, per contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati per finalit abitative. Il locatore, per beneficiare del regime della cedolare secca, deve comunicare preventivamente al conduttore, tramite lettera raccomandata, la scelta per il regime alternativo di tassazione e la conseguente rinuncia, per il corrispondente periodo di durata dell'opzione, ad esercitare la facolt di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. La base imponibile della cedolare secca costituita dal canone di locazione annuo stabilito dalle parti, al quale si applica un'aliquota del 21% per i contratti disciplinati dal codice civile o a canone libero. Dal 2014 prevista anche un'aliquota agevolata del 10% per i contratti di locazione a canone concordato (o concertato) sulla base di appositi accordi tra le organizzazioni della propriet edilizia e degli inquilini (art.)

10 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 e art. 8 della me- desima legge) relativi ad abitazioni site nei comuni con carenze di disponibilit abitative individuati dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551 (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonch i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia) e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE con apposite delibere (codice 8 nella colonna Utilizzo della sezione I del QUADRO RB). L'aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore (28 maggio 2014) della legge di conversione del decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'art.


Related search queries