Example: stock market

Questioni di giurisdizione nella novella del codice di ...

CORTE DEI CONTI Consiglio di Presidenza Corso di formazione e aggiornamento Roma, 6-7 ottobre 2009 Questioni di giurisdizione nella novella del codice di rito civile Sergio Auriemma Roma, 7 ottobre 2009 1 SOMMARIO 1. Le novit normative. 2. La translatio iudicii e il giusto processo. 3. Il monito recepito dal legislatore. 4. Due direzioni nella trasmigrazione del processo. 5. Problematiche in evidenza. 6. Prime applicazioni nei processi contabili. APPENDICE DI GIURISPRUDENZA 2 Questioni di giurisdizione nella novella del codice di rito civile 1.

2 Questioni di giurisdizione nella novella del codice di rito civile 1. Le novità normative. Alcuni tra gli interventi riformatori realizzati tramite la legge omnibus n.

Tags:

  Trios, Di rito

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of Questioni di giurisdizione nella novella del codice di ...

1 CORTE DEI CONTI Consiglio di Presidenza Corso di formazione e aggiornamento Roma, 6-7 ottobre 2009 Questioni di giurisdizione nella novella del codice di rito civile Sergio Auriemma Roma, 7 ottobre 2009 1 SOMMARIO 1. Le novit normative. 2. La translatio iudicii e il giusto processo. 3. Il monito recepito dal legislatore. 4. Due direzioni nella trasmigrazione del processo. 5. Problematiche in evidenza. 6. Prime applicazioni nei processi contabili. APPENDICE DI GIURISPRUDENZA 2 Questioni di giurisdizione nella novella del codice di rito civile 1.

2 Le novit normative. Alcuni tra gli interventi riformatori realizzati tramite la legge omnibus n. 69 del 2009 1, di rilievo anche nel processo contabile, pensionistico e di responsabilit , dal punto di vista sistematico orbitano nell area del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e speciale. Una prima innovazione rivestente il cennato carattere quella che, attraverso la rivisitazione del ricorso per cassazione, finalizzata a velocizzare i processi avviati nell ultima istanza di legittimit ed a rafforzare la funzione di nomofilachia svolta dalla Suprema Corte. La legge ha espunto l art. 366-bis , che prevedeva l obbligatoriet della formulazione del quesito di diritto, valevole per i ricorsi cassatori proposti, per motivi di giurisdizione , avverso le decisioni della Corte dei conti ed ai sensi dell art.

3 111, ultimo comma, Cost. e dell art. 362, comma 2, Si tratta, con tutta evidenza, di abrogazione che interessa l attivit redazionale di ricorsi o controricorsi a firma del Procuratore Generale, quando sia adita, in forma impugnatoria, la sede regolativa della giurisdizione . L impatto della novit circoscritto alle attivit processuali svolte da un unico settore giudiziario della Corte dei conti: ci esime dal doverne esaminare le implicazioni. Di interesse pi ampio, invece, la disposizione di cui all art. 59 della legge n. 69/2009, in tema di trasmigrazione dei processi tra i diversi giudici, ordinari e speciali. Va data subito contezza dell accoglienza, non certo entusiastica, che la nuova disposizione ha ricevuto nei commenti degli operatori professionali. Durante un seminario organizzato nello scorso mese di luglio dal Consiglio Nazionale Forense, emersa una posizione preoccupata e critica sulla nuova norma, fino al punto di indurre ad affermare: L articolo 59 della legge meriterebbe la riscrittura, visto che ambiguo sul punto se il passaggio sia una vera traslazione o raffiguri una riproposizione della domanda davanti al giudice competente, dunque dia inizio a un nuovo processo.

4 Se traslazione, come alcuni elementi interpretativi propendono, allora ci sar sopravvivenza delle prove e delle tutele cautelari gi erogate dal giudice in difetto di giurisdizione . 2 La trattazione illustrativa che sar sviluppata nel presente scritto intende analizzare il portato applicativo della norma, tra l altro per constatare 1 La legge 18 giugno 2009, n. 69 recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit nonch in materia di processo civile" ha realizzato l ennesima mini-novellazione del codice di procedura civile. 2 Relazione tenuta da Claudio Consolo, ordinario di diritto processuale civile dell Universit di Padova, durante il Seminario organizzato dal Consiglio Nazionale Forense a Roma, presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia.

5 Dello stesso autore e sullo stesso tema si veda: Consolo C., La legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69: altri profili significativi a prima lettura , in Corriere Giuridico, n. 7/2009, 885 ss. Altri commenti con posizioni perplesse sul drafting normativo: Ferri C. e Finocchiaro G., Sezioni Unite vincolanti sulla giurisdizione e Caruso G., Il collegio non competente indica la strada, entrambi in Guida al Diritto , 2009, n. 28, 82 e ss. 3l effettivit o meno di imperfezioni nel drafting addebitabili al legislatore e di altre ambiguit disciplinatrici. Qualora se ne dovesse verificare la sussistenza, si dovrebbe conseguentemente ammettere che il legislatore, lasciando agli interpreti il compito di superarle, avrebbe posto le premesse per variabilit emeneutiche che in fase iniziale, sino al sedimentarsi delle pronunce ed al formarsi di uno ius receptum, potrebbero maturare nelle concrete applicazioni giurisprudenziali.

6 Un osservazione introduttiva si incentra sulla collocazione sistematica della norma, dalla dottrina icasticamente definita vagante e extracodicistica . 3 Gli appellativi adoperati sono utili per sottolineare la circostanza che la disposizione non stata inclusa, come pure ci si poteva attendere, nel codice del rito civile, semmai di seguito all art. 41 che disciplina il regolamento preventivo di giurisdizione . Essa, invece, resta esterna all ordito codicistico, come statuizione a s stante contenuta nella legge n. 69/2009. Le ragioni della scelta allocativa non risultano esplicitate nel corso dei lavori parlamentari. Si pu soltanto presumere che l opzione redazionale abbia tenuto presente il fatto che la norma suscettibile di applicazione presso tutti i giudici, senza distinzioni.

7 Orbene, da notare che nell ipotesi in cui fosse stata scelta l allocazione codicistica, l applicabilit generalizzata della norma avrebbe reso necessario prevederne uno specifico richiamo o rinvio nelle leggi settoriali valide per ciascun processo. Il problema non si sarebbe posto per il processo contabile, considerato che l art. 26 del reg. n. 1038/1933 gi contiene un rinvio di tipo dinamico al codice del rito civile. Cos stando le cose, la prima critica dottrinaria - fortunatamente velata e appena abbozzata - sembra essere piuttosto fragile. E forse utile aggiungere una riflessione, specifica per la Corte dei conti. Se si pensa, in prospettiva de iure condendo, al dibattito sulla riforma del regolamento di procedura per il processo contabile (il n. 1038/1933), agevole constatare che la soppressione del rinvio dinamico di cui all articolo 26, da taluni talvolta troppo disinvoltamente auspicata, al cospetto di un articolo 59 che fosse stato collocato nel codice del rito civile imporrebbe, per ci stesso, ulteriori ed autonome prescrizioni sulla translatio.

8 Proprio in quanto collocata al di fuori del codice di procedura civile, inoltre, la disposizione sulla translatio si sottrae al regime temporale transitorio stabilito dell art. 58 della stessa legge n. 69. Ne deriva la sua immediata applicabilit a tutti i processi in corso e pendenti, alla data del 4 luglio, in ogni grado e stato del giudizio. Va infine ricordato che il principio della trasmigrazione del processo era stato gi in precedenza affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale. Pertanto, se ne doveva fare applicazione prima del 4 luglio 2009, attraverso letture costituzionalmente orientate delle disposizioni processuali previgenti. 3 Consolo C., cit.

9 Pag. 886 4 Il testo normativo da prendere in esame il seguente: Legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit nonch in materia di processo civile" Art. 59 (Decisione delle Questioni di giurisdizione ) 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altres , se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione . La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo. 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute.

10 Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalit e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile. 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono gi pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa riassunta pu sollevare d'ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione . 4. L'inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l'estinzione del processo, che dichiarata anche d'ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.


Related search queries