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Questioni interpretative Il rapporto di lavoro …

SinergieGrafichesrlQuestioni interpretativeIl rapporto di lavoro subordinatotra familiariIunio Valerio Romano Coordinatore Aree Vigilanza LecceIl rapporto di lavoro subordinatoIl Legislatore non ha fornito una definizione dilavoro subordinato, qualificando invece prestato-re di lavoro subordinato il soggetto che si obbli-ga, mediante retribuzione, a collaborare nell im-presa, prestando il proprio lavoro intellettuale omanuale alle dipendenze e sotto la direzione del-l imprenditore (cfr. art. 2094 ).La giurisprudenza ha poi enucleato gli indici del-la subordinazione, suddividendoli in tre gruppi:interni, esterni e sussidiari. Ci che risulta, tutta-via, determinante nel dichiarare la sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato la presenzadi un potere direttivo esercitato dal datore di la-voro, che si estrinseca nell emanazione di ordinispecifici, oltre che nell esercizio di un assidua at-tivit di vigilanza e controllo nell esecuzione del-le prestazioni di lavoro (1).

Sinergie Grafichesrl Questioni interpretative Il rapporto di lavoro subordinato tra familiari Iunio Valerio Romano – Coordinatore Aree Vigilanza I.T.L. Lecce

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1 SinergieGrafichesrlQuestioni interpretativeIl rapporto di lavoro subordinatotra familiariIunio Valerio Romano Coordinatore Aree Vigilanza LecceIl rapporto di lavoro subordinatoIl Legislatore non ha fornito una definizione dilavoro subordinato, qualificando invece prestato-re di lavoro subordinato il soggetto che si obbli-ga, mediante retribuzione, a collaborare nell im-presa, prestando il proprio lavoro intellettuale omanuale alle dipendenze e sotto la direzione del-l imprenditore (cfr. art. 2094 ).La giurisprudenza ha poi enucleato gli indici del-la subordinazione, suddividendoli in tre gruppi:interni, esterni e sussidiari. Ci che risulta, tutta-via, determinante nel dichiarare la sussistenza diun rapporto di lavoro subordinato la presenzadi un potere direttivo esercitato dal datore di la-voro, che si estrinseca nell emanazione di ordinispecifici, oltre che nell esercizio di un assidua at-tivit di vigilanza e controllo nell esecuzione del-le prestazioni di lavoro (1).

2 Da ci discende chela natura subordinata di un rapporto di lavoronon pu prescindere dalla presenza del vincolodi soggezione del lavoratore al predetto poteredirettivo, organizzativo edisciplinare del datoredi rapporto di lavoro subordinato caratterizzatodall eterodirezione, unitamente allo stabile inseri-mento del lavoratore nell organizzazione datoria-le e al coordinamento con la i citati indici vanno valutati global-mente ai fini della prova del lavoro subordinato,soprattutto nel caso in cui non ne sia agevolel apprezzamento diretto a causa della peculiarit delle mansioni, che va ad incidere sull atteggiarsidel rapporto stesso (2).Indici di subordinazioneIndici essenziali interni Assoggettamento alle direttive Esistenza di un potere disciplinare Esistenza di un potere di controllo Esistenza di un potere di vigilanzaLa presenza di questi indici condizione necessaria e sufficiente per il riconoscimento della essenziali esterni Inserimento nell organizzazione aziendale Continuit della prestazione CollaborazionePossono sostituire l indice principale o compensare una sua sussidiari Nomen iuris(in virt del cd.)

3 Principio dell effettivit , ci che prevale sono le concrete modalit di svolgimento del rapporto ) (1) Oggetto della prestazione: energia lavorativa (operae) e non mero risultato (opus) Esecuzione personale della prestazione Propriet degli strumenti di lavoro (in capo al datore di lavoro ) (2) Assenza di rischio economico in capo al prestatore (3) Modalit e forma della retribuzione (4) Obbligo di osservare un orario di lavoro e gestione delle ferie Continuit temporale della prestazione (la saltuariet della stessa, tuttavia, non rileva in presen-za di eterodirezione) (5) Giustificazione delle assenze Esclusivit della prestazione(1) Cfr. per tutte Cass. civ. sez. lav. n. 1536/2009 e Cass. Lav. n. 15903/2004.(2) Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 3594/2011, nonch Cass. lav. n. 4500 & Pratica del lavoro 30/20171877 Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia di subordinazioneRafforzano l elemento della subordinazione nel caso risulti attenuato per la particolarit del rap-porto.

4 Non vanno mai considerati autonomamente, ma sempre ricollegati agli indici primari e se-condari.(1) Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 17455/2009 e Cass. civ. sez. lav. n. 4476/2012.(2) Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 9812/2008.(3) Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 5645/2009.(4) Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 9256/2009, secondo cui criterio complementare alla subordinazione il versamento a cadenze fisse di unaretribuzione prestabilita, slegata dal raggiungimento di un risultato.(5) Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 21380 onere della prova circa la sussistenza degli in-dici della subordinazione grava su chi intende di-mostrare la sussistenza del rapporto e gli stessinon possono essere giudicati automaticamentepresenti per carenza di prova in ordine ad una ti-pologia differente di rapporto (3).Il rapporto di lavoro gratuitoOgni attivit lavorativa si presuma resa a titolooneroso, salvo che si dimostri una finalit di soli-dariet in luogo di quella spiccatamente pi volte chiarito dalla giurisprudenza, illavoro prestato in ambito familiare pu presu-mersi a titolo gratuito per il solo fatto che il frui-tore sia uno stretto congiunto.

5 Al di fuori del-l impresa familiare, il rapporto di lavoro si pre-sume gratuito in presenzadi un vincolo politico,ideale o religioso. La prova della onerosit dellaprestazione ricade, pertanto, su chi intenda ecce-pire la natura gratuita della stessa (4).Cass. civ., sez. lav., n. 1833/2009La fattispecie del rapporto di lavoro , oltre agli estremi della col-laborazione e subordinazione, caratterizzata anche dall onero-sit e, pertanto, non ricorre nel caso in cui una determinata atti-vit sia orientata da un rapporto di affetto verso il fruitore dellaprestazione, di familiarit , da un vincolo caritativo, ovvero idealeo lavoro pu , dunque, ritenersi reso a titolo gra-tuito allorquando difetti l animus contrahendi,ovvero sia resoaffectionis vel benevolentiae prestazione si presume resa a titolo gratui-to in presenza di un rapporto tra coniugi o di unvincolo tra parenti e affini fino al sesto grado odi una convivenza tra datore di lavoro e linea di massima.

6 Nel caso in cui i soggetti delrapporto di lavoro siano conviventi le relazionidi affetti familiari di parentela e di interessi traessi esistenti giustifica la presunzione di gratuit ,mentre, nell ipotesi di soggetti non conviventisotto lo stesso tetto, ma appartenenti a nuclei fa-miliari distinti ed autonomi, tale presunzione ce-de il passo a quella di normale onerosit del rap-porto superabile con la dimostrata sussistenza disicuri elementi contrari (5).Tali criteri trovano principale applicazione neirapporti instaurati nell ambito delle imprese indi-viduali, delle societ di persone e delle attivit non rientranti nel concetto di impresa in sensostretto (ad es. gli studi professionali). Minore ap-plicazione possono avere nei confronti delle so-ciet di capitali, salve particolari situazioni davalutare di volta in volta, in quanto la figura deldatore di lavoro si identifica nella societ e nonnella persona degli Inps n.

7 179/1989 rapporto di lavoro prestato nell ambito di imprese individuali,societ di persone e studi professionaliNei casi in cui i soggetti del rapporto denunciato da imprese in-dividuali o studi professionali siano coniugi, parenti entro il 3 grado ed affini entro il 2 grado conviventi del datore di lavoro ,il rapporto si presume gratuito e quindi escluso dall obbligo as-sicurativo, senza necessit di accertamenti da parte dell Istituto,se le parti non forniscono prove rigorose , cio non soltantoformali, ma convincenti nel loro complesso, dell onerosit delrapporto stesso e della sua natura subordinata. Qualora nonsussista convivenza n comunione di interessi, il rapporto sipresume oneroso e quindi, soggetto all obbligo assicurativo, al-la stregua dei rapporti fra estranei, salva la facolt dell Istituto diprocedere ad casi di vincoli di coniugio, parentela entro il 3 grado o di af-finit entro il 2 grado e di convivenza tra il lavoratore dipenden-te ed uno dei soci di societ di fatto o di persone, l elemento(3) Cfr.

8 Cass. civ. sez. lav. n. 7652/2012 e Cass. civ. sez. 16254/2011.(4) Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 18284/2003, nonch Cass. lav. n. 16774, secondo cui la gratuit della prestazione la-vorativa da ritenersi costituzionalmente ammessa e giustifi-cata dall autonomia privata.(5) Cfr. Cass. civ. sez. lav. n. 3287 & Pratica del lavoro 30/2017 Eufranio Massi - Copyright Wolters Kluwer Italia Inps n. 179/1989della subordinazione non pu essere escluso nei confronti deglialtri soci. Occorre, pertanto, conoscere l apporto di capitali deivari soci per stabilire se il socio legato al lavoratore dai predettivincoli familiari , risulti socio di maggioranza ovvero amministra-tore unico della societ . In caso affermativo il rapporto di lavoroancorch intercorso con la societ , pu ritenersi prestato a tito-logratuito e, quindi, non i familiari assicurati come dipendenti da parte di aziendesoggette all obbligo assicurativo nelle gestioni speciali dei lavo-ratori autonomi, opportuno procedere - caso per caso - allaverifica della situazione di fatto, non potendosi in via di princi-pio, escludere l esistenza delle condizioni per la convalida di unrapporto di lavoro subordinato.

9 Dipendenti da societ di capitaliPer i lavoratori legati da vincoli di coniugio, parentela o affinit con soci amministratori ovvero soci di maggioranza di societ di capitali, in via generale il rapporto di lavoro pu essere con-validato in quanto il rapporto stesso intercorre con le societ enon con i singoli soci. peraltro necessario verificare il concreto assetto della societ al fine di accertare se nel caso di specie sussistano le condizioniper il riconoscimento di un vero e proprio rapporto di lavoro su-bordinato (ad esempio se vi siano due soli soci, entrambi paren-ti conviventi o se il parente convivente del lavoratore sia titolaredi tutti i poteri sociali o abbia la maggioranza delle azioni o dellequote sociali, il rapporto , ancorch intercorso con la societ ,non convalidabile).Un discorso a parte merita la collaborazione oc-casionale all interno dell impresa da parte di fa-miliari gi titolari di altro rapporto di lavoro ov-vero pensionati.

10 Sul punto, il Ministero del lavo-ro e delle politiche sociali, con lettera circolareprot. n. 10478 del 10 giugno 2013, ha posto l ac-cento sull elemento dell occasionalit , quale nonsistematicit e stabilit dei compiti espletati, perindividuare un elemento dirimente al fine delcorretto inquadramento della prestazione rapporto di lavoro tra familiariin agricolturaPostoche,intemadilavoroinambi toagricolo,l art. 74, n. 276/2003 espressamente di-spone che non integrano in ogni caso un rap-porto di lavoro autonomo o subordinato le pre-stazioni svolte da parenti e affini entro il quartogrado in modo meramente occasionale o ricor-rente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuoaiuto, obbligazione morale senza corresponsionedi compensi ,l Inps, con il messaggio n. 7068del 20 novembre 2015, al fine di contrastare ilfenomeno delle denunce di rapporti di lavoro fit-tizi in agricoltura, ha dettato precise indicazioniin ordine alle specifiche valutazioni particolare, atteso che accertamenti di naturainduttiva o improntati sull analisi del comporta-mento aziendale nel suo complesso, senza precisiriferimenti al singolo rapporto annullato, sonodifficilmente sostenibili in sede di contenzioso(cfr.)


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