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R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 - corteconti.it

13 agosto 1933 , n. 1038 (1). Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (2) (1/circ). (giurisprudenza) approvato l'unito regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, composto di centoundici articoli visto, d'ordine nostro, dal Capo del Governo proponente. Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti TITOLO I Disposizioni generali Capo I - Forme delle istanze e dei ricorsi (giurisprudenza) 1. Le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla Corte dei conti devono contenere il nome, il cognome, il domicilio o la residenza o dimora dell'attore e del convenuto, la esposizione dei fatti e la qualit nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui fondata (3).

R.D. 13 agosto 1933, n. 1038 (1). Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (2) (1/circ). (giurisprudenza)

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1 13 agosto 1933 , n. 1038 (1). Approvazione del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti (2) (1/circ). (giurisprudenza) approvato l'unito regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, composto di centoundici articoli visto, d'ordine nostro, dal Capo del Governo proponente. Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti TITOLO I Disposizioni generali Capo I - Forme delle istanze e dei ricorsi (giurisprudenza) 1. Le istanze, i ricorsi e gli appelli da presentarsi alla Corte dei conti devono contenere il nome, il cognome, il domicilio o la residenza o dimora dell'attore e del convenuto, la esposizione dei fatti e la qualit nella quale furono compiuti, l'oggetto della domanda e l'indicazione dei titoli su cui fondata (3).

2 Essi sono sottoscritti dalla parte o da un suo procuratore speciale (3/a). Per il patrocinio dinanzi alle sezioni giurisdizionali valgono le norme della legge 25 marzo 1926, n. 453 (4). Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio in Roma, quando manchi si presume fatta nella segreteria della corte. Per i funzionari ed agenti in servizio presso le amministrazioni pubbliche l'elezione di domicilio si presume nei rispettivi uffici. 2. Gli atti che promanano dal Procuratore generale sono firmati da lui o da chi autorizzato a sostituirlo. In caso di assenza o di impedimento del Procuratore generale o dei vice-procuratori generali, l'ufficio del Pubblico Ministero esercitato dai primi referendari o referendari all'uopo incaricati con decreto del capo del governo, primo ministro segretario di Stato su designazione del presidente della Corte (5).

3 (giurisprudenza) 3. Gli atti di cui agli articoli precedenti sono nulli quando non siano sottoscritti o quando siavi assoluta incertezza sull'oggetto della domanda. (giurisprudenza) 4. Lo scambio delle comparse, memorie e risposte tra le parti si effettua mediante deposito in segreteria a meno che con le medesime non si proponga appello o ricorso incidentale nel qual caso dovranno essere notificate giudizialmente alle altre parti in causa nei termini specificatamente indicati per i vari giudizi. Pagina 1 di 19R17/03/2009 (giurisprudenza) 5. In tutti i casi nei quali sia prescritta la notificazione giudiziale di ricorsi, atti o memorie, il deposito in segreteria equivale a notificazione al procuratore generale.

4 La notificazione all'amministrazione si considera fatta in persona propria, quando nei modi prescritti l'ufficiale notificante abbia consegnato l'atto nelle mani dell'impiegato delegato dal capo dell'amministrazione a ricevere le notificazioni. La delegazione conserva i suoi effetti anche se il delegante cessi dalle sue funzioni. 6. Le norme di cui al regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2393 (6), relative alla notificazione di atti giudiziari a mezzo della posta, sono applicabili alle notificazioni di atti da farsi nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti. Capo II - Dei termini 7. Il termine per comparire dinanzi alla Corte dei conti quello stabilito dall'art. 148 (7) del codice di procedura civile e decorre dalla notifica dell'atto che intima la comparizione.

5 Se la notificazione deve essere fatta all'estero, il termine massimo di cui al n. 5 dell'articolo suddetto raddoppiato o triplicato, secondo che il convenuto risiede in Europa ovvero fuori di Europa. Quando nello stesso procedimento siano pi i convenuti, vale per tutti il termine maggiore. (giurisprudenza) 8. I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori. Le decadenze hanno luogo di diritto e devono pronunciarsi anche d'ufficio. Gli altri termini sono regolativi del procedimento e l'inosservanza di essi importa le conseguenze che sono indicate nei vari casi. Quando non siano indicate, provveder il giudice. Capo III - Degli incidenti 9. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente, questo viene risolto con ordinanza presidenziale, sentito il collegio.

6 Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa. (giurisprudenza) 10. Chi deduce la falsit di un documento deve provare che sia stata gi proposta la querela di falso o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al tribunale competente. 11. Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale dedotta la falsit , il collegio pronuncia sulla controversia principale. La decide pure, ad istanza della parte pi diligente, dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo precedente, senza che sia stata proposta la querela. Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

7 Pagina 2 di 19R17/03/2009 IV - Della interruzione del procedimento I - Della rinunzia agli atti del giudizio (giurisprudenza) 12. La rinunzia agli atti del giudizio pu essere fatta in qualunque stato e grado della causa. Deve essere fatta mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o da un suo mandatario speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione fatta oralmente alla udienza e da iscriversi a verbale. La rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme. Il rinunziante deve pagare le spese del giudizio che siano state effettuate. II - Della riassunzione d'istanza (giurisprudenza) 13. Per la riassunzione d'istanza valgono le norme del codice di procedura civile.

8 Tali norme non si applicano nei giudizi ordinari di conto. Capo V - Della istruzione (giurisprudenza) 14. La corte pu richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre gli atti e i documenti che crede necessari alla decisione della controversia e pu ordinare al procuratore generale di disporre accertamenti diretti anche in contraddittorio delle parti. In tale ultimo caso queste sono a cura del procuratore generale avvisate, almeno cinque giorni prima, del luogo, giorno ed ora in cui si eseguiranno gli accertamenti stessi (7/cost). (giurisprudenza) 15. La corte pu inoltre disporre l'assunzione di testimoni ed ammettere gli altri mezzi istruttori che creder del caso, stabilendo i modi con cui debbono seguire ed applicando, per quanto possibile, le leggi di procedura civile.

9 Nell'ammettere i mezzi istruttori di cui sopra la corte fissa il termine, entro il quale essi devono essere espletati, e delega per la loro esecuzione uno dei componenti il collegio giudicante od il pretore. Se il luogo ove si deve eseguire il mezzo istruttorio fuori del regno, la richiesta viene fatta nelle forme diplomatiche. L'istruttore delegato, ad istanza della parte pi diligente, fissa il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni; tale provvedimento, a cura della parte pi diligente, deve essere notificato alle controparti almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni stesse. (giurisprudenza) 16. Eseguita l'istruttoria o decorso inutilmente il termine prefisso per la medesima, ad istanza della parte pi diligente viene dal presidente fissata la nuova udienza per la discussione della causa.

10 Capo VI - Delle udienze Pagina 3 di 19R17/03/2009 (giurisprudenza) 17. La domanda di fissazione dell'udienza per la discussione della causa deve essere depositata nella segreteria competente. Il presidente del collegio con suo decreto fissa il giorno dell'udienza ed il termine per la presentazione degli atti e documenti, e con separato provvedimento nomina il relatore. Nello stesso decreto di fissazione d'udienza il presidente pu disporre, ad istanza di parte o di ufficio, l'abbreviazione dei termini prescritti per la procedura normale. Ove non sia diversamente stabilito, copia del decreto predetto viene comunicata alle parti a cura della segreteria. (giurisprudenza) 18. I giudizi sono pubblici.