Example: air traffic controller

[Rassegna ragionata in tema di società di persone]

[ rassegna ragionata in tema di societ dipersone][Federica Sisca][Gennaio 2009] Luiss Guido Carli. La rip roduzio ne autorizzata con indicazion e della fo nte ocome altrimenti specificato. Qualo ra sia ric hiesta un autorizzazione pre limina re per lariproduzione o l impiego di info rmazion i testuali e multimediali, tale autorizzazio ne annu lla esostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplic itamente ogni altra restrizioneDipartimento di Scienze g iuridicheCERADI Centro di ric erca per il diritt o d impres aSommario:1) La soggettivit nelle societ di persone; 2) Laforma del contratto sociale; 3) Il rapporto diamministrazione nelle societ di persone )amministratoreestraneo, )dirittodiopposizione- formazione della volont sociale, )l azionesocialediresponsabilit degliamministratori, ) divieto d immistione del socioaccomandante; 4) La disciplina dei conferimenti-il passaggio dei rischi; 5) La responsabilit per

La dottrina più recente, esaminando il problema alla luce del nuovo codice civile, individua un elenco di argomenti a favore della personalità giuridica nella società semplice5. Primo argomento utilizzato risiede negli artt.

Tags:

  Della, Rassegna, Recente

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of [Rassegna ragionata in tema di società di persone]

1 [ rassegna ragionata in tema di societ dipersone][Federica Sisca][Gennaio 2009] Luiss Guido Carli. La rip roduzio ne autorizzata con indicazion e della fo nte ocome altrimenti specificato. Qualo ra sia ric hiesta un autorizzazione pre limina re per lariproduzione o l impiego di info rmazion i testuali e multimediali, tale autorizzazio ne annu lla esostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplic itamente ogni altra restrizioneDipartimento di Scienze g iuridicheCERADI Centro di ric erca per il diritt o d impres aSommario:1) La soggettivit nelle societ di persone; 2) Laforma del contratto sociale; 3) Il rapporto diamministrazione nelle societ di persone )amministratoreestraneo, )dirittodiopposizione- formazione della volont sociale, )l azionesocialediresponsabilit degliamministratori, ) divieto d immistione del socioaccomandante; 4) La disciplina dei conferimenti-il passaggio dei rischi; 5) La responsabilit per leobbligazioni sociale.

2 6) Scioglimento del rapportolimitatamente ad un socio ) la morte del socio, ) il recesso, ) l )La soggettivit nelle societ di nulla di p i che una mera autonomiapatrimoniale pe r le societ di persone (in diversa misurasecondo il tipo sociale), la maggio r parte della dottrina edella giu risprudenza ricon osce a quest ultime un profilodi soggettivit ; conseguendon e cos un in evitabileconfusione tra i concetti di p ersonalit , soggettivit eautonomia patrimoniale. Inlinea di p rincipio, lequestioni che sembrano ma ggio rmente le gate alriconoscimento o meno di una personalit sono lapossibilit di nominare amministratore un non socio;l uso del metodo colle giale nella formazio ne dellavolont sociale;latitolarit dellaqualificad imprendito re.

3 Dall analisi casistica, invece, emergechiaramente comel argomento dellasoggettivit (indicatone ll autonomiap atrimonia le) spessorichiamato senza essere in realt dete rminante per lasoluzione della controversia, sembrand o, piuttosto, unespedientedisolitoaccompagn atodaaltreargomentazioni che si rivelano tesi che riconosce alle societ di personela personalit giuridica sicuramente la pi anticae silegaall abrogato codice dicommercio che,all art. 77, attribuiva lapersonalit giuridicaatutte lesociet commerciali1. Fondamento di tale teoria l ,1 Sostiene il VIGHI che affinch si abbiapersonalit giuridica necessario e sufficiente che unente figuri come soggetto attivo o passivo di rapport ipatrimoniali.

4 A fo ndamento della propria tesi l Autoremenziona l art. 77, ultimo comma, cod. comm., in baseal quale le societ commerciali costituisconorispetto aiterzienti collettivi distinti dalle persone de i soci,<<laparoladistintoche si legge nell art. in discorso dicechiaramente che l ente giurid ico n on gi la semplicepluralit de i consociat i ma bens qualche cosa di d iversoe di autonomo immanente alla pluralit stessa. Lasociet , pe rtanto, entracometalenella vita de l tra ffico , ilche val quanto dire che n on la pluralit dei soc i comesoci ma la societ , come ente d istinto dalla p luralit ,costituisce il termine dei rappo rti attivi e passividipendenti da lle op erazioni socia li> >(VIGHI,Lapersonalit giuridica dellesociet commerciali, Verona- Padova,1900, pag.)

5 214).2Il BONELLI arriva a parif icarepatrimon ioautonomo e personalit giurid ica. Seco ndo l Autore,infatti,<<il concetto di pe rsonalit coincide con quelloquest ultimo aspetto ha portato in passatoautorevole dottrina a estendere la figura dellapersonalit a tal punto da attribuirla anche allacomunione sull assunto che una pluralit dipersone fisiche o disgre gata o unificata,ossia riconosciuta dal diritto come collegataper una qualche finalit che sia di particolarerilevanza per l talepensiero la societ (commerciale o civile,diautonomia: autonomiapatrimoniale(sostanziale) eautonomiaformale.

6 La prima comprende di ne cessit laseconda; questa pu riscontrarsi invece senza que lla. Edio vorrei ch e solamente a quella si riservasse la qualific a,per il solito postulato scientifico che a idee distintedebbano co rrisponde re d istinte parole> >(BONELLI,Personalit e comunione, inRiv. dir. comm., 1913, I, pag. 744).In riferimento all a rt. 77, ultimo comma, de l cod. d icomm., il BONELLI afferma che la pe rsona giuridicacome tale esiste sempre e soltanto rispetto ai terzi, ci inquanto persona giuridica sign ifica so ggetto d i diritti e d iobbliga zioni, ossia di rappo rti giuridici, e i rapport igiurid ici si hanno sempre con i te rzi.

7 <<Anche lapersona fisica, in quanto giuridica, c io in quanto subbietto di rapporti giurid ici, non esiste che di fro nte aiterzi. Ma che sign ifica la pa rolaterzo? Terzovuol diremolte cose (..) ma adoperato in rapporto a una personagiurid ica, signif ica chiunque entra o pu ent rare inrapporti di d iritto patrimon iale colla persona . Dunqueanche i soci quando entrano in rap porto giuridico collasociet e non soltanto quando il rapporto giurid ico estraneo al contratto sociale, ma anch e quando nedipende, poic h anche allo ra essi si trovano dinanzi l entedistintoche non si confo nde punto collasomma degli altrisoci>>, (BONELLI,I concetti di comunione e di personalit nella teorica dellesociet commerciali, inRiv.)

8 D ir. comm., 1903,I, pag. 290).3 Secondo il CARNELUTTI, infatti, non son opossibiliviedimezzo,<<n vipu esserericonoscimento del gruppo senzape rsonificazion e>>(Personalit giuridica e autonomia patrimoniale nellasociet enella comunione, inRiv. dir. comm., 1903, I, pag. 87).regolare o irregolare) una comunione e nonpossono esistere due tipi di comunione(personificataenonpersonificata ),dalmomento che il diritto sulle cose comuni o siattribuisce ai singoli o si attribuisce al gruppo,non potendo spettare sia agli uni che all altroallo stesso , op. cit., pag. 100. Per l Autore pacifico che se la p ropriet non spetta ai sin golipartecipant i alla comunione , necessariamente spetta algruppo; se il grup po ha lapropriet allora personagiurid ica,<<constatato che il grupp o soggetto di undiritto in ant itesi ai singo li, il grup po una persona; epoich non una persona fisica, deve essere unapersona giuridica>>(CARNELUTTI, op.

9 Cit., pag. 106).L Autore non si ferma qui ma, in forte contrasto colpensiero del BONELLI, adotta un idea di autonomiapatrimoniale molto pi ristretta, ossia come semplic edirittodipreferenzadeic redito , infatti, afferma ch e a voler introdurrecome limite al concetto di persona giurid ica la perfettaautonomiadelpatrimon io,intesa(secondoilBONELLI) come insensibilit rec iproca e c ompleta de ipatrimoni delgruppo e dei soc i alle rispettiveobbliga zioni, si dovrebbe restrin gere la qualific a dipersonaalle sole societ anonime, escludendo tutte lealtre. Ma l Autore va o ltre, ed arriva a sbarazza rsitotalmente dell autonomia patrimoniale, anc he intesa inquesto senso pi ristretto, in quanto pur non esistendoobbliga zionicomunid istintedalleobb ligazion iparticola ri, rimane il diritto di prop riet sulle cosecomuni che rende il gruppo un soggetto di diritto equindi una persona giuridica.

10 In conclusione , il grup po persona perch proprietario .La dottrina pi recente , esaminando ilproblema alla luce del nuovo codice civile,individua un elenco di argomenti a favore dellapersonalit giuridica nella societ argomento utilizzato risiede negli , 2268 e 2270 , in tema di autonomiapatrimonialeebeneficiodiprevent ivaescussione, in base ai quali possibilericonoscere due entit patrimoniali argomento quello dell organizzazionedella societ , l art. 2257 , infatti, disponechelamaggioranzadeisocidecidesull opposizione ad atti di amministrazione etale principio maggioritario sarebbe idoneo aimprimere alla societ semplice una in favore della personalit giuridica, in ultimo, l art.


Related search queries