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Reclamo e mediazione per le liti tributarie - odclatina.it

Reclamo e mediazione per le liti tributarie Art. 17 bis N. 546/92. Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 12 marzo 2012. Circ. Ag. Entrate n. 33 del 3 agosto 2012. Venezia 1. Linee generali Si tratta di un rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario relativo ad atti di valore FINO A ,00 emessi dall'Agenzia delle Entrate. Con il comma 9 dell'art. 39 del 98/2011 stato inserito nel N. 546/92 l'art. 17 bis per il quale possibile presentare un Reclamo volto ALL'ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE. DELL'ATTO o finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione in merito a specifiche liti a decorrere dagli atti notificati dal 1.

L’art. 17is, Dlgs. n. 546/92 •“Per atti notificati dal 1° aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data” (Circ. n. 9/E del 2012) “Per le controversie di valore non superiore a VENTIMILA EURO, relative ad ATTI EMESSI

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1 Reclamo e mediazione per le liti tributarie Art. 17 bis N. 546/92. Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 12 marzo 2012. Circ. Ag. Entrate n. 33 del 3 agosto 2012. Venezia 1. Linee generali Si tratta di un rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso tributario relativo ad atti di valore FINO A ,00 emessi dall'Agenzia delle Entrate. Con il comma 9 dell'art. 39 del 98/2011 stato inserito nel N. 546/92 l'art. 17 bis per il quale possibile presentare un Reclamo volto ALL'ANNULLAMENTO TOTALE O PARZIALE. DELL'ATTO o finalizzato al componimento della controversia tramite mediazione in merito a specifiche liti a decorrere dagli atti notificati dal 1.

2 APRILE 2012. 2. L'art. 17bis, Dlgs. n. 546/92. Per atti notificati dal 1 aprile 2012 si intendono gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere da tale data (Circ. n. 9/E del 2012). Per le controversie di valore non superiore a VENTIMILA EURO, relative ad ATTI EMESSI. DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, chi intende proporre ricorso tenuto preliminarmente a PRESENTARE Reclamo secondo le disposizioni seguenti ed ESCLUSA LA CONCILIAZIONE. GIUDIZIALE di cui all'art. 48 3. Mancata proposizione del Reclamo La MANCATA PROPOSIZIONE DEL Reclamo . d luogo all'INAMMISSIBILIT DEL RICORSO.

3 Rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (E QUINDI L'ATTO IMPOSITIVO. DIVENTA DEFINITIVO). 4. Mancata proposizione del Reclamo L'istituto del Reclamo non determina ( ) un pi . gravoso esercizio dell'azione in giudizio per il contribuente, dal momento che ( ) in caso di mancata conclusione positiva della fase amministrativa della mediazione , la norma considera l'azione giudiziaria gi esercitata, richiedendo al contribuente, per l'attivazione del contenzioso esclusivamente l'ordinario ONERE. DELLA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO innanzi alla Commissione tributaria provinciale (Circ.)

4 9/E/2012). 5. Reclamo / mediazione Atti interessati Sono sottoposti a Reclamo gli atti EMESSI. DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE di qualsiasi tipo ad eccezione di quelli riguardanti il recupero degli aiuti di Stato (art. 47 bis, N. 546/92). Il Reclamo / mediazione non sono limitati agli avvisi di accertamento, ma riguardano TUTTI GLI ATTI. IMPUGNABILI compresi i dinieghi di rimborso e le iscrizioni a ruolo. 6. Atti interessati Dunque il contribuente deve esperire la fase amministrativa ogni volta che intenda impugnare uno degli atti indicati dall'art. 19, N. 546/92.

5 Emesso dall'Agenzia delle Entrate e il valore della controversia non sia superiore a ,00. Sono quindi oggetto di Reclamo / mediazione le controversie in materia di: Avviso di accertamento;. Avviso di liquidazione;. Provvedimento che irroga le sanzioni; 7. Atti interessati Ruolo;. Rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;. Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto d domande di definizione agevolata di rapporti tributari;. Ogni altro atto emanato dall'Agenzia delle entrate per il quale la legge preveda l'autonoma impugnabilit innanzi alle Commissioni tributarie .

6 8. Atti interessati Si applica al procedimento Reclamo / mediazione anche il terzo comma dell'art. 19, N. 546/92 per il quale La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo . Dunque il contribuente che intenda impugnare, con il ricorso, anche un atto presupposto adottato dall'Agenzia delle Entrate del quale affermi la mancata precedente notificazione, tenuto ad osservare preliminarmente la disciplina ex art. 17. bis n. 546/92 e a PRESENTARE L'ISTANZA DI.

7 Reclamo / mediazione . 9. Atti esclusi NON SONO OGGETTO di Reclamo / mediazione le controversie che riguardano gli atti elencati nell'art. 19, N. 546/92 e impugnabili davanti alle Commissioni tributarie NON EMESSI. DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. Si tratta di: Cartella di pagamento (quale atto dell'agente della riscossione e non ruolo atto dell'Agenzia). Avviso di intimazione ex art. 50, 602/72. (sostitutivo dell'avviso di mora) 10. Atti esclusi iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77, DPR. n. 602/73. fermo di beni mobili registrati ex art. 86 Dpr 602/73.

8 Atti relativi alle operazioni catastali Come gi detto, ai sensi dell'art. 17 bis c. 4 N. 546/92 SONO ESCLUSI DAL. Reclamo / mediazione le controversie riguardanti il recupero di aiuti di Stato illegittimi indipendentemente dalla tipologia di atto adottato (es. avviso di accertamento, cartella di pagamento). nonch i relativi interessi e sanzioni. 11. Controversie relative alla cartella di pagamento Con riferimento agli ATTI EMESSI DALL'AGENTE. DELLA RISCOSSIONE quali ad esempio la cartella di pagamento si prima detto che si tratta di ATTO. ESCLUSO da Reclamo / mediazione Sul punto peraltro occorre precisare quanto segue: A.

9 Se il contribuente solleva contestazioni relative esclusivamente a VIZI PROPRI DELLA CARTELLA (es. vizi relativi alla notifica) la controversia NON PU . ESSERE OGGETTO di Reclamo / mediazione . 12. Controversie relative alla cartella di pagamento B. Nel caso in cui il contribuente impugni la cartella di pagamento sollevando VIZI RICONDUCIBILI. ALL'ATTIVIT DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE e la relativa controversia non sia superiore a ,00. Euro, il contribuente deve preventivamente esperire la fase amministrativa del Reclamo / mediazione . C. Se il contribuente, in sede di impugnazione della cartella, FORMULA DELLE ECCEZIONI relative sia all'attivit svolta dall'Agenzia sia a quella dell'agente della riscossione si verificano le seguenti IPOTESI: 13.

10 Controversie relative alla cartella di pagamento C1. IL CONTRIBUENTE NOTIFICA IL RICORSO SOLO. ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE. In questa ipotesi, l'Agente della riscossione deve chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate; in mancanza risponde, ai sensi dell'art. 39, N. 112/99 delle conseguenze della lite. Intervenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate eccepir , in relazione alle contestazioni relative all'attivit dell'Agenzia stessa, L'INAMMISSIBILIT DEL. RICORSO perch non stata preventivamente presentata istanza di Reclamo / mediazione ; in via subordinata si difender nel merito.


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