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Reconventio reconventionis nel giudizio di …

1 Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2013 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facolt Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale)

1 Questa Corte ha affermato che il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunità montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi del D.L.

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Transcription of Reconventio reconventionis nel giudizio di …

1 1 Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN 2281-8693 Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 4, 2013 Comitato scientifico: Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facolt Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI (Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale)

2 - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato). --------------------------- Reconventio reconventionis nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La Reconventio reconventionis - nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - nasce dall'eventuale domanda riconvenzionale formulata dall'opponente, a seguito della quale la parte opposta si venga a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non pu essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o pi ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione, appunto, di una Reconventio reconventionis .

3 Cassazione civile, sezione terza, sentenza del , n. 22754 .. 1. Con il primo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla presunta assenza di forma scritta. Sostiene il ricorrente che le la delibere per riconoscimento di debiti fuori bilancio adottate dal Comune perseguono uno scopo economico sociale equivalente a quello che informa di s i contratti disciplinati dalla legge e quindi il riconoscimento di debito, in quanto generativo di obbligazioni in capo alla pubblica amministrazione alla stregua di un contratto, pu farsi rientrare nella categoria degli atti sostitutivi del contratto. 2. Il motivo infondato. La Corte di appello ha affermato che le delibere poste a base del decreto ingiuntivo non potevano considerarsi ricognizione di debito, perch non portate a conoscenza del creditore.

4 La motivazione deve essere integrata con i seguenti principi. 1 Questa Corte ha affermato che il riconoscimento, da parte dei comuni, province o comunit montane, di debiti fuori bilancio, ai sensi del 2 marzo 1989, n. 66, art. 24 (conv, con modif., nella L. 24 aprile 1989, n. 144) e del 12 gennaio 1991, n. 6, art. 12 bis (conv., con modif., nella L. 15 marzo 1991, n. 80), rientra in un regime provvisorio che consente di far salvi gli impegni di spesa in precedenza assunti senza copertura contabile, ma non innova in alcun modo alla disciplina che regolamenta la conclusione dei contratti da parte della , n introduce una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi, senza la forma scritta prescritta - appunto per i contratti conclusi iure privatorum dalla - ad substantiam.

5 3. Un tale riconoscimento, quindi, presuppone necessariamente l'esistenza di un'obbligazione validamente assunta dall'ente locale, anche se sprovvista di copertura finanziaria, e non pu costituire esso stesso fonte di obbligazione. Cass. n. 9412 del 2011 Cass. n. 2489; Cass. n. 11021; v. anche Cass. n. 26826. 4. Nella specie certo che la fornitura di merce in favore del Comune stata effettuata dal B. senza che vi fosse un contratto in forma scritta. Il ricorrente, in realt , vorrebbe indebitamente estendere la sanatoria legale della nullit di cui al n. 66 del 1989 oltre il suo ambito di applicazione, che concerne solo le nullit derivanti dal fatto che l'ente ebbe ad assumere impegni di spesa privi di regolare copertura.

6 5. La procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio sana la nullit conseguente alla mancata indicazione della copertura finanziaria: ha cio l'effetto contabile di rendere possibile il pagamento, in applicazione della complessa disciplina approvata ai fini del risanamento delle finanze degli enti locali. Non vale a sanare altre cause di nullit , n in particolare quella derivante dalla mancata attribuzione dell'incarico in forma scritta Cass. civ. n. 7966/2008, cit. Cass., Cass. civ n. 27406 del 2008. 6. Il profilo della censura con cui si denunzia vizio di motivazione inammissibile perch effettuate senza la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicit consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cio connotati da un'assoluta incompatibilit razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza.

7 (Cass., n. 4178 del 2007; Cass., n. 13777 del 2007; Cass., n. 15604 del 2007). 7. Con il secondo motivo si denunzia violazione di norme di diritto e vizio di motivazione in relazione alla domanda di arricchimento senza causa. Sostiene il ricorrente che la domanda di arricchimento senza causa poteva essere proposta fino alla precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado in virt della normativa anteriore alla L. n. 53 del 1990 applicabile alla presente controversia ,e che la domanda 1 ex art. 2041 costituisce una ementadio e non una mutatio della domanda originaria. 8. Il motivo infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entit del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonch , ove l'arricchito sia una , il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al "petitum" (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo).

8 Ne consegue che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, comma 2, e, dunque, anche l'art. 183 , comma 5 - ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio , con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilit rilevabile d'ufficio dal giudice.

9 Cass. 27-12-2010 n. 26128. 9. In ordine ai limiti temporali dell'esercizio di questa facolt all'attore consentito nell'ordinario giudizio di cognizione di proporre, nell'udienza di cui all'art. 183 , quelle domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, perch questa rappresenta il primo atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che ne determina la proponibilit . 10. Invece, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il limite temporale preclusivo alla proponibilit della domanda di arricchimento senza causa deve farsi risalire alla comparsa di costituzione e risposta dell'opposto equivalente, per le ragioni gi dette, alla comparsa di risposta del convenuto ai sensi dell'art.

10 167 , nell'ordinario giudizio di cognizione. La comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, rappresenta, infatti, il primo atto difensivo, in cui l'opposto, a seguito delle difese contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo dell'opponente, deve proporre, a pena di decadenza (arg. ex art. 167 , comma 2), la domanda di ingiustificato arricchimento. 11. Al di fuori di tali ristretti termini, la domanda di ingiustificato arricchimento non pu essere proposta nel giudizio di primo grado conseguente alla proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo, e la sua tardiva proposizione soggetta al rilievo officioso, 1 indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte.


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