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REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI ... - …

servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria Direzione per l Amministrazione del Personale Dipendente e Convenzionato Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) : 00679270553 - Centralino: 0744/2051 REGOLAMENTO adottato con Delibera n. 95 del Entrata in vigore 1 marzo 2013 REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria Pag.

Servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria

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1 servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria Direzione per l Amministrazione del Personale Dipendente e Convenzionato Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) : 00679270553 - Centralino: 0744/2051 REGOLAMENTO adottato con Delibera n. 95 del Entrata in vigore 1 marzo 2013 REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA E AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria Pag.

2 2 di 12 Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) : 00679270553 - Centralino: 0744/2051 INDICE Art. 1 Fonti Normative Art. 2 Finalita Art. 3 Incompatibilita generale e assoluta Art. 4 Attivita compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale Art. 5 Incompatibilita di fatto Art. 6 Conflitto di interessi Art. 7 Incarichi soggetti a preventiva comunicazione Art. 8 Attivita esercitabili previa autorizzazione Art. 9 Procedura autorizzativa Termine per l accogliemento o il rigetto della richiesta Anagrafe delle prestazioni Sanzioni Controlli e verifiche Norme finali Art. 15 Decorrenza servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria Pag.

3 3 di 12 Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) : 00679270553 - Centralino: 0744/2051 Art. 1 Fonti Normative - DPR n. 3 del - artt. 60 e seguenti; - Legge n. 412 del - art. 4 - comma 7; - Legge 662 del 1996 - art. 1 - commi 56-62; - Legge n. 448 del - art. 72 - comma 7; - Decreto Legislativo n. 165 del - art. 53 - commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10; - Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro area della dirigenza medica e veterinaria, della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, del comparto attualmente vigenti; - Decreto del Ministro della Funzione Pubblica del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni"; -Legge del Art.

4 2 Finalit Il presente REGOLAMENTO disciplina, sotto il profilo della compatibilit o meno con il rapporto di pubblico impiego, le attivit e gli incarichi non compresi fra i compiti e doveri d'ufficio ed il conseguente regime autorizzatorio per il personale dipendente con qualifica dirigenziale e non, con rapporto di lavoro superiore al 50% della prestazione lavorativa ordinaria dell Azienda Ospedaliera di Terni. Sono escluse tutte le attivit attinenti lo svolgimento della libera professione dei dirigenti medici e sanitari in genere, disciplinata da specifica normativa. Per incarichi si intendono le prestazioni, anche occasionali, svolte al di fuori del rapporto di lavoro con l Azienda e in assenza di vincolo di subordinazione a favore di Amministrazioni Pubbliche e di soggetti privati.

5 Art. 3 Incompatibilita generale e assoluta Il rapporto di impiego pubblico caratterizzato dal dovere di esclusivit . Non sono pertanto consentiti rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato con altri datori di lavoro, non consentito l'esercizio del commercio, dell'industria e della professione. L attribuzione degli incarichi consentita nei soli casi espressamente previsti dalla Legge o da altre Fonti normative. In generale sono incompatibili con il rapporto di lavoro presso l Azienda : - le attivit non conciliabili con l osservanza dei doveri d ufficio ovvero che ne pregiudichino l imparzialit e il buon andamento; - le attivit che concretizzino situazioni di conflitto anche potenziale d interessi con l Azienda e che pregiudichino l esercizio delle funzioni attribuite al dipendente; servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria Pag.

6 4 di 12 Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) : 00679270553 - Centralino: 0744/2051 - gli incarichi che, per l'impegno richiesto o le modalit di svolgimento, non consentano un tempestivo, puntuale e regolare svolgimento dei compiti d'ufficio; - le attivit che arrechino danno o diminuzione all'azione e al prestigio dell'Azienda; Nello specifico sono incompatibili: a) l assunzione alle dipendenze di privati o di pubbliche amministrazioni; b) il rapporto di lavoro con strutture e/o convenzionate con il SSN ; c) consulenze o collaborazioni che consistano in prestazioni comunque riconducibili ad attivit libero professionali; d) l esercizio di attivit prive delle caratteristiche della saltuariet e occasionalit ; e) l accettazione di cariche nei consigli di amministrazione o nei collegi sindacali di societ costituite a fine di lucro; f) incarichi affidati da soggetti che abbiano in corso, con l Amministrazione, contenziosi o procedimenti volti a ottenere o che abbiano gi ottenuto l attribuzione di autorizzazioni, concessioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, o altri atti di consenso da parte dell Amministrazione stessa.

7 G) incarichi attribuiti da soggetti privati fornitori di beni e servizi all Azienda o da soggetti nei confronti dei quali il dipendente o la struttura di assegnazione del medesimo svolga attivit di controllo, di vigilanza e ogni altro tipo di attivit ove esista un interesse da parte dei soggetti conferenti; h) le attivit professionali per il cui esercizio necessaria l iscrizione in appositi albi o registri, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in MATERIA di part-time, di esercizio della libera professione per la dirigenza sanitaria e per il comparto o da specifiche normative di settore; i) attivit industriali, artigianali e commerciali svolte in forma imprenditoriale ai sensi dell art.

8 2082 del codice civile, ovvero in qualit di socio unico di una , di societ in nome collettivo, nonch di socio accomandatario nelle societ in accomandita semplice e per azioni, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in MATERIA di part-time. Il divieto non riguarda l esercizio dell attivit agricola quando la stessa non sia svolta in qualit di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale; j) titolarit o compartecipazione delle quote di imprese, qualora le stesse possano configurare conflitto di interesse con il SSN. Tali divieti valgono anche durante i periodi di aspettativa a qualsiasi titolo concessi al dipendente, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa.

9 Art. 4 Attivit compatibili con il rapporto di lavoro a tempo parziale Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno, pu svolgere una seconda attivit di lavoro subordinato o autonomo che non comporti un conflitto di interessi con la specifica attivit di servizio svolta presso l Azienda e che non intercorra se subordinata con un altra Pubblica Amministrazione. E consentita anche l iscrizione ad albi professionali. servizio Sanitario Nazionale Regione Umbria Pag.

10 5 di 12 Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 Terni (TR) : 00679270553 - Centralino: 0744/2051 In ogni caso l attivit prestata presso un altro datore di lavoro non deve comportare un orario settimanale che, sommato a quello svolto presso l Azienda, superi i limiti stabiliti dalla legge. Qualora l avvio di un ulteriore attivit lavorativa o la variazione dell attivit lavorativa avvenga successivamente alla trasformazione del rapporto, il dipendente tenuto a darne tempestiva comunicazione all Azienda, comunque entro il termine di quindici giorni, al fine di consentire all Amministrazione di effettuare le necessarie verifiche in merito alla compatibilit.


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