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REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA …

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONEdel 20 gennaio 2009relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti alglutine(Testo rilevante ai fini del SEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunit europea,vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989,relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membriconcernenti i prodotti alimentari destinati ad un alimentazioneparticolare (1), in particolare l articolo 2, paragrafo 3 e l arti colo 4, lettera a),considerando quanto segue:(1)La direttiva 89/398/CEE riguarda i prodotti alimentaridestinati ad un alimentazione particolare che, per laloro particolare composizione o per il particolare pro cesso di fabbricazione, sono destinati a rispondere alleesigenze nutrizionali particolari di gruppi specifici dellapopolazione.

REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONE del 20 gennaio 2009 relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti …

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1 REGOLAMENTO (CE) N. 41/2009 DELLA COMMISSIONEdel 20 gennaio 2009relativo alla composizione e all etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti alglutine(Testo rilevante ai fini del SEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNIT EUROPEE,visto il trattato che istituisce la Comunit europea,vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989,relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membriconcernenti i prodotti alimentari destinati ad un alimentazioneparticolare (1), in particolare l articolo 2, paragrafo 3 e l arti colo 4, lettera a),considerando quanto segue:(1)La direttiva 89/398/CEE riguarda i prodotti alimentaridestinati ad un alimentazione particolare che, per laloro particolare composizione o per il particolare pro cesso di fabbricazione, sono destinati a rispondere alleesigenze nutrizionali particolari di gruppi specifici dellapopolazione.

2 Le persone affette da celiachia soffrono diintolleranza permanente al glutine e rappresentano dun que uno dei gruppi specifici DELLA popolazione di cuisopra.(2)L industria alimentare ha elaborato una gamma di pro dotti presentatati come senza glutine o con terminiequivalenti. Le differenze tra le disposizioni nazionaliriguardo alle condizioni per l uso di tali designazionidei prodotti possono ostacolare la libera circolazionedei prodotti stessi e non garantiscono lo stesso elevatolivello di protezione per i consumatori. A fini di chia rezza, e per evitare di confondere i consumatori condiversi tipi di designazioni dei prodotti a livello nazio nale, opportuno disciplinare sul piano comunitario lecondizioni per l utilizzo dei termini relativi all assenza diglutine.

3 (3) scientificamente appurato che il frumento (ovvero tuttele specie di Triticum, come il frumento duro, la spelta e ilkamut), la segale e l orzo sono cereali contenenti glutine presente in tali cereali pu provocare effettinegativi per la salute delle persone intolleranti al glutineche devono quindi evitare ogni contatto con esso.(4)L estrazione del glutine dai cereali che lo contengonopresenta notevoli difficolt tecniche e vincoli economicie rende difficoltosa la fabbricazione di prodotti alimentaritotalmente privi di glutine. Per questo motivo numerosiprodotti alimentari presenti sul mercato e destinati a taleparticolare obiettivo nutrizionale possono conteneretracce residue di glutine.(5)La maggior parte, ma non la totalit , delle persone intol leranti al glutine pu inserire l avena nella propria dietasenza effetti negativi per la salute.

4 Si tratta comunque diuna questione ancora oggetto di studi e ricerche da partedella comunit scientifica. Uno tra i principali fattori chedanno adito a preoccupazione, tuttavia, l eventualit che l avena possa essere contaminata da frumento, segaleod orzo durante la raccolta, il trasporto, la conservazionee la lavorazione dei cereali. Pertanto nel quadro dell eti chettatura dei prodotti in questione opportuno tenereconto del rischio di una contaminazione da glutine neiprodotti contenenti avena.(6)Alcune persone intolleranti al glutine possono tollerarepiccole quantit di glutine, che variano, entro certi limiti,da persona a persona. Per consentire a chiunque di repe rire sul mercato una variet di prodotti alimentari adattialle proprie esigenze e al proprio livello di sensibilit alglutine occorre garantire la disponibilit di prodotti condiversi livelli ridotti di glutine, sempre entro i limiti sud detti.

5 Per fondamentale che i diversi prodotti sianocorrettamente etichettati per garantirne un corretto uti lizzo da parte delle persone intolleranti al glutine, e chegli Stati membri organizzino campagne d informazione ariguardo.(7)L etichettatura dei prodotti alimentari destinati ad un ali mentazione particolare, espressamente formulati, elabo rati o preparati per soddisfare le esigenze dietetiche dellepersone intolleranti al glutine e commercializzati cometali deve recare la menzione con contenuto di glutinemolto basso o senza glutine conformemente alle di sposizioni stabilite dal presente REGOLAMENTO . Tali dispo sizioni possono essere attuate utilizzando prodotti ali mentari espressamente processati per ridurre il tenoredi glutine di uno o pi ingredienti contenenti glutinee/o prodotti alimentari nei quali gli ingredienti contenentiglutine siano stati sostituiti da altri ingredienti che nesono naturalmente privi.

6 (8)L articolo 2, paragrafo 3, DELLA direttiva 89/398/CEE pre vede la possibilit , per i prodotti alimentari di consumocorrente adatti ad un alimentazione particolare, di men zionare tale propriet . Di conseguenza occorre autoriz zare che un alimento normale, adatto ad essere inseritoin una dieta senza glutine in quanto privo di ingredientiderivati da cereali o avena contenenti glutine, possa avereun etichettatura indicante l assenza di glutine. La direttiva2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ufficiale dell Unione europeaL 16/3(1) GU L 186 del , pag. marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legisla zioni degli Stati membri concernenti l etichettatura e lapresentazione dei prodotti alimentari, nonch la relativapubblicit (1), stabilisce che tali menzioni non devonoindurre in errore il consumatore suggerendo che il pro dotto alimentare possiede caratteristiche particolari,quando di fatto tutti i prodotti alimentari analoghi pos siedono le stesse caratteristiche.

7 (9)La direttiva 2006/141/CE DELLA Commissione, del 22 di cembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e glialimenti di proseguimento e recante abrogazione delladirettiva 1999/21/CE (2) vieta l utilizzo di ingredienti con tenenti glutine nella fabbricazione di tali prodotti alimen tari. Pertanto occorre vietare il ricorso alle menzioni concontenuto di glutine molto basso o senza glutine nel l etichettatura di tali prodotti, poich a norma del pre sente REGOLAMENTO tale etichettatura va utilizzata per in dicare un contenuto di glutine non superiore, rispettiva mente a 100 mg/kg e 20 mg/kg.(10)La direttiva 2006/125/CE DELLA Commissione, del 5 di cembre 2006, sugli alimenti a base di cereali e gli altrialimenti destinati ai lattanti e ai bambini (3), impone diindicare la presenza o l assenza di glutine qualora il pro dotto sia destinato a bambini di et inferiore a sei assenza di glutine in detti prodotti deve essere indicataconformemente alle disposizioni del presente regola mento.

8 (11)La norma del Codex sugli alimenti per diete destinate allepersone intolleranti al glutine stata adottata nel corsodella 31asessione DELLA commissione del Codex alimen tarius nel luglio 2008 (4), al fine di permettere a talipersone di reperire sul mercato una variet di prodottialimentari adatti alle loro esigenze ed al proprio grado disensibilit al glutine. Ai fini del presente REGOLAMENTO opportuno tenere adeguatamente conto di detta norma.(12)Per consentire agli operatori economici di adattare il loroprocesso di produzione, la data di entrata in vigore delpresente REGOLAMENTO deve tenere conto del periodo ditransizione necessario. Tuttavia i prodotti che alla datad entrata in vigore del presente REGOLAMENTO sono gi conformi alle sue disposizioni possono essere commer cializzati nella Comunit a decorrere dalla data d entratain vigore del REGOLAMENTO stesso.

9 (13)Le misure di cui al presente REGOLAMENTO sono conformial parere del comitato permanente per la catena alimen tare e la salute degli animali,HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :Articolo 1 Campo d applicazioneIl presente REGOLAMENTO applicabile ai prodotti alimentariesclusi gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimentocontemplati dalla direttiva 2006/141 2 DefinizioniAi fini del presente REGOLAMENTO si intende per:a) prodotti alimentari per persone intolleranti al glutine , glialimenti destinati a diete particolari specialmente, prodotti,preparati e/o lavorati per soddisfare le esigenze dietetichespecifiche delle persone intolleranti al glutine;b) glutine , frazione proteica del frumento, DELLA segale, del l orzo, dell avena o delle loro variet incrociate nonch deiloro derivati, nei confronti DELLA quale alcune persone sonointolleranti, non solubile in acqua in soluzione di cloruro disodio di 0,5 M;c) frumento , tutte le specie di 3 composizione ed etichettatura dei prodotti destinati allepersone intolleranti al glutine1.

10 Il contenuto di glutine dei prodotti alimentari destinati allepersone intolleranti al glutine, consistenti di ingredienti ricavatida frumento, segale, orzo, avena o da loro variet incrociate,specialmente lavorati per ridurne il contenuto di glutine, o con tenenti uno o pi di tali ingredienti, non deve superare100 mg/kg nei prodotti alimentari quali venduti al L etichettatura , la pubblicit e la presentazione dei prodottidi cui al paragrafo 1 devono riportare la menzione con conte nuto di glutine molto basso . ammessa la menzione senzaglutine se il contenuto di glutine non supera 20 mg/kg neiprodotti alimentari quali venduti al consumatore L avena contenuta nei prodotti alimentari destinati allepersone intolleranti al glutine deve essere stata specialmenteprodotta, preparata e/o lavorata in modo da evitare una conta minazione da parte del frumento, delle segale, dell orzo o delleloro variet incrociate.


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