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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI roma PRIMA sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Franca MANGANO - Presidente dr. Vittorio CONTENTO - Giudice Monica VELLETTI - Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 58973 dell'anno 2011, avente ad oggetto la separazione giudiziale TRA , nata a roma .., rappresentata e difesa dagli e , elettivamente domiciliata in roma presso lo studio dei difensori in virt di procura in atto di nomina di nuovo difensore; - ricorrente - E , nato a roma .

REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA . PRIMA SEZIONE CIVILE . Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI roma PRIMA sezione CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Franca MANGANO - Presidente dr. Vittorio CONTENTO - Giudice Monica VELLETTI - Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 58973 dell'anno 2011, avente ad oggetto la separazione giudiziale TRA , nata a roma .., rappresentata e difesa dagli e , elettivamente domiciliata in roma presso lo studio dei difensori in virt di procura in atto di nomina di nuovo difensore; - ricorrente - E , nato a roma .

2 , rappresentato e difeso dagli e , elettivamente domiciliato in roma , in virt di procura in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore; - resistente- NONCHE' in persona del Procuratore della REPUBBLICA - interventore ex lege - OGGETTO: separazione giudiziale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il , ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, con addebito allo stesso, con il quale aveva contratto matrimonio in roma in data 13 marzo 2010, esponendo che dall'unione nata la figlia , in data , e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati, a causa di condotte della controparte violative di doveri coniugali.

3 La ricorrente ha chiesto che il Tribunale adito disponesse l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con collocamento presso di s , ponendo, a carico del marito, una contribuzione mensile, a titolo di mantenimento della ricorrente di Euro ,00, e a titolo di mantenimento per la figlia di Euro ,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con spese straordinarie a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. All'udienza di precisazione delle conclusioni la ricorrente non ha riprodotto domanda di determinazione di un assegno di mantenimento in suo favore, insistendo nella domanda di affidamento esclusivo della minore, con collocamento presso di s e chiedendo la sospensione delle frequentazioni della figlia presso l'abitazione paterna e che venisse disposto il monitoraggio delle visite padre/figlia da parte di operatori sociali, nonch la presenza della tata della minore, e chiedendo fosse disposto il divieto per il padre di condurre la minore con s in automobile, reiterando le richieste istruttorie e formulando istanza di rinnovazione della CTU psichiatrica, con vittoria di spese.

4 Parte resistente, nel costituirsi in giudizio gi in fase presidenziale nella propria memoria difensiva, ha aderito alla domanda di separazione promossa dal coniuge, chiedendo il rigetto della domanda di addebito formulata nei suoi confronti e formulando domanda di addebito della separazione alla ricorrente, chiedendo che nulla fosse posto a suo carico, a titolo di mantenimento, a favore della moglie e che fosse disposto l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la madre, con ampie modalit di frequentazione padre figlia, e imposizione a suo carico di assegno mensile di Euro 300,00 quale contributo al mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza di precisazione delle conclusioni il resistente ha chiesto venisse confermato l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con ampie modalit di frequentazione padre figlia e con previsione di pernottamento a fine settimana alternati e disponendo la permanenza della figlia presso l'abitazione paterna per pi giorni consecutivi, nei periodi di vacanza, con imposizione a suo carico di Euro 250,00 mensili per il mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie.

5 All'udienza presidenziale del 12 marzo 2012 sono comparse entrambe la parti dichiarando: la ricorrente di percepire quale funzionario del Ministero degli Affari Esteri reddito mensile medio di Euro ,00, oltre Euro 850,00 da canone di locazione di immobile in Belgio, di essere proprietaria di due immobili in Belgio, uno tenuto a disposizione, l'altro locato, nonch nuda proprietaria di un immobile in Italia destinato a casa di abitazione; il resistente di non percepire alcun reddito, di essere laureato in fisica svolgendo attivit di ricerca senza retribuzione e di non avere propriet immobiliari, vivendo in immobile di propriet della madre. Vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente, con ordinanza in data 13/15 marzo 2012, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, disponendo l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della minore con collocamento presso la madre, disciplinando le modalit di frequentazione padre-figlia, e disponendo che ciascuno dei coniugi provvedesse al mantenimento diretto della figlia nei periodi di permanenza della stessa presso di s , ponendo a carico della madre P80% delle spese straordinarie per la minore e a carico del padre il 20%.

6 L'ordinanza reclamata dalla ricorrente stata confermata dalla Corte d'Appello. In sede istruttoria, le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di separazione. Il giudice istruttore ha quindi riservato la decisione al Collegio, previa rinuncia da parte dei difensori delle parti all'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 In data stata emessa sentenza non definitiva di separazione n. 23949/2014. Nel corso del procedimento stata disposta CTU per valutare la situazione della minore e le capacit genitoriale delle parti, stata disposta l'audizione delle operatrici del servizio sociale che hanno monitorato le relazioni genitoriali e gli incontri padre figlia, stato disposto un supplemento della CTU a seguito di eventi sopravvenuti, ed ulteriore CTU per accertare le condizioni psichiatriche di entrambi genitori.

7 Ritenute le prove testimoniale non ammissibili in quanto vertenti su circostanze valutative ovvero irrilevanti ai fini della decisione, statuizione pienamente condivisa dal Collegio, la causa in data stata rimessa al Collegio per la decisione con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali. Preso atto dell'emissione di sentenza non definitiva n. 23949/2014 occorre decidere in merito alla domanda di addebito della separazione al resistente formulata dalla ricorrente (avendo il resistente rinunciato alla domanda di addebito della separazione alla controparte non riproposta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni) e alle domande di affidamento e mantenimento della figlia minore delle parti, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno di mantenimento per s non riprodotta in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.

8 Preliminarmente deve essere disposto lo stralcio dei documenti depositati da parte resistente in allegato alle memorie conclusionali, stante la mancata autorizzazione al deposito e l'impossibilit di acquisire documentazione dopo la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni che costituisce il momento ultimo in cui viene cristallizzato il perimetro decisorio, anche quanto a produzioni documentali, a nulla rilevando che alcuni documenti si siano formati successivamente, poich la loro acquisizione in questa fase del giudizio lederebbe il principio del contraddittorio. Domanda d addebito della separazione ha formulato domanda di addebito della separazione al marito allegando la violazione dell'obbligo di coabitazione, del dovere di lealt e di assistenza morale e materiale da parte del resistente.

9 Quanto all'allegato abbandono della casa familiare la ricorrente ha rappresentato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario il 13 marzo 2010, dopo essersi conosciuti solo qualche mese prima, nel novembre 2009. Le diverse allegazioni delle parti in merito alla futura nascita della figlia, circostanza appresa, secondo la ricorrente, dopo il fidanzamento e secondo il resistente prima, e da considerare principale motivo di un matrimonio celebrato rapidamente, non sono rilevanti ai fini della decisione. All'epoca del fidanzamento la Fu. prestava la propria attivit lavorativa presso l'Ambasciata d'Italia in Bratislava, senza che le parti abbiano mai concordato di fissare in tale citt la comune residenza familiare (circostanza incontestata).

10 Nel luglio 2010 la ricorrente si trasferiva definitivamente in Italia e secondo quanto si legge nel ricorso introduttivo (circostanza incontestata), la Fu. appena ottenuto il congedo per maternit (la figlia delle parti sarebbe nata il ) si trasferiva "per circa tre settimane alle Capannelle, nel casale della famiglia di lui" composta dalla madre dello Za., dalla di lei sorella e dal marito di quest'ultima, tenuta costituita da un immenso casale e da oltre 30 ettari di terreno, sita in localit Capannelle - Parco dell'Appia antica, luogo giudicato inidoneo dalla ricorrente per "la presenza di topi, fastidiosi insetti e ben sette cani". La Fu. decideva quindi di trasferirsi presso l'abitazione dei genitori in via.


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