Example: bankruptcy

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …

Obbligazioni Compensazione - Opposizione al precetto spese giudiziali portate da sentenza in giudicato Compensazione con spese giudiziali conseguenti da sentenza successiva Ammissibilit Competenza per valore del Giudice di Pace Eccezione di compensazione di credito superiore alla competenza del GdP Obbligo di rimessione al Tribunale Sussistenza - cc; ,615 cpc; cass 2822/99 Sentenza n. 1040/2006 Pronunziata il 08/06/2006 Depositata il 13/06/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA IL GIUDICE dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5799/2002 promossa da: XX residente a Ravarino con domicilio eletto in Modena Via Farini 4, nello studio dell'avv.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa". Conclusioni di parte convenuta In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la …

Tags:

  Indoor air, Taper, Onorari, Spese, Dati per, Vittoria di spese, Vittoria

Information

Domain:

Source:

Link to this page:

Please notify us if you found a problem with this document:

Other abuse

Transcription of REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …

1 Obbligazioni Compensazione - Opposizione al precetto spese giudiziali portate da sentenza in giudicato Compensazione con spese giudiziali conseguenti da sentenza successiva Ammissibilit Competenza per valore del Giudice di Pace Eccezione di compensazione di credito superiore alla competenza del GdP Obbligo di rimessione al Tribunale Sussistenza - cc; ,615 cpc; cass 2822/99 Sentenza n. 1040/2006 Pronunziata il 08/06/2006 Depositata il 13/06/2006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA IL GIUDICE dott. Roberto Cigarini, ha emanato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5799/2002 promossa da: XX residente a Ravarino con domicilio eletto in Modena Via Farini 4, nello studio dell'avv.

2 Giorgio Giusti, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virt di procura speciale apposta a margine dell'atto di citazione parte attrice C O N T R O YY residente a Modena, con domicilio eletto in Modena Piazza Mazzini 10, nello studio dell'avv. Alessandro Lentini, rappresentante e difensore nel presente giudizio in virt di procura speciale apposta a margine della comparsa di risposta parte convenuta avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione Conclusioni di parte attrice "Ogni diversa istanza ed eccezione respinta, previe le declaratorie dei caso e di rito, voglia l' Tribunale di Modena dichiarare nullo, inefficace, improponibile ed improcedibile nei confronti di XX l'atto di precetto notificato in data da parte di YY , con il quale veniva intimato il pagamento della somma di 654,02, con condanna dello stesso YY al risarcimento dei danni in favore dell'opponente per responsabilit aggravata di cui all'art.

3 96 , con ogni provvedimento inerente e conseguente. Si produce: 1) atto di precetto notificato in data ; 2) sentenza Trib. Modena n. 5 del ; 3) sentenza Trib. Modena n. 175 del ; decreto ingiuntivo Pret. Modena n. 1468 del ; 5) nota iscrizione ipotecaria in data , reg. part. n. 3869; 6) copia ordinanza in data ; 7) visura ipotecaria. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e salva ogni attivit cautelare nell'ipotesi di esecuzione forzata. Con vittoria di spese , competenze ed onorari di causa". Conclusioni di parte convenuta In via pregiudiziale di rito, accertare e dichiarare la propria incompetenza per valore, essendo competente il Giudice di Pace di Modena. In via subordinata, rigettare la proposta opposizione a precetto in quanto infondata in fatto e diritto.

4 Con vittoria di spese diritti ed onorari . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data XX proponeva opposizione al precetto notificatogli in data da YY per l'importo complessivo di 654,02 costituenti l'importo delle spese processuali liquidate nella sentenza di questo Tribunale n. 5 pubblicata in data Eccepiva di essere a propria volta creditore del YY per il maggiore importo di ,38 derivante dal titolo giudiziale costituito dalla sentenza di questo Tribunale n. 175 pubblicata in data Concludeva pertanto chiedendo che l'atto di precetto sia dichiarato nullo, inefficace, improponibile e improcedibile, e che il convenuto sia condannato al risarcimento del danno per responsabilit aggravata di cui all'art.

5 96 Alla prima udienza del si costituiva in giudizio il convenuto opposto eccependo l'incompetenza per valore del Tribunale adito e indicando la competenza del Giudice di Pace. Nel merito il YY rilevava che non sussistono i presupposti per farsi luogo alla compensazione. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa passava in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe all'udienza del MOTIVI DELLA DECISIONE Si ritiene opportuno considerare innanzitutto il problema della sussistenza dei presupposti per la compensazione per affrontare quindi il problema della competenza avvalendosi di un quadro pi completo. YY , con la notifica del precetto, ha preannunciato l'inizio dell'azione esecutiva relativamente ad un credito per spese processuali liquidategli nella sentenza n.

6 5/2002 di questo Tribunale. XX ha eccepito in compensazione un credito di ,38 per capitale e spese processuali di cui alla sentenza n. 175/2002/P di questo stesso Tribunale. Il YY ha replicato che non sussisterebbero i presupposti per farsi luogo alla compensazione, ma a torto. La possibilit di far valere la compensazione sussiste non soltanto nel caso di specie, in cui, non essendo ancora iniziata l'esecuzione, ma essendo soltanto stato opposto il precetto, ci si trova in una fase squisitamente cognitiva. La compensazione pu essere fatta valere addirittura in sede esecutiva. Invero "In sede di opposizione all'esecuzione pu essere fatta valere l'eccezione di compensazione (come quella dell'avvenuto pagamento del debito o della compiuta prescrizione) solo quando l'estinzione dell'obbligazione per intervenuta compensazione si verificata dopo la formazione del titolo esecutivo posto a base del precetto e non anche quando questa si verificata prima della formazione del titolo stesso in quanto si sarebbe dovuta far valere in sede di cognizione.

7 (Cassazione civile, sez. III, 25 marzo 1999, n. 2822 Urbano c. Cond. C/1 Baia Murena Cellole e altro Giust. civ. 2000, I,2738 Riv. esec. forzata 2000, 91 nota (MERLIN). Infatti "La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, pu essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale coperto dalla cosa giudicata, qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo, mentre in caso contrario resta preclusa dalla cosa giudicata, che impedisce la proposizione di fatti estintivi od impeditivi ad essa contrari. (Cassazione civile, sez. III, 25 marzo 1999, n. 2822 Urbano c.))

8 Cond. C/1 C/2 C/3 Baia Murena Giust. civ. Mass. 1999, 671). Nel caso di specie non vi sono dubbi che l'opponente fa valere in compensazione un credito, fondato su un titolo giudiziale coperto da cosa giudicata, sorto successivamente alla formazione del titolo per cui ha agito l'opposto. Basti confrontare la data di pubblicazione delle due sentenze, entrambe coperte - sul punto non vi insorta controversia tra le parti - da giudicato. Accertato che la compensazione ammissibile nel presente giudizio di opposizione al precetto, sembra ora pi agevole affrontare il tema della competenza per valore sollevata da parte opposta. Parte opposta eccepisce che poich il credito indicato in precetto di soli 654,02 l'opposizione andava proposta davanti al Giudice di Pace.

9 Sennonch appare evidente che l'eccezione di compensazione per un credito di ,38 avrebbe comportato per il Giudice di Pace l'obbligo di rimessione della causa a questo Tribunale a norma dell'art. 35 Correttamente pertanto il XX ha azionato direttamente il giudice superiore, rispettando anche il principio di economa processuale. Non risultano sufficientemente provati i presupposti per la condanna ex art. 96 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. DISPOSITIVO DELLA SENTENZA Definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta: dichiara l'insussistenza del diritto di YY a procedere ad esecuzione forzata per il credito di 654,02, da ritenersi compensato col maggior credito di XX di ,38.

10 Condanna YY a rifondere a XX le spese del presente procedimento, che liquida in 169,18 per anticipazioni non imponibili, ,00 per diritti, ,00 per onorario, 287,50 per rimborso spese generali, oltre iva e Modena, 23 maggio 2006 Il Giudice Dott. Roberto Cigarini Depositata in Cancelleria il 09 GIU 2006


Related search queries