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REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TRIESTE. DECIMA SEZIONE. riunita con l'intervento dei Signori: Tito Raffaele - Presidente Filipponi Giuseppe - Relatore Alfano Giuseppe - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA. - sull'appello n. 665/11. spedito il 01/10/2011. - avverso la sentenza n. 47/01/2011. emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste contro: (Omissis). proposto dal ricorrente: (Omissis). Via (Omissis). difeso da: (Omissis). Via (Omissis). Atti impugnati: CARTELLA DI PAGAMENTO n. (Omissis) IVA + IRPEF + IRAP 2002. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. In data veniva notificata al Signor (Omissis) la Cartella di Pagamento n.

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1 REPUBBLICA ITALIANA . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI TRIESTE. DECIMA SEZIONE. riunita con l'intervento dei Signori: Tito Raffaele - Presidente Filipponi Giuseppe - Relatore Alfano Giuseppe - Giudice ha emesso la seguente SENTENZA. - sull'appello n. 665/11. spedito il 01/10/2011. - avverso la sentenza n. 47/01/2011. emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste contro: (Omissis). proposto dal ricorrente: (Omissis). Via (Omissis). difeso da: (Omissis). Via (Omissis). Atti impugnati: CARTELLA DI PAGAMENTO n. (Omissis) IVA + IRPEF + IRAP 2002. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. In data veniva notificata al Signor (Omissis) la Cartella di Pagamento n.

2 (Omissis). emessa dal(Omissis) di Trieste per il recupero di IVA, IRPEF, Addizionale Regionale IRPEF ed IRAP relative all'anno 2002 e conseguenti sanzioni ed interessi per un totale complessivo di Euro ,93. Contro la suddetta Cartella di Pagamento il contribuente ricorreva alla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste eccependo: - 1) la prescrizione del diritto a riscuotere le somme ex adverso intimate;. - 2) l'inesistenza sul piano giuridico degli atti prodromici;. - 3) l'assenza di notifica degli atti prodromici;. - 4) l'omessa allegazione dell'originale e/o di una copia autentica conforme all'originale degli atti prodromici e della conferente relata di notifica.

3 - 5) la violazione delle norme relative alla consegna dei ruoli, la violazione dell'articolo 25) del 602/1973 e la decadenza dall'iscrizione a ruolo;. - 6) la violazione dell'articolo 268 del Testo Unico della Finanza Locale;. - 7) la violazione dello Statuto del Contribuente (Legge n. 212 del 2000) per non essere stata garantita l'effettiva conoscenza e comprensibilit degli atti dell'ente impositore;. - 8) la violazione dell'articolo 47), comma 1), del 602/1973 per indebita richiesta di compensi;. - 9) la nullit dell'atto impugnato per carenza di motivazione e iter giuridico. Per i suddetti motivi il contribuente chiedeva in via preliminare la sospensione dell'esecutivit della Cartella di Pagamento impugnata, nel merito l'annullamento della stessa nonch di tutti gli atti presupposti ed in via subordinata una congrua riduzione del dovuto con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi al procuratore costituito che non quantificava.

4 Con controdeduzioni di data (Omissis) si costituiva in giudizio eccependo che non sussisteva alcuna prescrizione del proprio diritto a riscuotere le somme in parola in quanto la Cartella di Pagamento era stata emessa a seguito della intervenuta definitivit dell'Avviso di Accertamento n. (Omissis) per mancata impugnazione, Avviso che era stato regolarmente notificato in data e quindi nei termini a sensi del combinato disposto degli articoli 43) del 600/1973. e 10) della Legge n. 289/2002 che prevedevano la notifica dello stesso a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione o del sesto anno successivo per coloro che non avevano aderito al condono e quindi entro il (Omissis) eccepiva inoltre che anche l'iscrizione a ruolo era tempestiva in quanto avvenuta a sensi del combinato disposto degli articoli 14) e 17) del 602/1973 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo.

5 Precisava al riguardo che il termine per impugnare l'accertamento scadeva il e che il ruolo era stato reso esecutivo in data e consegnato al concessionario in data per cui la Cartella di Pagamento, notificata in data , doveva ritenersi tempestiva. (Omissis) eccepiva inoltre che l'Avviso di Accertamento era stato notificato al domicilio del contribuente a mezzo del servizio postale a sensi dell'articolo 7) della Legge n. 890/1982 con consegna a mani del padre Sig. (Omissis) e ci osservando la procedura prevista dall'articolo 60), comma 1), lettera b-bis), del 600/1973 e informando contemporaneamente il contribuente con lettera raccomandata. (Omissis) eccepiva inoltre che non sussisteva alcun atto prodromico all'Avviso di Accertamento dato che lo stesso era conseguente ad un controllo incrociato nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e che comunque non vi era alcun obbligo di allegare alla Cartella di Pagamento gli atti a supporto dell'iscrizione a ruolo.

6 (Omissis) evidenziava inoltre che l'articolo 25) del 602/1973 prevedeva che la cartella di pagamento dovesse essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo per cui entro il , termine che era stato rispettato considerato che nel caso in esame la consegna del ruolo al Concessionario era avvenuta in data e la notifica della Cartella di Pagamento in data Precisava pure che la data del indicata sulla Cartella di Pagamento si riferiva alla notifica dell'Avviso di Accertamento e non alla consegna del ruolo come erratamente ritenuto dal contribuente. (Omissis) eccepiva quindi che il contribuente aveva potuto avere piena conoscenza sia degli atti prodromici che della Cartella di Pagamento e che il contenuto di quest'ultima doveva ritenersi comprensibile in quanto conforme al Modello approvato con Decreto Ministeriale del Quanto all'eccepita violazione dell'articolo 268 del (Omissis) non comprendeva la doglianza considerato che tale norma si occupava del corrispettivo spettante ai Comuni per il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti domestici come pure non comprendeva l'eccepita violazione dell'articolo 47)

7 , 1 comma, del 602/1973 in quanto tale norma disciplinava la "Gratuit delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche". Per quanto riguarda l'eccepita carenza di motivazione della Cartella di Pagamento (Omissis) ribadiva che la stessa era conforme al modello approvato con Decreto Ministeriale e che dalla medesima si evinceva chiaramente la causale dell'iscrizione a ruolo ivi contenuta per cui risultava sufficientemente motivata. (Omissis) chiedeva pertanto il rigetto dell'istanza di sospensione e del ricorso del contribuente nonch la condanna del medesimo al pagamento delle spese di giudizio che quantificava in Euro 679,50.

8 La Commissione Tributaria Provinciale di Trieste con sentenza n. 47/01/11 del depositata il ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente condannando il medesimo al pagamento delle spese di giudizio di Euro 678,50 in quanto ha rilevato che le sue doglianze erano rivolte prevalentemente al contenuto dell'Avviso di Accertamento ormai divenuto definitivo e non alla Cartella di Pagamento in relazione alla quale non aveva eccepito vizi propri. Contro la suddetta sentenza il contribuente produce appello a questa Commissione eccependo che i giudici di primo grado hanno erratamente ritenuto che le sue doglianze riguardassero l'Avviso di Accertamento mentre invece le doglianze si riferivano, come dallo stesso asserito, alla Cartella esattoriale ed ai vizi inerenti la corretta concatenazione logica, ontologica e giuridica del procedimento amministrativo.

9 Ribadisce infatti che la Cartella di Pagamento stata notificata in data con riferimento ad imposte relative al 2002 senza che nei cinque anni successivi a tale anno siano stati emessi atti interruttivi della prescrizione per cui (Omissis) deve ritenersi decaduta dal diritto a riscuotere le somme medesime. Il contribuente ribadisce inoltre che (Omissis) non ha provato l'esistenza giuridica del prodromico Avviso di Accertamento in quanto ha depositato in giudizio unicamente la relata di notifica dello stesso mentre avrebbe dovuto produrre l'intero atto ed in forma autentica. Eccepisce inoltre che l'omessa allegazione dell'originale dell'Avviso di Accertamento o di una copia autentica dello stesso non pu essere superata dalla semplice annotazione dei numeri identificativi dello stesso nella Cartella di Pagamento pena la violazione delle norme di tutela previste dallo Statuto del Contribuente.

10 Il ricorrente ribadisce inoltre la violazione dell'articolo 25) del 602/1973 cos come modificato dalla Legge 311/2004 in quanto a sensi di tale norma il Concessionario della riscossione doveva notificare la Cartella di Pagamento entro l'ultimo giorno del quarto mese successivo a quello di consegna del ruolo che l'Ufficio asseriva essere avvenuta in data ma, considerato che tale data non appariva in alcuna parte della Cartella di Pagamento, l'affermazione del (Omissis) era ascrivibile solo a mere dichiarazioni della stessa che non erano state sufficientemente provate perch . derivanti unicamente da un Estratto dell'Anagrafe Tributaria che non aveva valore probante.


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