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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO …

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI conti sezione giurisdizionale PER LA regione SICILIANA Composta dai magistrati: Dott. Luciano Pagliaro Presidente Dott. Vincenzo Lo Presti consigliere Dott. Giuseppe Grasso referendario relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 653/2012 Nel giudizio di responsabilit , iscritto al del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: Destro Carmelo nato a Bronte (CT) il 3/1/1959, ed ivi residente in Maniace (Ct), via Boschetto 31. Esaminati gli atti e documenti di causa.

1 repubblica italiana in nome del popolo italiano la corte dei conti sezione giurisdizionale per la regione siciliana composta dai magistrati: dott.

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1 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI conti sezione giurisdizionale PER LA regione SICILIANA Composta dai magistrati: Dott. Luciano Pagliaro Presidente Dott. Vincenzo Lo Presti consigliere Dott. Giuseppe Grasso referendario relatore Ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 653/2012 Nel giudizio di responsabilit , iscritto al del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di: Destro Carmelo nato a Bronte (CT) il 3/1/1959, ed ivi residente in Maniace (Ct), via Boschetto 31. Esaminati gli atti e documenti di causa.

2 Uditi nella pubblica udienza del 17 gennaio 2012, il relatore dott. Giuseppe Grasso, il Pubblico Ministero, nella persona del dottor Gianluca Albo. FATTO Con atto di citazione depositato il 23/12/2010 e regolarmente notificato, il procuratore regionale ha citato il signor Destro Carmelo residente in Maniace, per aver indebitamente percepito finanziamenti a carico del bilancio comunitario dall AGEA relativi 2alla zootecnia per gli anni 1995,1996 1998 in violazione della legge 575/1965, in quanto soggetto destinatario di provvedimento di sorveglianza speciale per la durata di tre anni, adottato dalla Corte di appello di Catania il 8/11/1995, divenuto esecutivo il 12/12/1995.

3 Il convenuto avrebbe dunque indebitamente percepito la somma complessiva di ,56. In particolare, parte attrice richiama l applicazione dell art. 10 della legge 575/1965 che vieta a persone a cui stata applicata una misura di sicurezza di percepire qualsiasi erogazione finanziaria pubblica. Il PM evidenzia il comportamento doloso del convenuto che ha tenuto nascosta all ente erogatore l applicazione della misura di sicurezza. Il convenuto non si costituito; ma risulta che l AGEA in data 28/6/2010 gli ha notificato ingiunzione speciale ex 639/1910 per il recupero della predetta somma e che ad essa non sia stata fatta opposizione.

4 DIRITTO La domanda del Procuratore Regionale deve ritenersi e dichiararsi improcedibile nei termini di seguito indicati, affermando la giurisdizione della Corte dei conti nel giudizio di opposizione all ingiunzione ex 639/1910 in materia di recupero di finanziamenti pubblici e pi in generale di responsabilit amministrativa. Preliminarmente, devono essere riassunti i termini della questione 3sulla base della giurisprudenza di questa sezione e della sezione di appello. Con le precedenti pronunce e 1193/2010 questa sezione aveva affermato l improcedibilit dell azione del PM tesa al recupero dell indebito finanziamento, stante l esistenza di un titolo esecutivo formatosi a seguito della mancata opposizione dei convenuti all ingiunzione speciale prevista dal In particolare, nella prima sentenza si affermato.

5 Dalla disamina della documentazione contenuta nel fascicolo processuale si deduce, altres , che l'Amministrazione danneggiata, per i fatti di cui causa, non solo si gi munita di un titolo esecutivo sulla cui base procedere al recupero del danno erariale, quale l'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto n. 639/1910, non oggetto di alcuna opposizione da parte del convenuto, ma anche che sta procedendo a recupero, tramite il concessionario Equitalia, del credito erariale di cui ha chiesto l'iscrizione a ruolo. Ne consegue che l'azione del Pubblico Ministero contabile, quale organo promotore di giustizia agente nell'interesse del pubblico erario e, quindi, dell'Amministrazione danneggiata (nella specie l'Agea), deve essere dichiarata inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire in quanto l'art.

6 100 statuisce che "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa necessario avervi interesse , e tale interesse deve sussistere sino alla decisione del giudizio. L'interesse ad agire, la cui mancanza rilevabile d'ufficio in 4qualunque stato e grado del processo (ex pluris Cassazione, II sezione , n. 15084), deve consistere, infatti, nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice; tale requisito non pu identificarsi con un mero interesse astratto ad una pronuncia giudiziaria che dal punto di vista concreto non potrebbe avere, come per la particolarit della presente controversia, alcun riflesso pratico dal momento che l'Amministrazione danneggiata, non solo si gi munita di titolo esecutivo (Cassazione, sezione Il, n.)

7 20304), ma sta anche provvedendo al recupero del danno subito, tramite l'iscrizione a ruolo; in altri termini, una statuizione di condanna sarebbe in questa sede inutiliter data. Aggiungasi che un'eventuale sentenza di condanna pronunciata da questa Corte dovrebbe essere eseguita dalla stessa Amministrazione danneggiata (nei limiti di quanto ancora non recuperato) che,per lo stesso credito, come gi detto, si munita di altro titolo esecutivo, iscritto a ruolo. La Corte di Cassazione (Il sezione , 30 giugno 2006 n. 15084; I sezione , 21 luglio 2004 n. 13518) ha affermato, in materia analoga, il principio secondo cui il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non pu , per difetto di interesse, richiedere ex novo ulteriore pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto.

8 Una deroga a tale principio 5 possibile solo tutte le volte in cui la domanda di condanna, pur nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non risulti diretta alla mera duplicazione del titolo gi conseguito, ma faccia valere una situazione giuridica che non abbia trovato esaustiva tutela e sia diretta al perseguimento di un risultato ulteriore rispetto a quello in precedenza ottenuto. L'ordinanza di cui al regio decreto n. 639/1910, come pi volte statuito dalla Corte di Cassazione (ex multis III sezione n. 8335/2003; I sezione n. 8162/2000, n. 2894/1997 e n. 1527/1996), espressione del potere di autoaccertamento e d autotutela della Pubblica Amministrazione, cumulando in s la duplice natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dall'Ente pubblico nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e autotutela, e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva equipollente a quello che nel processo esecutivo civile ordinario l'atto di precetto, con la conseguenza che la decorrenza del termine stabilito dall'art.

9 3 del citato regio decreto per proporre opposizione produce decadenza, ovverosia irretrattabilit del credito, qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato, da cui esso promana. In altri termini, pur dovendosi escludere che l'ingiunzione sia suscettibile di acquistare efficacia di giudicato al pari della statuizione giudiziaria, la decadenza non altrimenti evitabile che con la proposizione del giudizio di opposizione e in difetto di ci si produce l'effetto - di natura sostanziale e non solo processuale - della incontestabilit 6delle ragioni di credito indicate nell'ordinanza, "effetto ovviamente non eludibile attraverso la proposizione di un'azione [autonoma] di accertamento negativo".

10 Da questo punto di vista la mancata impugnazione dell'ordinanza nel termine previsto produce, concretamente, la stessa conseguenza del giudicato giudiziario, ovverosia l'impossibilit di contestare da parte del destinatario le ragioni del credito dell'Amministrazione agente. In termini conformi la successiva sentenza di questa sezione . A riforma di queste decisioni si pronunciata la sezione di Appello Sicilia con la sentenza e145/2011 in cui si invece affermata comunque la necessit di una pronuncia giurisdizionale , in particolare :.. il diritto di natura risarcitoria che il procuratore regionale attiva con l esercizio dell azione di responsabilit (e che nella nuova connotazione della responsabilit amministrativa ha anche carattere sanzionatorio), pur traendo origine dai medesimi fatti, non identificabile n del tutto sovrapponibile con il diritto di credito che l amministrazione danneggiata pu direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto autore del fatto dannoso(Corte dei conti , Sez.)


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