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REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti in Sezione ...

DELIBERAZIONE N. 27/2016/PRSP. REPUBBLICA ITALIANA . La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia composta dai magistrati: Presidente Agostino Chiappiniello Consigliere Stefania Petrucci Primo Referendario Rossana De Corato Relatore Primo Referendario Cosmo Sciancalepore Referendario Carmelina Addesso A seguito dell'adunanza pubblica del 13 novembre 2015 ha assunto la seguente deliberazione. Visti: - il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti , approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;. - la legge 21 marzo 1953, n. 161;. - la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti , e ss. mm. ii.;. - la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti .

pag. 3 In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione

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1 DELIBERAZIONE N. 27/2016/PRSP. REPUBBLICA ITALIANA . La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo per la Puglia composta dai magistrati: Presidente Agostino Chiappiniello Consigliere Stefania Petrucci Primo Referendario Rossana De Corato Relatore Primo Referendario Cosmo Sciancalepore Referendario Carmelina Addesso A seguito dell'adunanza pubblica del 13 novembre 2015 ha assunto la seguente deliberazione. Visti: - il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti , approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;. - la legge 21 marzo 1953, n. 161;. - la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti , e ss. mm. ii.;. - la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti .

2 - il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);. - la legge 5 giugno 2003, n. 131;. - la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 166 e seguenti;. - il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;. - il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7. dicembre 2012, n. 213;. - le linee guida e i relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, approvate in relazione al Rendiconto della gestione 2012 e 2013 dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti rispettivamente con deliberazione n. 6/2013/AUT/INPR in data 22 febbraio 2013 e con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR. in data 18 aprile 2014;. pag. 2. - la nota istruttoria (prot. n. 1824 Cdc del 22/05/2015) indirizzate al comune e all'Organo di revisione e le controdeduzioni e successive integrazioni relative al consuntivo 2012 e 2013 (pervenute in data 8 luglio 2015).

3 - le osservazioni conclusive del Magistrato relatore in data 20 ottobre 2015;. - l'ordinanza n. 70 in data 28 ottobre 2015, con la quale il Presidente ha convocato il comune di Brindisi per l'esame in adunanza pubblica delle criticit evidenziate nelle suddette osservazioni finali per il giorno 13 novembre 2015;. - le memorie pervenute in data 6, 10 novembre 2015 e da ultimo le integrazioni in data 12 novembre 2015 corredate da numerosi allegati;. Udito il relatore Primo Referendario Rossana De Corato;. Uditi, in rappresentanza del comune di Brindisi l'Assessore alle finanze Avv. Carmela Lo Martire e il Direttore di Ragioneria Rag. Mirella Destino. PREMESSA. Quadro normativo La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) all'art. 1, commi 166 e ss. ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti : Ai fini della tutela dell'unit economica della REPUBBLICA e del coordinamento della finanza pubblica , svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando per il tramite delle relazioni trasmesse dagli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

4 Il 6 settembre 2011 n. 149 ( Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge n. 42) ha assegnato specifico rilievo alle pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte prevedendo che l'accertamento di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria pu condurre l'ente, a determinate condizioni, alla deliberazione del dissesto o allo scioglimento del consiglio (art. 6, comma 2 Responsabilit politica del presidente di provincia e del sindaco ). Inoltre l'articolo 148 bis del 267/2000, introdotto dal , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23.

5 Dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilit interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilit dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarit , suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti . Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che " i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in societ controllate e alle quali affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivit locale e di servizi strumentali all'ente ". pag. 3. In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarit della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilit interno gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarit e a ripristinare gli equilibri di bilancio , e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarit e a ripristinare gli equilibri di bilancio.

6 In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilit finanziaria . All'esito dell'istruttoria e della pubblica adunanza - con i relativi approfondimenti cognitivi - la Sezione formula le seguenti considerazioni con riferimento ai profili di criticit . riscontrati e rimasti non superati, anche a seguito del contraddittorio con l'ente. Ritenuto e considerato in FATTO E DIRITTO. In data 7 febbraio 2014 pervenuta la relazione dell'Organo di Revisione del Comune di Brindisi sul rendiconto 2012, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 166 della , in conformit alle linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti in data 22 febbraio 2013 con deliberazione n.

7 6/2013/AUT/INPR. e, successivamente, in data 25 novembre 2014 pervenuta la relazione dell'Organo di Revisione del comune di Brindisi sul rendiconto 2013, redatta ai sensi dell'art. 1 comma 166 della , in conformit alle linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti in data 18 aprile 2014 con deliberazione n. n. 11/SEZAUT/2014/INPR. A seguito dell'attivit istruttoria avviata con nota indirizzata al comune ed all'Organo di revisione in data 22/05/2015 e successivamente integrata con ulteriori atti istruttori, sono stati chiesti chiarimenti e precisazioni in ordine a numerosi aspetti della gestione finanziaria. L'amministrazione comunale e l'Organo di revisione, hanno fornito almeno in parte i chiarimenti richiesti con memorie pervenute in data 8 luglio 2015. Il magistrato istruttore, avendo ritenuto i suddetti chiarimenti incompleti e comunque inidonei a superare i rilievi formulati, ha depositato le osservazioni finali, evidenziando i profili di criticit emergenti dall'esame dei rendiconti 2012 e 2013.

8 Il Presidente ha fissato alla data del 13 novembre 2015 la pubblica adunanza per l'esame delle criticit evidenziate nelle osservazioni finali del magistrato istruttore. Il comune di Brindisi, in prossimit della pubblica adunanza, ha rassegnato le proprie controdeduzioni con note pervenute in data 6, 10 e 12 novembre 2015, corredate da allegati. pag. 4. Preliminarmente, evidenzia il Collegio che il comune di Brindisi, nel corso dell'istruttoria e soprattutto in prossimit dell'adunanza collegiale, non ha presentato controdeduzioni chiare, complete ed esaustive in considerazione delle istanze formulate dal magistrato istruttore, ma ha trasmesso tardivamente, in modo frammentario e disordinato una corposa mole di documenti, in alcuni casi collazionati incoerentemente e caoticamente rispetto ai rilievi contestati. L'Assessore alle finanze ha rappresentato che il comune non ha potuto disporre di tempo sufficiente per fornire tutte le risposte in modo adeguato.

9 Le osservazioni del magistrato istruttore hanno ad oggetto le seguenti criticit : Rendiconto 2012. 1) Riscontro dei risultati della gestione - Criticit negli accertamenti delle entrate e nella gestione dei residui attivi. a) Sulla base della documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria risultano minori residui attivi riaccertati per un importo pari ad ,97; tale risultato ha contribuito a determinare una gestione dei residui con saldo negativo pari ad - ,51. Dall'elenco analitico dei residui cancellati si evince che sono stati eliminati ,17. per accertamenti TARSU dal 2001 al 2011, di cui ,30 provenienti dal 2011. L'ente ha confermato che sono emerse notevoli difficolt nella gestione delle risorse proprie, soprattutto con riferimento alle numerose problematiche inerenti la sussistenza di contenziosi legati all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione delle entrate tributarie.

10 Tali criticit hanno determinato, finanche, periodi di vacanza nell'affidamento di detta attivit , i quali avrebbero contribuito a pregiudicare la regolare e corretta acquisizione di dati attendibili e certi. Nelle controdeduzioni presentate in prossimit dell'adunanza pubblica il comune di Brindisi ha specificato che il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e la riscossione dei fitti attivi era ed affidata all'esterno. Negli anni passati si sono verificate gravi inadempienze, rilevanti anche sotto il profilo giudiziario, da parte dei concessionari che hanno indotto l'ente, da un lato, a recedere dal contratto in essere e, dall'altro, a subire nel 2009 il sequestro della banca dati dei contribuenti da parte della Guardia di Finanza. Nelle more dell'espletamento della gara per l'affidamento quinquennale del servizio, il comune ha dapprima affidato il servizio alla SOGET (dal 17/05/2010 al 31/12/2010), e successivamente stipulato il contratto con la GEMA risultata aggiudicataria a seguito di procedura ad evidenza pubblica.


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