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Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione ...

Del n. Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2013 composta dai Magistrati: Maria Giovanna GIORDANO Presidente Lucilla VALENTE Consigliere (relatore) Giovanni MOCCI Consigliere Nicola DI GIANNATONIO Consigliere Oriana CALABRESI Consigliere visto l art. 100, comma 2 della Costituzione; visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti , approvato con 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; visto il Regolamento concernente l Organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti , nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 giugno 2008, n.

Del n. Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione Regionale di Controllo per l’Abruzzo nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2013 composta dai Magistrati:

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1 Del n. Repubblica Italiana La Corte dei conti in Sezione Regionale di Controllo per l Abruzzo nella Camera di Consiglio del 5 dicembre 2013 composta dai Magistrati: Maria Giovanna GIORDANO Presidente Lucilla VALENTE Consigliere (relatore) Giovanni MOCCI Consigliere Nicola DI GIANNATONIO Consigliere Oriana CALABRESI Consigliere visto l art. 100, comma 2 della Costituzione; visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti , approvato con 12 luglio 1934, n. 1214; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni; visto il Regolamento concernente l Organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti , nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza 19 giugno 2008, n.

2 229/CP/2008 ( n. 153 del ); vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 2 18 ottobre 2001, ; vista la delibera della Corte dei conti , Sezione delle Autonomie 4 giugno 2009, n. 9, recante Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attivit consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo ; vista la delibera della Corte dei conti , Sezioni Riunite 26 marzo 2010, n.

3 8, recante Pronuncia di orientamento generale sull attivit consultiva; vista la delibera della Corte dei conti , Sezioni Riunite, 21 ottobre e 8 novembre 2010, n. 54; viste le ordinanze 4 marzo 2013 , n. 6/ 2013 , e 19 aprile 2013 , n. 14/ 2013 , di ripartizione, tra i Magistrati, dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attivit rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l Abruzzo; vista la nota 9 ottobre 2013 , n. 249936, con la quale il Direttore regionale preposto alla Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione ufficio programmazione attivit faunistico venatorie ha trasmesso copia delle determinazioni direttoriali 29 novembre 2012, n DH/195/2012 e n DH/196/ 2013 ; determinazioni direttoriali 18 giugno 2013 , n.

4 DH/149/ 2013 , n DH/150/ 2013 , n DH/151/ 2013 , n DH/152/ 2013 e n DH/153/ 2013 ; determinazione direttoriale 23 luglio 2013 , n DH/174/ 2013 ; determinazioni direttoriali 6 agosto 2013 , n DH/191/ 2013 e n DH/192/ 2013 , assunte per l affidamento di incarichi di studio, il cui importo supera 5000,00 euro; vista l ordinanza 3 dicembre 2013 , n. 49/ 2013 , con la quale il 3 Presidente ha convocato la Sezione per l odierna Camera di consiglio; udito il relatore, Consigliere Lucilla Valente; FATTO Con nota 9 ottobre 2013 , n.

5 249936 a firma del Direttore regionale preposto alla Direzione Politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione ufficio programmazione attivit faunistico venatorie sono pervenuti a questa Sezione n. 10 determine dirigenziali di affidamento di incarichi di studio il cui importo unitario supera i 5000,00 euro al netto di IVA e oneri contributivi . Nella citata nota si avverte che lo scrivente rester in attesa di riscontro per un periodo non superiore a 60 giorni, trascorso il quale riterr assumibili le determinazioni in oggetto.

6 Allegato ad ogni incarico figura lo schema di convenzione contenente le finalit , le modalit e la tempistica di attuazione delle attivit svolte dal professionista, nonch le modalit di pagamento . Tutti gli incarichi affidati prosegue la nota riguardano la costituzione di un gruppo di esperti di elevata professionalit , preposto alla individuazione dei criteri e degli elementi tecnici, indispensabili alla redazione del Piano faunistico venatorio regionale. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, organismo scientifico e tecnico di consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, ai sensi dell'art.

7 7 della L. 157/92, nell'ambito di una delle funzioni identificate dalla convenzione stipulata con questa Direzione a carico dello stesso, ha attestato la specifica competenza tecnica degli esperti incaricati, valutandone i curricula. 4 Tale Istituto opera anche come coordinatore scientifico dei lavori inerenti la predisposizione della documentazione necessaria ad adempiere agli obblighi di legge imposti alla Regione Abruzzo dalla L. 157/92. Dovendo procedere con estrema sollecitudine all'avvio dei lavori del richiamato gruppo tecnico, propedeutici alla predisposizione del Piano faunistico venatorio regionale, quale documento programmatico imposto all'Ente dalla normativa di genere vigente, si invia copia della documentazione di affidamento degli incarichi (determinazioni direttoriali) e le note valutative espresse dall'Istituto riferite ai professionisti incaricati.

8 DIRITTO 1. Deve escludersi che gli atti siano stati inviati dalla Direzione competente perch vengano sottoposti ad un controllo preventivo di legittimit . La richiesta oltretutto formulata con l indicazione di un termine che non esonera assolutamente la Direzione scrivente dalle proprie responsabilit anche in caso di risposta favorevole da parte della Sezione di controllo. Il controllo preventivo di legittimit per gli atti in questione stato introdotto dal decreto legge n. 78/2009, convertito dalla legge n.

9 102/2009 che ha aggiunto alle fattispecie tipizzate dell art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le lettere f-bis) e f-ter) con riferimento rispettivamente, agli atti e contratti di cui all art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e agli atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui 5 all articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuendone la competenza, con il successivo comma 1-bis, alla Sezione centrale del controllo di legittimit.

10 Quest ultima, con le deliberazioni 12 novembre 2009, n. 20 e 10 dicembre 2009, n. 24, ha chiarito l ambito soggettivo di applicazione delle citate disposizioni, escludendo che si applichino a Regioni ed Enti locali e che, quindi, i loro atti siano sottoposti al controllo preventivo di legittimit . La Corte costituzionale si pronunciata nello stesso senso con sentenza 13 maggio 2010, n. 172. In base a quanto evidenziato, questa Sezione non ha competenza a pronunciarsi su una richiesta del genere.


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