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Reverse Charge disciplina applicabile al settore edile

III Guida Iva in Edilizia Reverse Charge disciplina applicabile al settore edile Vademecum operativo Settembre 2016 pag. 2 SOMMARIO 3 Reverse Charge NEI CONTRATTI D APPALTO IL NUOVO regime .. 4 SO G G E T TI I N TE R E S S AT I .. 4 TI P O L O G I A D I C O N TR AT T O .. 5 D E F I N I Z I O N E D I E D I F I C I O .. 5 P R E S T AZ I O N I D I S E R V I Z I S O G G E T TI AL R E V E R S E C H AR G E .. 7 APPAL TO U NIC O CO STRUZI ON E O RIS TRU TTU RAZI ON E .. 8 CON TRA TTO U NIC O D I MAN U TE NZIO NE S TRA O RDIN ARIA DELL EDIFI CI O.

Come noto, il regime di “reverse charge ” costituisce un’eccezione al principio di carattere generale, di cui all’art. 17, comma 1, del D.P.R. 633/1972, secondo il quale il debitore dell’IVA è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi (cfr . per il settore edile, la C.M. 37/E/2006).

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  Reserve, Charges, Regime, Applicabile, Reverse charge

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1 III Guida Iva in Edilizia Reverse Charge disciplina applicabile al settore edile Vademecum operativo Settembre 2016 pag. 2 SOMMARIO 3 Reverse Charge NEI CONTRATTI D APPALTO IL NUOVO regime .. 4 SO G G E T TI I N TE R E S S AT I .. 4 TI P O L O G I A D I C O N TR AT T O .. 5 D E F I N I Z I O N E D I E D I F I C I O .. 5 P R E S T AZ I O N I D I S E R V I Z I S O G G E T TI AL R E V E R S E C H AR G E .. 7 APPAL TO U NIC O CO STRUZI ON E O RIS TRU TTU RAZI ON E .. 8 CON TRA TTO U NIC O D I MAN U TE NZIO NE S TRA O RDIN ARIA DELL EDIFI CI O.

2 9 CON TRA TTO U NIC O D I DE MOL IZI ON E E RI CO S TRUZI ONE DI UN NU OV O EDIFICI O .. 9 REVE RSE PE R O PER E MU RARI E NEL L A MBI TO DI UN A MPL IA ME N TO .. 10 Reverse Charge NEL SUBAPPALTO edile .. 11 D E F I N I Z I O N E D E L S E TTO R E E D I L E .. 12 AM B I TO S O G G E T TI V O .. 14 AM B I TO O G G E T TI V O C O N T R AT T I I N TE R E S S ATI D A L RE V E R S E CH A R G E .. 15 Reverse Charge disciplina COMUNE .. 16 C O N TR AT TI E S C L U S I D A R E V E R S E C H AR G E .. 16 FORN I TUR A C ON PO SA I N OP ERA .. 16 CON TRA TTI DI NOL E G GI O.

3 17 R I M B O R S O P R I O R I T AR I O D E L C R E D I TO I V A .. 18 Reverse Charge NELLE CESSIONI IMMOBILIARI .. 19 pag. 3 PREMESSA Dal 1 gennaio 2015, il meccanismo dell inversione contabile, ai fini IVA, stato profondamente modificato dalla legge n. 190/2014 (Stabilit 2015), che con l introduzione della nuova , all , , del 633/1972, estende il Reverse Charge , gi utilizzato nel subappalto edile , anche ai contratti d appalto aventi ad oggetto determinate attivit normativamente individuate. In particolare, per quel che riguarda il settore delle costruzioni, il meccanismo del Reverse Charge si applica nelle seguenti ipotesi.

4 Appalto alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici1 subappalto prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese da subappaltatori, nei confronti delle imprese che svolgono l attivit di costruzione o ristrutturazione di immobili, ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore2 cessioni di fabbricati o loro porzioni, abitativi o strumentali, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione ad IVA3 Come noto, il regime di Reverse Charge costituisce un eccezione al principio di carattere generale, di cui all art.

5 17, comma 1, del 633/1972, secondo il quale il debitore dell IVA il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi (cfr. per il settore edile , la 37/E/2006). Da un punto di vista operativo, l inversione contabile comporta che il cessionario/committente tenuto all assolvimento dell imposta, diventando non solo debitore dell IVA relativa alla prestazione ricevuta dal cedente/prestatore, ma anche il soggetto obbligato al versamento del tributo. Tale meccanismo determina una variazione delle ordinarie modalit di fatturazione, relative all operazione effettuata dal cedente/prestatore nei confronti del cessionario/committente.

6 In particolare, in base all , comma 5, del 633/1972, il meccanismo opera nel modo seguente: o il cedente/prestatore emette fattura al cessionario/committente senza applicazione dell IVA, in osservanza delle disposizioni sulla fatturazione delle operazioni effettuate (artt. 21 e seguenti del 633/1972), indicando la norma che lo esenta dall applicazione dell imposta (per il settore edile , art. 17,comma 6, lett. a, a-bis, a-ter, del 633/1972); o il cessionario/committente integra la fattura ricevuta con l indicazione dell aliquota IVA e della relativa imposta dovuta, con i connessi obblighi formali di registrazione della stessa, da effettuare sia nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, entro il mese di ricevimento della fattura o, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento con riferimento al relativo mese (di cui all o 24 del 633/1972), sia in quello degli acquisti (di cui all' del citato 633/1972).

7 1 , comma 6, , 633/1972. 2 , comma 6, , 633/1972. 3 Art. 17, comma 6, , 633/1972. pag. 4 Inoltre, opportuno evidenziare che, in generale, la responsabilit per la corretta applicazione dell aliquota IVA (aliquote del 4%, 10% e 22% per il settore edilizio) grava su colui che esegue la cessione del bene o la prestazione del servizio, che tenuto al versamento dell'imposta all'Erario. In caso di applicazione del Reverse Charge , nello specifico, relativamente alle operazioni rese nel settore edile , l'onere di versamento trasferito dal cedente/prestatore (ad es.)

8 Subappaltatore) al cessionario/committente, ossia al soggetto a favore del quale viene resa la prestazione (ad es. appaltatore). Ci comporta che su quest'ultimo, essendo tenuto al versamento dell'imposta, ricada la responsabilit dell'individuazione della corretta aliquota IVA da applicare. Reverse Charge NEI CONTRATTI D APPALTO IL NUOVO regime In forza della nuova lett. a-ter), dell art. 17, , del 633/1972, il meccanismo IVA dell inversione contabile si estende anche alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, relativi ad edifici (rese in appalto e in subappalto).

9 SO G G E T TI I N TE R E S S AT I Dal punto di vista soggettivo, il nuovo dettato normativo non stabilisce limitazioni circa i destinatari delle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici. In merito, quindi, per l applicabilit del nuovo Reverse Charge , la prestazione pu essere resa nei confronti di qualsiasi soggetto passivo IVA, a prescindere dal fatto che quest ultimo eserciti un attivit nel settore edile . Tale orientamento trova conferma nella , laddove viene precisato che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il Reverse Charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile , ossia che svolgono un attivit economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attivit economiche ATECO 4.

10 A differenza di quanto previsto in ordine all applicazione del Reverse nel subappalto edile , per le nuove fattispecie, l inversione contabile si applica a prescindere dalla circostanza che queste siano rese: dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l attivit di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell appaltatore principale o di un altro subappaltatore; nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalit dei lavori. Si prescinde, inoltre, sia dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti, che dalla tipologia di attivit esercitata (ovverosia dal codice utilizzato per l esercizio dell attivit 5).


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