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Rivista dottrina e giurisprudenza commentata

La responsabilit degli enti ponte (e delle banche incor-poranti) per le pretese risarcito-rie nei confronti delle quattro banche (vantate dagli azionisti risolti , e non solo)Sido BonfattiISSN: 2279 9737 Estratto dal n. 11/2017 dottrina e giurisprudenzacommentataRivista direzione scientifica: filippo sartori, stefano ambrosini, sandro amorosino, filippo annunziata, sido bonfatti, francesco capriglione, alfonso castiello d antonio, paoloefisio corrias, fulvio cortese, matteo de poli, Raffaele di Raimo, aldo angelo dolmetta, alberto gallarati, ugo patroni griffi, bruno inzitari, marco Lamandini, Raffaele Lener, paola Lucantoni, alberto Lupoi, daniele maffeis, Luca mandrioli, Rainer masera, alessan-dro melchionda, elisabetta piras, maddalena Rabitti, giuseppe santoni, maddalena semeraro, antonella sciarrone alibrandi, francesco tesaurodirezione esecutiva: alberto gallarati, paola Lucantoni, Luca mandrioli, elisabetta piras, francesco Quar-ta, maddalena semerarocomitato editoriale.

La responsabilità degli “enti ponte” (e delle banche incor-poranti) per le pretese risarcito-rie nei confronti delle “quattro banche” (vantate dagli azionisti

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1 La responsabilit degli enti ponte (e delle banche incor-poranti) per le pretese risarcito-rie nei confronti delle quattro banche (vantate dagli azionisti risolti , e non solo)Sido BonfattiISSN: 2279 9737 Estratto dal n. 11/2017 dottrina e giurisprudenzacommentataRivista direzione scientifica: filippo sartori, stefano ambrosini, sandro amorosino, filippo annunziata, sido bonfatti, francesco capriglione, alfonso castiello d antonio, paoloefisio corrias, fulvio cortese, matteo de poli, Raffaele di Raimo, aldo angelo dolmetta, alberto gallarati, ugo patroni griffi, bruno inzitari, marco Lamandini, Raffaele Lener, paola Lucantoni, alberto Lupoi, daniele maffeis, Luca mandrioli, Rainer masera, alessan-dro melchionda, elisabetta piras, maddalena Rabitti, giuseppe santoni, maddalena semeraro, antonella sciarrone alibrandi, francesco tesaurodirezione esecutiva: alberto gallarati, paola Lucantoni, Luca mandrioli, elisabetta piras, francesco Quar-ta, maddalena semerarocomitato editoriale.

2 Francesco albertini, francesco autelitano, Jacopo crivellaro, stefano dapr , mas-simo mazzola, manila orlando, carlo mignone, edoardo Rulli, francesco scarf , stefania stancadottrina e giurisprudenzacommentataRivista SIDO BONFATTI 1 La responsabilit degli enti ponte (e delle banche incorporanti) per le pre-tese risarcitorie nei confronti delle quattro banche (vantate dagli azionisti risolti , e non solo) 1. Premessa. L emersione del problema della responsabilit finale per le obbligazioni risarcitorie delle banche fallite . Le decisioni in commento del Tribunale di Ferrara e del Tribunale di Milano af-frontano il tema della legittimazione passiva delle banche costituite in funzione di Enti-Ponte , nel contesto delle procedure di risoluzione delle Quattro Banche 1, con riguardo alle pretese risarcitorie vantate nei confronti di queste ulti-me dai rispettivi azionisti, per l asserita violazione delle disposizioni sull attivit di prestazione di servizi di investimento, al momento della vendita ai clienti di azioni proprie.

3 In realt l affermazione della responsabilit per le obbligazioni risarcitorie della specie non (pi ) rivolta agli Enti-Ponte , che hanno esaurito la loro funzione2, bens alle banche che li hanno (prima acquistati, e poi) incorporati. Come si dir in prosieguo, il tema costituisce soltanto la punta di un iceberg di dimensioni molto pi significative, in quanto emblematico di un fenomeno di carat-tere pi generale: la legittimazione passiva o meno degli Enti-Ponte per le passi-vit latenti (per lo meno, quelle di natura risarcitoria, per rimanere alla fattispecie in discussione) aventi titolo in atti o in fatti posti in essere (in epoca anche remota) dalle Quattro Banche . Le decisioni qui pubblicate riguardano talune delle Quattro Banche : non inve-stono invece le Due Banche (Venete)3, che pure sono state dichiarate fal-lite ed hanno comportato il trasferimento delle rispettive aziende (direttamente) ad un altra banca4: ma il problema inevitabilmente destinato ad emergere, anche se potrebbe ricevere una soluzione diversa (come preannunciato, per quel che si dir , dalla sentenza del Tribunale di Milano).

4 La sentenza del Tribunale di Napoli, che pure si pubblica, non affronta il tema sopra illustrato, ma si esprime sulla natura giuridica dell operazione che ha condot-to al trasferimento delle attivit e delle passivit di una delle Quattro Banche (la Cassa di Risparmio di Ferrara) al rispettivo Ente-Ponte , giungendo ad una con-clusione che potrebbe influenzare il segno della risposta alle domande circa la 1 Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca Popolare dell Etruria e del Lazio e Cassa di Risparmio di Ferrara. 2 V. il provvedimento della Banca d Italia (in veste di Autorit di Risoluzione) 30 giugno 2017, con il quale la stessa ha dichiarato ai sensi dell art. 44, comma 1, lett. a), del n. 180/2015 la cessazione della qualifica di Ente-Ponte di [Nuova Cassa di Risparmio di Chieti, Nuova Banca Popolare dell Etruria e del Lazio, Nuova Banca delle Marche] ovvero [Nuova Cassa di Risparmio di Ferrara], per avvenuta cessione a UBI Banca [ovvero a BPER Banca ].

5 3 Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca 4 Banca Intesa S. Paolo. Rivista DI DIRITTO BANCARIO | dottrina E giurisprudenza commentata 2 sussistenza ovvero la insussistenza della legittimazione passiva degli Enti Ponte per le responsabilit risarcitorie menzionate. L argomento si presenta complesso ed articolato, e prevedibilmente destinato a suscitare un acceso dibattito. In tale prospettiva si ritiene utile formulare alcune considerazioni preliminari, con riserva di eventuale approfondimento nell inevitabile prosieguo della discussione. 2. I salvataggi delle Banche in crisi. A far tempo dalla situazione di crisi nella quale si venuta a trovare la banca Cassa di Risparmio di Teramo ( BANCA TERCAS ) nulla pi stato come prima in Italia -, in materia di salvataggi di banche in crisi. Sino a quel momento la soluzione di gran lunga pi praticata era stata rappre-sentata da: (i) assoggettamento della banca in crisi alla procedura di Liquidazione Coatta Amministrativa (bancaria); (ii) immediata cessione dell azienda bancaria ad altro Istituto di credito (sulla base di una situazione patrimoniale di riferimento provvisoria, destinata ad essere consolidata a seguito di attivit accertative e valutative condotte d intesa tra pro-cedura di e banca cessionaria), con subentro (pressoch ) universale nelle attivit , passivit , e rapporti pendenti della banca assoggettata a.

6 (iii) intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ( il Fondo o ) a colmare lo sbilancio di cessione tra attivit cedute e (maggiori) passivi-t accollate con effetto liberatorio alla banca cessionaria, con apporti di entit progressiva sino alla ultimazione delle attivit funzionali alla predisposizione della situazione patrimoniale di trapasso definitiva5; (iv) liquidazione degli attivi residui della banca assoggettata a (prevalen-temente rappresentati dalle azioni di responsabilit verso gli ex esponenti azienda-li) per il soddisfacimento delle passivit (marginali) non trasferite alla banca ces-sionaria quali i costi della procedura di . A far tempo dal 2013, peraltro, tale soluzione non risulta pi praticabile, essen-do stato considerato il descritto intervento del alla stregua di un aiuto di Stato , come tale tendenzialmente vietato dalla normativa di settore comunitaria6.

7 La delicatissima situazione venutasi a creare con la dichiarazione di illegittimit dell apporto del per la soluzione della crisi di Banca Tercas (che seguendo la tecnica descritta aveva apportato l ammontare di euro 295 milioni a favore di Banca Popolare di Bari, che si era resa cessionaria dell azienda bancaria di Ter-cas) situazione delicatissima perch comportante l obbligo di Banca Popolare di Bari di restituire al l importo ricevuto, con la conseguente necessit di do-versi fare carico dello sbilancio di cessione dell azienda acquisita , fu risolta gra- 5 Di norma peraltro entro un importo massimo prefissato, trattandosi di modalit di inter-vento condizionata all accertamento del minor onere , per il , rispetto al rimborso dei depositi protetti (conti correnti, e depositi assimilati, sino all importo unitario i oggi-giorno di ,00 euro) e successivo realizzo degli attivi della banca assoggettata a 6 In argomento v.

8 INZITARI, BRRD, Bail in, risoluzione della banca in dissesto, condivi-sione concorsuale delle perdite ( n. 180 del 2015), in Dir. Fall., 2016, I, p. 629 SIDO BONFATTI 3 zie alla istituzione dello Schema Volontario del Fondo , costituito dal sistema bancario italiano (pressoch all unanimit ) con risorse private aggiuntive, rappre-sentate dalle stesse somme retrocesse da Banca Popolare di Bari, per un mo-mento ritornate nella disponibilit delle banche attraverso il cos ristora-to , ed immediatamente fatte affluire allo Schema Volontario 7. Nel frattempo (i) non pot essere portato a compimento il salvataggio della Cassa di Ri-sparmio di Ferrara, per la quale era gi stato posto in essere un intervento del nella forma della sottoscrizione di un aumento di capitale, che avrebbe consentito la ristrutturazione della banca ferrarese; e (ii) si era reso necessario fronteggiare le crisi di altre tre banche (la Banca del-le Marche; la Cassa di Risparmio di Chieti; la Banca Popolare dell Etruria e del La-zio), gi in Amministrazione Straordinaria, e prive di possibili intermediari bancari o finanziari interessati all acquisizione.

9 Le Quattro Banche in questione furono soggette alla nuova procedura di crisi bancaria rappresentata dalla risoluzione 8, e le relative aziende furono cedute a quattro banche neo-costituite (gli Enti-Ponte ), le quali poi vennero a loro volta ce-dute a due banche (la Ferrara alla Banca Popolare dell Emilia Romagna; le altre tre a UBI Banca), che le hanno recentemente incorporate. 3. La soluzione delle crisi delle Quattro Banche . Le decisioni del Tribunale di Milano e del Tribunale di Ferrara affrontano il pro-blema della responsabilit degli Enti-Ponte per le pretese risarcitorie nei confronti delle Quattro Banche 9 vantate da loro azionisti (o portatori di strumenti di capitale assimilati) per la violazione delle norme in materia di prestazione di servizi di investimento (in occasione dell acquisto delle azioni, o degli strumenti di capita-le , poi azzerati in conseguenza dell assoggettamento alla procedura di risoluzio-ne delle Quattro Banche stesse).

10 La soluzione della crisi delle Quattro Banche ha seguito questo schema: a) assoggettamento a risoluzione ; b) cessione dell azienda bancaria testuale: cfr. provvedimento 22 novem-bre 2015, punto 1, riprodotto dalla sentenza in commento di ciascuna banca ri-solta ad altrettante banche neo-costituite, in funzione di Enti-Ponte , con forma giuridica di societ per azioni, il cui capitale sociale stato sottoscritto dal Fondo di 7 Lo Schema Volontario sarebbe poi stato reintegrato con un primo apporto di 700,00 milioni di euro, poi rabboccato con ulteriori 95,0 milioni di euro, per favorire l intervento di Cr dit Agricole Cariparma (tuttora in corso) per l acquisizione delle Tre Casse (Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini, Cassa di Risparmio di S. Miniato), nell ambito di una operazione di intervento precoce della Autorit di Risoluzione, stan-te il sopravvenuto mancato rispetto da parte di queste Casse di Risparmio dei requisiti pa-trimoniali obbligatori secondo la disciplina di settore vigente.


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