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RUOLO, COMPITI e RESPONSABILITA’ DEL …

1 RUOLO, COMPITI e RESPONSABILITA DEL CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO civile Giornata di Studio organizzata dall Ordine dei Geologi della Regione Toscana Lucca, 21 giugno 2007* Il RUOLO. Il codice di procedura civile include il consulente tecnico tra gli organi giudi-ziari, e in particolare tra gli ausiliari del giudice (Cfr., Libro I, Titolo I, Capo III, e ss.). Diversamente, per , dal giudice, dal cancelliere e dall uffi-ciale giudiziario, la sua partecipazione al processo non istituzionale, necessa-ria e indefettibile, ma occasionale: il consulente tecnico diventa un attore protagonista, non protagonista o semplice figurante, a seconda del contesto del singolo processo civile in forza di un provvedimento giudiziale di conferi-mento di incarico (un ordinanza o un decreto a seconda dei contesti procedu-rali), la valutazione della cui necessit affidata unicamente al giudice.

1 RUOLO, COMPITI e RESPONSABILITA’ DEL CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO CIVILE Giornata di Studio organizzata dall’Ordine dei Geologi della Regione Toscana

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1 1 RUOLO, COMPITI e RESPONSABILITA DEL CONSULENTE TECNICO NEL PROCEDIMENTO civile Giornata di Studio organizzata dall Ordine dei Geologi della Regione Toscana Lucca, 21 giugno 2007* Il RUOLO. Il codice di procedura civile include il consulente tecnico tra gli organi giudi-ziari, e in particolare tra gli ausiliari del giudice (Cfr., Libro I, Titolo I, Capo III, e ss.). Diversamente, per , dal giudice, dal cancelliere e dall uffi-ciale giudiziario, la sua partecipazione al processo non istituzionale, necessa-ria e indefettibile, ma occasionale: il consulente tecnico diventa un attore protagonista, non protagonista o semplice figurante, a seconda del contesto del singolo processo civile in forza di un provvedimento giudiziale di conferi-mento di incarico (un ordinanza o un decreto a seconda dei contesti procedu-rali), la valutazione della cui necessit affidata unicamente al giudice.

2 Ove per chiamato a partecipare al processo, per assistere il giudice nel com-pimento di singoli atti o per tutto il processo, il consulente tecnico, che deve essere scelto di norma tra gli iscritti all albo dei consulenti istituito presso ogni tribunale della Repubblica e tenuto dal Presidente del tribunale, ha l obbligo1 * La relazione conserva volutamente lo stile colloquiale della trattazione orale svolta al con-vegno. In considerazione del fatto che essa destinata a lettori non giuristi, si cercato inoltre di usare uno stile quanto pi fruibile dai non addetti al lavoro e di non appesantirla con la trat-tazione di questioni di carattere teorico o dogmatico. E omesso, infine, ogni riferimento di ti-po bibliografico ed anche i rinvii ai precedenti giurisprudenziali, contenuti nel corpo della re-lazione o in nota, sono ridotti al minimo, con un richiamo alle principali decisioni della Corte di Cassazione.

3 1 Qualora invece la scelta ricada su un consulente non iscritto ad un albo di tribunale, questi, come risulta dall , libero di accettare l incarico. La differenza tra l una e l altra 2 di prestare il suo ufficio (cio la sua attivit a servizio della corretta ammini-strazione della giustizia), tranne che ricorra un giusto motivo di astensione, ed soggetto a ricusazione per gli stessi motivi per i quali pu essere ricusato il giudice2. Il provvedimento di conferimento dell incarico notificato al consulente a cu-ra del cancelliere e pu gi includere la formulazione del quesito da sottoporre al consulente. Sarebbe buona prassi anzi che il provvedimento di nomina gi contenesse il quesito, ma ci non sempre accade per motivi e ragioni varie, tra cui, a volte, la stessa necessit , per il giudice e le parti, di ricevere aiuto dal consulente nella formulazione tecnicamente corretta dello specifico quesito da sottoporgli.

4 All udienza di conferimento dell incarico, il consulente presta il giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidategli al solo scopo di far co-noscere la verit al giudice e fissa (o si riserva di fissare e comunicare) l inizio delle operazioni peritali, alle quali normalmente, secondo una prassi consoli-data, alla quale raramente si deroga, non partecipa il giudice. Delle indagini espletate il consulente redige processo verbale e, quando le operazioni sono compiute in assenza del giudice (v. e 195 ), relaziona per iscritto nel termine assegnatogli. Il ruolo del consulente tecnico quindi quello di un ausiliare del giudice, cio di chi, per singoli atti o per l intero processo, con la sua specifica competenza ipotesi assume rilevanza ai fini della configurabilit o meno del delitto di rifiuto di atti legal-mente dovuti.

5 2 Secondo consolidata giurisprudenza, l'art. 192, co. 2 , nel prevedere che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depo-sitato in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione, preclude definiti-vamente la possibilit di far valere successivamente la situazione di incompatibilit , con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non apportata deroga neanche nell'ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamen-te della situazione di incompatibilit , potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giu-stificano un provvedimento di sostituzione del consulente, instando affinch il giudice si av-valga dei poteri che gli conferisce in tal senso l'art. 196 cod. proc. civ. La valutazione operata al riguardo e' insindacabile in Cassazione se la motivazione e' immune da vizi logici (Cfr.)

6 , in termini Cass. civ. 8/4/1998, ; Cass. civ. 6/6/2002, ; Cass. civ. 17/2/2004, ). 3 tecnica, assiste ( siede accanto) il giudice, andandone ad integrare i saperi in materie specialistiche3. Nello svolgimento di tale ruolo il consulente partecipa all esercizio della fun-zione giudiziaria e deve pertanto assolvere ai suoi COMPITI nel rispetto dei principi di terziet e imparzialit che connotano detta funzione4. Ci garan-tito non solo dall estensione al consulente tecnico delle norme dettate per il giudice sull astensione e sulla ricusazione, dalla prestazione del giuramento, dalle responsabilit civili, penali e disciplinari nelle quali il consulente infe-dele pu incorrere, ma anche e soprattutto dalla necessit che il consulente svolga le indagini affidategli nel rispetto del principio del contraddittorio, che rappresenta il modo attraverso il quale si attua il controllo delle parti sull ope-rato del consulente.

7 Quando questi autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giu-dice, deve dare infatti comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo dell ini-zio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere ( o con forme equivalenti: fax, lettera raccomandata5), in modo che sia garantita la partecipazione delle parti (a mez-zo dei difensori e dei consulenti di parte) alle operazioni peritali; egli non pu ricevere scritti dalle parti diversi da quelli concernenti le osservazioni e le i-stanze consentite dall e in ogni caso deve comunicarne copia alle altre parti. La mancata comunicazione dell inizio delle operazioni peritali, con la conse-guente mancata partecipazione delle parti o di una di esse alle operazioni, co-stituisce, secondo pacifica giurisprudenza, causa di nullit relativa della con-sulenza che va eccepita dalla parte interessata, a pena di sanatoria, entro la prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, per tale inten-dendosi anche l'udienza di mero rinvio.

8 Non richiesta invece analoga comu-nicazione per ogni ulteriore attivit che il consulente tecnico ritenga di dover 3 L unico sapere non integrabile con l ausilio di un consulente tecnico quello legale, fatta eccezione per per la conoscenza della legge straniera, in relazione alla quale il giudice pu avvalersi di esperti o istituzioni specializzate (oltre che degli strumenti indicati nelle conven-zioni internazionali e di informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia). 4 Cfr. , in termini, fra le altre, Cass. civ. 22/7/2004, 5 Cfr., in termini, Cas. Civ. 5/4/2001, 4 compiere nel corso delle operazioni peritali, incombendo in tal caso sulle parti l onere di informarsi al fine di parteciparvi, oppure per i chiarimenti resi per iscritto quando non sia necessario procedere ad ulteriori indagini (v.)

9 Disp. att. e 194 ). In caso di declaratoria di nullit della consulenza, il consulente non ha diritto al compenso e al rimborso delle spese per l attivit espletata. La violazione del principio del contraddittorio pu costituire infine motivo di sostituzione del consulente (196 ) ed avere rilevanza disciplinare, penale e civile . 2. I COMPITI . Ma quali sono le attivit concretamente demandabili al consulente (cio i COMPITI )? La formula del giuramento sopra riprodotta, secondo la quale il consulente de-ve prestare la sua attivit al solo scopo di far conoscere al giudice la verit , e la collocazione stessa di buona parte della disciplina relativa al consulente tec-nico nell ambito delle norme del codice di rito dedicate all istruzione probato-ria, cio ai mezzi di dimostrazione della verit dei fatti posti dalle parti a fon-damento delle domande ed ai modi di loro assunzione nel processo, mostrano come la principale attivit del consulente abbia a che fare con la dimo-strazione della veridicit di fatti.

10 Accanto a questa attivit , su cui torner fra poco, ve n un altra, secondaria, che, nel contesto della disastrosa situazione della giustizia civile italiana, ha assunto un importanza sempre maggiore ed stata caricata, anche da noi giu-dici, di grandi attese, che quella conciliativa. Il codice di rito disciplinava sino a poco tempo fa tale attivit soltanto nell ambito dell esame contabile, che una particolare consulenza tecnica avente ad oggetto documenti e registri contabili, prevedendo che in tal caso il giudice potesse affidare al consulente l incarico di tentare la conciliazione delle parti. 6 Cfr., fra le altre, Cass. Civ. 7/4/2006, ; Cass. Civ. 17/3/2005, ; Cass. Civ. 2/3/2004, ; Cass. Civ., 3/1/2003, ; Cass. civ. 21/5/1997, ; Cass. civ.


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