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S.r.l. Trasferimento di quote di S.r.l. e intestazione ...

Di quote di intestazione fiduciariaCassazione Civile, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 5407 - Pres. Salm - Est. Lamorgese - Del Core(conf.) - c. - San Marino Investimenti - Societ di capitali - Societ a responsabilit limitata - Trasferimento quota sociale - Libert delle forme(Cod. civ. art. 2470)In tema di Trasferimento di quote di vige il principio di libert delle forme. Tale Trasferimento valido edefficaceinter partesindipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci (e ora dal suo deposito nel regi-stro delle imprese, a seguito dell abolizione del libro dei soci disposta dal n. 185/2008, conv. con L. n. 2/2009), la quale invece necessaria unicamente affinch il Trasferimento sia efficace anche nei con-fronti della societ e dei terzi(massima non ufficiale).

S.r.l. Trasferimento di quote di S.r.l. e intestazione fiduciaria Cassazione Civile, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 5407 - Pres. Salmè - Est. Lamorgese - P.M. Del Core

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1 Di quote di intestazione fiduciariaCassazione Civile, Sez. I, 7 marzo 2014, n. 5407 - Pres. Salm - Est. Lamorgese - Del Core(conf.) - c. - San Marino Investimenti - Societ di capitali - Societ a responsabilit limitata - Trasferimento quota sociale - Libert delle forme(Cod. civ. art. 2470)In tema di Trasferimento di quote di vige il principio di libert delle forme. Tale Trasferimento valido edefficaceinter partesindipendentemente dalla sua iscrizione nel libro dei soci (e ora dal suo deposito nel regi-stro delle imprese, a seguito dell abolizione del libro dei soci disposta dal n. 185/2008, conv. con L. n. 2/2009), la quale invece necessaria unicamente affinch il Trasferimento sia efficace anche nei con-fronti della societ e dei terzi(massima non ufficiale).

2 Societ - Societ di capitali - Societ a responsabilit limitata - Trasferimento da parte del fiduciante di quota sociale in-testata a societ fiduciaria - Nullit per frode alla legge e per frode ai creditori o ai terzi - Insussistenza(Cod. civ. art. 1344)L operazione mediante la quale una quota di intestata fiduciariamente viene ceduta dal fiduciante a ter-zi, lasciando invariata l intestazione formale della stessa (nel registro imprese) in capo alla medesima societ fiduciaria, non pu considerarsi di per s nulla n per frode alla legge, n per frode ai creditori o ai terzi(mas-sima non ufficiale)LaCorte(omissis). Nel primo motivo, il ricorrente, deducendo violazio-ne e falsa applicazione di legge nonch vizio di motiva-zione, censura la sentenza impugnata che aveva respintola tesi, da esso avanzata, secondo cui i requisiti formaliprevisti dal previgente art.

3 2479 (ora art. ), dovrebbero intendersi come condizione di validit delle cessioni effettuate dal de cuius (in particolare, con riferimento alla necessit che lasottoscrizione della scrittura privata sia autenticata exL. n. 310 del 1993). Il motivo corte bolognese si attenuta al principio, costante-mente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, alquale si deve dare continuit , secondo cui il trasferi-mento della quota della societ a responsabilit limitata valido ed efficace inter partes indipendentemente dal-la sua iscrizione nel libro dei soci (e ora dal suo depositonel registro delle imprese, a seguito dell abolizione dellibro dei soci disposta dal n.)

4 185 del 2008, mod. dalla L. n. 2 del 2009), la quale invece ne-cessaria unicamente affinch il Trasferimento sia efficaceanche nei confronti della societ e dei terzi, e ci in vir-t del principio di libert delle forme che consente det-to Trasferimento , in mancanza di una contraria disposi-zione dell atto costitutivo, oltre che per successionemortis causa, anche per atto tra vivi, senza necessit diforma scritta ad substantiam o ad probationem (v. 3419/1981, n. 3556/2003, n. 10121 e 19161/2007, , n. 23203/2013). L attore non ha agito (co-me si vedr ) in qualit di terzo e nemmeno pu dedurrea fondamento della pretesa azionata la violazione del-l art.

5 2193 , che prevede l inopponibilit ai terzi deisoli fatti la cui iscrizione sia prevista dalla legge comeobbligatoria, non essendo tale il Trasferimento delle par-tecipazioni societarie la cui validit , come si detto,prescinde dall iscrizione nel registro delle Il profilo concernente il vizio di motivazione inammissibile, non solo, perch manca un momento disintesi autonomo e adeguato al vizio di cui all art. , n. 5, essendo applicabile ratione temporis l bis , ma anche perch oggetto della censura un errore che si imputa al giudice di merito nell inter-pretazione di una norma di diritto, cio un vizio chenon denunciabile con il mezzo di cui all art.

6 , n. 5, ma solo come violazione di legge (art. , n. 3). Il secondo motivo censura la sentenza impugnata,cui addebita la violazione e falsa applicazione degli , 2704 e 2193 , nonch vizio di motivazione,per il rigetto della tesi secondo cui, essendo erede legit-timario, egli sarebbe terzo rispetto al de cuius, con laGiurisprudenzaDiritto societarioLe Societ 3/2015333 Accinni, Cartolano a Associati Accinni, Cartolano e Associati - Copyright Wolters Kluwer Italia che gli atti dispositivi a titolo oneroso ope-rati in vita da quest ultimo con scritture private non au-tenticate non gli sarebbero opponibili, in quanto noniscritti nel registro delle imprese e privi di data certaanteriore all apertura della illustrazione del motivo il ricorrente osserva cheavrebbe errato la sentenza impugnata nel ritenere che,per essere considerato terzo, egli avrebbe dovuto eserci-tare vittoriosamente un azione di riduzione per lesionedella legittima.

7 Osserva, al contrario, che tale azione po-trebbe avere ad oggetto solo disposizioni testamentarie(ma qui si trattava di successione ab intestato) e atti atitolo gratuito (qui si trattava di atti a titolo oneroso),sicch l unico modo per fare valere i propri diritti di le-gittima sulle partecipazioni sociali era contestarne la va-lidit ed efficacia e dedurne l inopponibilit nei suoiconfronti (come aveva fatto).I controricorrenti hanno obiettato che, avendo chiestol acquisizione delle quote societarie all asse ereditario,cio la ricostituzione della massa in conseguenza dell ac-certata invalidit o inefficacia delle cessioni, ai fini del-la loro successiva divisione, l attore avrebbe agito comeerede legittimo (e non quale legittimario, non avendodedotto la lesione della legittima)

8 Per fare valere un di-ritto compreso nel patrimonio del de cuius, onde si eravenuto a trovare nella medesima posizione del dantecausa e non poteva essere considerato Il motivo erede che agisce per lo scioglimento della comunione,al fine di ricostruire il patrimonio ereditario e ristabilirel uguaglianza tra i coeredi, subentra nella posizione delde cuius, mentre assume la qualit di terzo se proponeazione di riduzione a tutela della intangibilit della quo-ta di riserva (Cass. n. 7134/2001, n. 2093/2000), nelqual caso la lesione di detta quota assurge a causa pe-tendidiquell azione (Cass. n. 24134/2009). Tanto pre-messo, conforme a diritto la decisione impugnata cheha ritenuto che l attore abbia agito in qualit di erede enon di terzo, sia perch (nel giudizio di merito) eglinon ha dedotto la lesione della legittima n ha propostol azione di riduzione, sia perch egli stesso ha ammessoche detta azione potrebbe essere esercitata dall erede le-gittimario solo rispetto a disposizioni testamentarie lesi-ve e a donazioni (anche indirette)

9 , non gi rispetto adatti a titolo oneroso di cui non dedotta la simulazione,come nella Il profilo della censura concernente il vizio di mo-tivazione inammissibile per le ragioni esposte al prece-dente p. Il terzo motivo censura la sentenza impugnata, cuiaddebita la violazione e falsa applicazione degli , 1325, 1343, 1345, 1346, 1372 e 2479 , non-ch vizio di motivazione, per avere respinto la tesi dellamancanza di causa dell atto di cessione di quote societa-rie che, in quanto insuscettibile di iscrizione nel registrodelle imprese e nel libro dei soci, sarebbe inidoneo aprodurre effetti nei confronti della societ e dei terzi e aconsentire all acquirente di esercitare i diritti socialiconnessi alla titolarit delle Il motivo ripropone la tesi della radicale invalidit delle cessioni per mancanza del gi ricordato requisitoformale dell autenticazione delle sottoscrizioni appostesulle scritture.

10 La causa concreta del contratto, vale adire la sintesi degli interessi che esso concretamentediretto a realizzare, quale funzione individuale della sin-gola e specifica negoziazione, sarebbe frustrato, in so-stanza, perch inidoneo a consentire alle societ cessio-narie l esercizio dei diritti connessi alle motivo infondato, non sussistendo la dedotta viola-zione di si gi detto, il contratto era valido ed efficaceinter partes (posto che gli adempimenti pubblicitarinon incidono sull elemento causale, ma servono a ga-rantire la conoscibilit del Trasferimento alla societ eai terzi) e il suo scopo pratico, meritevole di tutela, stato ravvisato dalla corte del merito, con valutazionelogicamente motivata e, quindi, incensurabile in questasede, nel carattere sinallagmatico di quelle cessioni cherappresentavano una forma di datio in solutum utilizza-ta per l estinzione parziale di un preesistente debito Il profilo della censura concernente il vizio di mo-tivazione inammissibile sia perch sprovvisto di unmomento di sintesi, sia perch prospetta una valutazio-ne delle questioni di fatto e di diritto in senso difformeda quella operata dai giudici di merito.


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