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SCHEDA SINTETICA L 68 1999 - uicmantova.it

1 SCHEDA SINTETICA legge 12 marzo 1999 , n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" SCOPO E OBIETTIVO La legge 68/ 1999 promuove l integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini. La nuova normativa ha modificato in maniera radicale il collocamento lavorativo delle persone con disabilit , trasformandolo da obbligatorio (secondo quanto previsto dalla precedente legge 482/1968) in mirato. Scopo principale della legge quello di incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro per i lavoratori disabili e di agevolarne l inserimento lavorativo, perseguendo l obiettivo di considerare le persone disabili come persone diversamente abili, dotate, dunque, di capacit differenti e non completamente prive di abilit.

1 SCHEDA SINTETICA Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" SCOPO E OBIETTIVO La Legge 68/1999 promuove l’integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro

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1 1 SCHEDA SINTETICA legge 12 marzo 1999 , n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" SCOPO E OBIETTIVO La legge 68/ 1999 promuove l integrazione delle persone disabili nel mercato del lavoro attraverso azioni di sostegno e di collocamento mirato, con strumenti di inserimento personalizzato, tenendo conto delle particolari esigenze di questa categoria di cittadini. La nuova normativa ha modificato in maniera radicale il collocamento lavorativo delle persone con disabilit , trasformandolo da obbligatorio (secondo quanto previsto dalla precedente legge 482/1968) in mirato. Scopo principale della legge quello di incentivare la crescita della specifica domanda di lavoro per i lavoratori disabili e di agevolarne l inserimento lavorativo, perseguendo l obiettivo di considerare le persone disabili come persone diversamente abili, dotate, dunque, di capacit differenti e non completamente prive di abilit.

2 SOGGETTI DESTINATARI La legge n. 68 del 1999 si rivolge alle seguenti categorie di lavoratori e ai datori di lavoro: a) alle persone in et lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacit lavorativa superiore al 45 per cento, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidit civile in conformit alla tabella indicativa delle percentuali di invalidit per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanit sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanit ; b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidit superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.

3 382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni; d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con 2 minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La legge specifica, altres , che s intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecit assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordit dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

4 Sono destinatari della normativa, altres , i datori di lavoro pubblici e privati, anche non imprenditori, nonch i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidariet sociale, dell assistenza e della riabilitazione. In particolare sono stabilite delle quote definite di riserva a favore dei disabili, che il datore di lavoro tenuto a rispettare: a) per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, vi l obbligo di assumere un lavoratore disabile in caso di nuove assunzioni; b) per i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti vi l obbligo di avere alle proprie dipendenze due lavoratori disabili; c) per i datori di lavoro che occupano oltre 50 dipendenti vi l obbligo di avere alle proprie dipendenze disabili in misura del 7% dei lavoratori occupati, oltre ad una ulteriore quota dell 1%, con riferimento a soggetti non pi tutelati dalla nuova normativa, aliquota prevista in via transitoria in attesa di una specifica disciplina organica relativa all avviamento di tali soggetti.

5 Complessivamente pertanto l aliquota di riserva pari all 8%. Si noti che per i datori di lavoro che occupano da 51 a 150 dipendenti, la menzionata aliquota dell 1% e ridotta ad una unit . Con riguardo ai partiti politici, alle organizzazioni sindacali, nonch alle organizzazioni che senza scopo di lucro operano nel campo della solidariet sociale, dell assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva computata esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e solo in caso di nuove 3 assunzioni. A tal proposito l art. 2, comma 5 e 6, 333/2000, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla norma in parola. BENEFICI Le principali misure a favore delle persone disabili in et lavorativa sono le seguenti: sono previste quote di assunzione obbligatorie per le aziende sia pubbliche sia private, scaglionate secondo il numero di addetti.

6 Il sistema prevede, inoltre, il monitoraggio dell adempimento delle quote obbligatorie in caso di peggioramento della disabilit o di rinuncia del lavoratore disabile; creazione di strutture tecniche regionali e provinciali di supporto per valutare le capacit lavorative dei disabili e le loro possibilit di inserimento nel contesto lavorativo; l iscrizione delle persone disabili che siano disoccupate ed aspirino a un occupazione conforme alle proprie capacit lavorative in un apposito elenco speciale; sgravi fiscali per le aziende che assumono persone disabili e la possibilit per le aziende di firmare convenzioni con i servizi pubblici per il collocamento mirato dei disabili; istituzione di Fondi Regionali per interventi a favore dell occupabilit di persone disabili.

7 Questi Fondi sono finanziati dalle sanzioni amministrative e dai contributi dei datori di lavoro previsti per legge e dovrebbero ridurre i contributi d imposta per strutture che supportano attivamente l integrazione dei disabili; attivazione di servizi di supporto e misure di accompagnamento per i disabili sul luogo di lavoro; predisposizione di interventi formativi per l inserimento lavorativo dei disabili. REQUISITI PER ACCEDERE AI BENEFICI I soggetti disabili che intendono avvalersi della normativa sul collocamento obbligatorio devono iscriversi in un apposito elenco tenuto dagli uffici competenti . E necessario, a tale scopo che vengano prima accertate le condizioni di disabilit del soggetto. Gli accertamenti sono, infatti, effettuati dalle Commissioni Mediche presso le ASL di cui all art.

8 4, L. 5 febbraio 1992, n. 104 , secondo i criteri che sono stati fissati con il atto di indirizzo e coordinamento di cui al 13 gennaio 2000. Con riferimento all inabilit relativa agli invalidi del lavoro, l accertamento effettuato direttamente dall INAIL, mentre l accertamento sanitario relativo agli invalidi di guerra, agli invalidi civili di guerra ed agli invalidi per servizio, continuer ad essere effettuato ai sensi della normativa contenuta nel in materia di pensioni di guerra. Il centro per l impiego 4 competente annota in una apposita SCHEDA le capacit lavorative, le abilit , le competenze e le inclinazioni, nonch la natura e il grado della minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

9 Presso gli uffici competenti si former un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono pubblici I datori di lavoro pubblici e privati soggetti alla nuova disciplina sono tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva nonch i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili. I prospetti cos inviati dai datori di lavoro saranno liberamente consultabili in appositi spazi aperti al pubblico. Da rilevare che il prospetto in parola deve intendersi come richiesta di avviamento di disabili da parte del datore di lavoro. La norma innovativa poich , nella vigenza della L.

10 482/1968, era prevista la necessit di una richiesta di avviamento specifica da inserirsi in detto prospetto, il cui invio era imposto periodicamente al datore di lavoro; in assenza di tale specifica richiesta, infatti, non potevano essere effettuati gli avviamenti obbligatori, ma potevano essere solamente irrogate le sanzioni previste dalla legge . Qualora non sia possibile avviare presso l azienda lavoratori con la qualifica richiesta, gli Uffici competenti, avvieranno lavoratori con qualifiche simili, in funzione della graduatoria e previo addestramento. I lavoratori disabili psichici sono avviati su richiesta nominativa attraverso convenzioni. Tali convenzioni possono contemplare varie agevolazioni, tra cui oltre la facolt di scelta nominativa anche lo svolgimento di tirocini con finalit formative e di orientamento, l assunzione con contratto a termine e lo svolgimento di periodi di prova pi ampi di quelli previsti dai contratti collettivi.


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