Transcription of SENATO DELLA REPUBBLICA
1 BOZZE DI STAMPA13 maggio 2021N. 1 ANNESSOSENATO DELLA REPUBBLICAXVIII LEGISLATURAC onversione in legge del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44,recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia daCOVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, digiustizia e di concorsi pubblici (2167)PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALEQP1 CiampolilloIl SENATO , premesso che: il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessit ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittiveesistenti ed introducendo taluni obblighi. Le norme contenute nel DL n. 44 postulano che siano rilasciate dalGoverno, a ciascun Senatore, esaustive fonti preventive informative sulla sus-sistenza effettiva dell'emergenza epidemiologica idonee a porlo in condizio-ne di manifestare adeguatamente la sua volont al momento del voto su cia-scuno degli articoli.
2 In assenza dell'informazione sullo stato reale DELLA situa-zione epidemiologica e sulle sue ricadute sul Sistema Sanitario Nazionale, lavolont del sottoscritto e di tutti i senatori, si dispiega senza alcuna effetti-va cognizione di causa. L'omissione informativa con riferimento agli asseritifondamenti medico scientifici dell'intero provvedimento legislativo, da va-lutarsi comportamento arbitrario che non ha determinato una mera violazioneregolamentare, ma che ha inciso in maniera determinante e conclusiva sullapiena capacit e possibilit di rappresentanza di tutti i Senatori. Deve essere 2 garantita la facolt di poter valutare, nel merito, il contenuto del fondamen-to del presupposto delle norme contenute nel DL. L'intero contenuto del DLsi pone in contrasto con l' Cost. in sinergia con l'art. 67 Cost. in quantol'assenza di informazione sui presupposti sanitario-scientifici del medesimo,si risolve nello svuotamento DELLA concreta rappresentanza DELLA Nazione pre-vista in capo ad ogni Senatore e, conseguentemente, del possibile eserciziodella sovranit popolare.
3 In tema di vincoli orari, l'ultima previsione di divieto di circolazione(dalle 22:00 alle 5:00 del mattino seguente) albergava nel in vigorein materia COVID, scaduto il 6 Aprile 2021, ma non dato di rinvenire alcunprecetto assistito da sanzione nel testo dell'articolo, in cui si evince soltantouna serie di rinvii, caratterizzati da indeterminatezza assoluta, quale sarebbequello al "provvedimento" adottato in data 02 Marzo 2021 (per definizione,"provvedimento" pu essere anche una sentenza, una circolare o un atto am-ministrativo, tutti emessi il 2 Marzo 2021); questo rinvio si scontra con il prin-cipio irrinunciabile DELLA certezza del diritto, soprattutto se attraverso il rinviosi vuol far derivare una serie di conseguenze sanzionatorie in capo al cittadino. Dalla Relazione al Disegno di Legge si apprende che detto "Provve-dimento" sarebbe in realt il del 2 Marzo 2021, atto la cui naturanon consente di imporre alcuna restrizione alle libert fondamentali, come haavuto ripetutamente modo di precisare la giurisprudenza in modo pressoch unanime; dei precetti in esso contenuti si sarebbe dovuto procedere con l'in-tegrale trascrizione nel testo di legge per far si di poterli imporre, rendendoliperfettamente conoscibili ( ed intelligibili ) al cittadino.
4 Peraltro, si rappresenta che un rinvio ad una norma non pi in vigore( il DPCM scaduto il 6 Aprile 2021) non in grado di produrre alcun effetto;per conseguenza, sussiste incostituzionalit per eccessiva indeterminatezzadella norma in violazione dell'art. 25 c. 2 Costituzione contenente rinvio adun non ben precisato provvedimento, identificato solo in sede di conversionein un DPCM ormai improduttivo di effetti. La proposta del Governo italiano di introdurre l'obbligo di vaccina-zione per il personale sanitario si pone in contrasto con la Risoluzione 2361/21dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, cos come recentemen-te confermato dal Segretario Generale Marija Pejcinovic Buric.; la predet-ta Risoluzione (approvata a larga maggioranza dai rappresentanti degli StatiContraenti), prevede che sia vietato in qualsiasi circostanza l'obbligo di im-porre la vaccinazione (" garantire che i cittadini siano informati che lavaccinazione NON obbligatoria e che nessuno pu essere politicamente,socialmente in alcun modo sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se nondesidera farlo da solo;") cos come qualsiasi forma di discriminazione fondatasul rifiuto di sottoporsi alla somministrazione di vaccini (" garantire chenessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibilirischi per la salute o per non voler essere vaccinato;").
5 Inoltre, la proposta 3 DELLA Commissione Europea - in via di adozione - di introdurre un certificatocon il quale vincolare gli Stati Membri al riconoscimento di una certificazio-ne attestante l'avvenuta somministrazione del vaccino per la prevenzione deipossibili sintomi effetto del contagio da SARS-CoV-2 espressamente escludeche tale certificazione possa essere utilizzata per finalit discriminatorie ( 26 " necessario prevenire la discriminazione nei confrontidelle persone che non sono vaccinate, ad esempio per motivi medici, perch non fanno parte del gruppo target per il quale il vaccino attualmente rac-comandato, o perch non hanno ancora avuto l'opportunit o hanno sceltodi non farlo."). Nel contesto del quadro normativo sovranazionale evidenziato, non quindi consentito ad uno Stato Contraente di adottare un atto legislativo incui si prevedano conseguenze pregiudizievoli per gli operatori sanitari cherifiutino la vaccinazione; rifiuto ancor pi legittimo se si considera che tuttii vaccini attualmente disponibili nel territorio dell'Unione Europea sono sta-ti approvati con il metodo dell'autorizzazione condizionata ( Articolo 14 Pa-ragrafo 7 del Regolamento UE 726/2004), che prevede la deroga ai comunistandard prudenziali per quanto concerne le sperimentazioni, i cui termini -per taluni dei prodotti attualmente disponibili - scadono addirittura nel 2023.
6 L'articolo 4 presenta profili di criticit costituzionale per mancato ri-spetto DELLA Risoluzione 2361/21 (e dei principi di non discriminazione in essacontenuti che hanno orientato la Commissione Europea nel redigere il testodella proposta sul Certificato Verde di prossima adozione) in ordine al possi-bile contrasto con l'Articolo 10 Comma 1 DELLA Costituzione, sotto un dupliceprofilo: il primo aspetto, che in nessun modo sia possibile introdurre nell'Or-dinamento giuridico italiano l'obbligo vaccinale per quanto concerne il virusSars COv 2, poich "l'Ordinamento si conforma alle norme del diritto inter-nazionale generalmente riconosciute"; tra queste vi senz'altro il Trattato isti-tutivo del Consiglio D'Europa e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uo-mo ( di cui la Risoluzione 2361/21 ne diritto derivato) cosi come i Trattatiche regolano il funzionamento dell'Unione Europea, ed il cui "diritto deriva-to" sull'argomento - in via di approvazione - sembra anch'esso escludere nellamaniera pi categorica ogni possibile ipotesi di obbligatoriet.
7 Il secondo aspetto, escluso categoricamente ogni obbligo vaccinale equalsiasi testo normativo la cui finalit fosse quella di introdurlo, anche indi-rettamente, riguarda invece la possibilit che il datore di lavoro - ad esclusivatutela del lavoratore e mai per ragioni sanzionatorie - inibisca al sanitario cherifiuti la somministrazione del vaccino il contatto con pazienti contagiati dalvirus, assegnandolo ad altre mansioni. Lo spostamento a diverse mansioni trae origine dalla necessit di tu-telare il lavoratore, costui non deve in alcun modo subirne pregiudizio, quale evidentemente quello derivante dalla riduzione salariale; legittimare un si- 4 mile approccio significa ammettere che lo spostamento non vuole tutelare illavoratore ma si fonda su ragioni punitive, basate su di una discriminazionenei confronti del sanitario che decide di non vaccinarsi. La Risoluzione 2361/21, al Paragrafo garantisce che nessunosia discriminato per non aver fatto il vaccino; nel momento in cui - fermo illegittimo diritto del datore di adibire il lavoratore ad altra mansione - il sani-tario si vede decurtata o azzerata la propria retribuzione in ragione del rifiutoalla somministrazione ci troviamo di fronte ad una vera e propria discrimina-zione, vietata da diritto derivato di un Trattato a cui l'Italia ha aderito, e cheai sensi dell'Articolo 10 Comma 1 Costituzione obbligata a rispettare.
8 Il DL n. 44 si risolve nel mancato rispetto dell'Articolo dellaCostituzione, laddove esso preveda la riduzione o l'azzeramento DELLA retribu-zione in ragione del rifiuto (legittimo) di ricevere l'inoculazione del vaccino,per contrasto con il Paragrafo DELLA Risoluzione 2361/21 del ConsiglioD'Europa. Delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del SENATO , di nonprocedere all'esame del n. 2167 di conversione del Decreto Legge