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Sent. n. 189 /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME …

1 Sent. n. 189 /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA corte DEI conti sezione giurisdizionale PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: dott. Guido CARLINO Presidente dott. Gennaro DI CECILIA Giudice Giuseppina MIGNEMI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilit , iscritto al n 29890 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della corte dei conti nei confronti di: Ing. Roberto Sardi ( SRDRRT29E13C957A), residente in via Mangesa n. 13 - 31015 Conegliano (TV), rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv.

1 Sent. n. 189 /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati:

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1 1 Sent. n. 189 /2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA corte DEI conti sezione giurisdizionale PER IL VENETO composta dai seguenti magistrati: dott. Guido CARLINO Presidente dott. Gennaro DI CECILIA Giudice Giuseppina MIGNEMI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di responsabilit , iscritto al n 29890 del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale per il Veneto della corte dei conti nei confronti di: Ing. Roberto Sardi ( SRDRRT29E13C957A), residente in via Mangesa n. 13 - 31015 Conegliano (TV), rappresentato e difeso giusta procura in calce al presente atto dall'avv.

2 Bruno Barel ( BRLBRN52D19M089Z) e dall'avv. Stefania Stefan ( STFSFN71H42M089S), entrambi del Foro di Treviso, i quali dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Acerboni ( CRBFNC68T20Z133U) in Mestre-Venezia, Via Torino n. 125, che chiedono di ricevere le comunicazioni via fax al numero 0438/402221 e/o al numero 041/2604600 e/o via pec ai seguenti indirizzi: studiolegaleacerboni@legalmaillt, e, nella loro qualit di procuratori ut supra; VISTO il ricorso in riassunzione della Procura Regionale, depositato in sezione il 2 24/10/2014; VISTI ed ESAMINATI gli atti e i documenti del processo; CHIAMATA la causa nella pubblica udienza del 17 giugno 2015, celebrata con l assistenza del segretario Paola Franchini, nella quale sono stati sentiti il relatore, Consigliere Gennaro Di Cecilia, nonch il rappresentante del Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dott.

3 Giancarlo Di Maio e l Avv. Emilio Caucci, su delega scritta dell Avv. Bruno Barel depositata in udienza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con l atto di riassunzione indicato in epigrafe, ritualmente consegnato per la notifica il 27 ottobre 2015, poi avventa il 29 ottobre 2015, la Procura Regionale ha riassunto, ai sensi dell art. 125 delle disp. att. , nei confronti dell'ing. SARDI Roberto, il giudizio originariamente introdotto con atto di citazione notificato il 2/6/2001, in esso integralmente richiamato, col quale veniva convenuto dal Comune di Conegliano (TV) dinanzi all , Tribunale di Treviso sezione distaccata di Conegliano unitamente ed in solido con l impresa edile Fellet Guido di Poles Maria , per sentirlo condannare al pagamento della somma . ,29 oltre accessori di legge a titolo di danno causato al Comune di Conegliano e determinato nella sentenza emessa dal citato Tribunale n.

4 4 dell 8/1/2008, o comunque, a quelle maggiori o minori somme che risulteranno dovute, oltre interessi e spese di giudizio. con le avvertenze di rito e le pi ampie riserve di diritti di azione, deduzione e produzione. La posizione assunta da parte attrice. La Procura ha riferito come la vicenda traeva origine dalla nota prot. n. 34465 del 7/8/2013, pervenuta il 21/8/2013, contenente esposto-denuncia del Segretario Generale e Dirigente dell Area Amministrazione Generale del predetto Comune che esponeva fatti 3 costituenti notizia di danno ritenuti rilevanti ai fini della responsabilit amministrativa (doc. 1 all. fasc. Procura). Ha dedotto, inoltre, di voler proseguire l originario giudizio civile - fatto salvo il diverso avviso della sezione in ordine all applicabilit dell art. 59 L. n. 69/2009 ai giudizi di responsabilit demandati alla giurisdizione della corte dei conti - con cui l odierno convenuto era stato chiamato innanzi al giudice civile per rispondere in solido con l impresa appaltatrice menzionata, ai sensi dell art.

5 1669 - dei danni conseguenti ai vizi e difetti nella costruzione, progettazione e direzione dei lavori, del fabbricato di tipo condominiale di n. 15 appartamenti, sito in Conegliano via dei Ciliegiai, regolarmente collaudato, divenuto di propriet comunale ex lege ( Veneto n. 10 del 9/3/1995), in quanto patrimonio del disciolto comunale, ente morale istituito con 18/3/1928. Il , nel ricostruire i fatti rilevanti che caratterizzavano la vicenda e avvalendosi della memoria illustrativa depositata in giudizio il 28/5 /2015 , ha precisato che, con atto di citazione del 2/6/2001, l ente locale aveva richiesto la condanna in solido dei convenuti a rifonderlo degli esborsi sostenuti per spese tecniche e legali derivanti dall azione giudiziale rivoltagli dagli assegnatari degli alloggi di detto fabbricato (ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.)

6 696 ). A detto procedimento di istruzione o verifica anteriore alla causa civile seguiva il giudizio di merito promosso nei confronti di detto con atto di citazione datato 11/3/1996, notificato il 23/3/1996, fondato sugli asseriti inadempimenti e vizi lamentati riconducibili alla condotta dell impresa e del progettista-direttore dei lavori nella costruzione dell immobile descritto. Giudizio che si concludeva con dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice Istruttore per l'avvenuta conciliazione della lite fra gli assegnatari degli immobili e 4 il Comune di Conegliano in forza di accordo transattivo con il quale veniva riconosciuta una riduzione del 15% del prezzo finale degli immobili per i vizi accertati e l'accollo al Comune convenuto di una parte della spesa da sostenere. Il Tribunale adito, con sentenza conclusiva del giudizio n.

7 4 dell 8/1/2008, condannava detti convenuti a pagare in solido, al Comune di Conegliano, la complessiva somma di . ,29, oltre interessi e spese di giudizio. Avverso tale statuizione il Sardi proponeva appello, in data 23/2/2009, deducendo, in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario nei propri confronti, essendo, la controversia da devolvere alla giurisdizione alla corte dei conti . La corte d Appello adita, con sentenza n. 1451 dell 8/5/2013, depositata il 18/06/2013, in accoglimento dell interposto appello, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere la controversia devoluta alla giurisdizione della corte dei conti . Al riguardo, la Procura ha ritenuto applicabile, nella fattispecie, il recente regime legale contenuto nell art. 59 della legge n. 69/2009 che nello stabilire, con riferimento alle sentenze dichiarative del difetto di giurisdizione, che il giudice adito, laddove lo dichiari, indichi il giudice nazionale munito della giurisdizione, consente di riproporre la domanda dinanzi al giudice ivi indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia che nega la giurisdizione, evitando, per l effetto, l estinzione del processo e salvaguardando la conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell originaria domanda proposta.

8 Tanto, operando il termine, per il passaggio in giudicato, di un anno e 45 giorni dalla data di pubblicazione, avvenuta il 18/6/2013, della sentenza della corte d'Appello di Venezia n. 1451/2013, in assenza di notifica, atteso che il termine pi breve di sei mesi, previsto dall'art. 46, co. 17, della L. 18/6/2009 n. 69, ai sensi del successivo art. 58, non 5 si applica ai giudizi -come quello in questione- instaurati prima dell'entrata in vigore della predetta legge (4/7/2009). Ci , pur non negando, lealmente, la sostanziale diversit delle parti attrici nel giudizio civile e in quello di specie amministrativo di danno, che prosegue con una disciplina del diritto oggetto della controversia in parte mutata rispetto alla fase innanzi al e che quest ultimo non stato preceduto da modi e forme previste per la fase istruttoria pre-processuale, tipici di detta sede processuale contabile che ne condiziona il relativo sviluppo, in termini di raccolta delle prove, in corso di causa.

9 A conforto della decisione e offrendo diverse ed alternative chiavi di lettura in riferimento all applicabilit dell illustrato istituto giuridico di trasferimento del giudizio ad altro Ordine giurisdizionale , integralmente o parzialmente, anche nel senso della limitazione unicamente ad alcune tipologie di giudizi celebrati innanzi alla corte dei conti citava, in particolare, due precedenti giurisprudenziali, sebbene pervenuti a contrastanti soluzioni (Sez. Giur. Abruzzo n. 228 del 23/6/2008, anteriore quindi alla vigenza dell'art. 59 della L. 69/2009, espressasi in termini di inammissibilit dell'atto di riassunzione del e Sez. Giur. Lombardia, sentenza ordinanza n. 23 del 16/2 /2015 che, nell analogo caso di riassunzione promossa da un ente locale, ha ritenuto applicabile l'art. 59 della 69/2009, dichiarando tempestiva la riassunzione e assegnando un termine di 180 giorni alla Procura "per effettuare le necessarie indagini; e adottare gli atti di propria competenza, al fine dell'instaurazione del giudizio considerate le peculiarit della procedura in tema di responsabilit amministrativ ).

10 Nel superare tale aspetto pregiudiziale della domanda proposta e passando al merito, la Procura ha ritenuto la sua fondatezza avendo avuto il processo un completo svolgimento innanzi al giudice ordinario, tanto da dar luogo ad una sentenza di primo grado e ad una successiva d'appello, ricordando pure che, in corso di causa, stata disposta consulenza 6 tecnica d'ufficio che ha confermato i vizi dell'opera (esistenza di vizi acclarata anche da una CTU nel giudizio promosso dagli assegnatari) e fatto emergere le responsabilit del direttore dei lavori, elencandone in dettaglio alcuni dei numerosi riscontrati (ad esempio, mancata esecuzione del calcestruzzo faccia-vista prevista da capitolato nella realizzazione dei muri di recinzione, muri laterali, muri a lato vani scala, muri esterni; pavimenti del sottoportico e quelli del piazzale sul retro del fabbricato, nonch muratura perimetrale, realizzati in difformit alla progettazione approvata nel capitolato; persiane montate corrispondenti al modello standard, anzich pesante di maggior pregio e costo, ).


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