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Sentenza 2 luglio 2008, n. 4810 Integrale - …

Tribunale Torino, Sezione 3 civile Sentenza 2 luglio 2008, n. 4810. Integrale - Mediazione - Provvigione - Diritto del mediatore alla provvigione - Presupposti - Conclusione dell'affare - Nozione REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. SEZIONE TERZA CIVILE. IL GIUDICE ISTRUTTORE. IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO. DR. GIACOMO OBERTO. Ha pronunziato la seguente Sentenza . Nella causa civile iscritta al n. 2874/07 Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice) : "Mediazione". Promossa da: , con la Valentina Miceli. - attore - CONTRO. , con l'avv.

oltre IVA, oltre agli interessi dal momento dell'insorgenza del diritto al saldo, a titolo di provvigione per la procurata sottoscrizione del modulo

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1 Tribunale Torino, Sezione 3 civile Sentenza 2 luglio 2008, n. 4810. Integrale - Mediazione - Provvigione - Diritto del mediatore alla provvigione - Presupposti - Conclusione dell'affare - Nozione REPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO. SEZIONE TERZA CIVILE. IL GIUDICE ISTRUTTORE. IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO. DR. GIACOMO OBERTO. Ha pronunziato la seguente Sentenza . Nella causa civile iscritta al n. 2874/07 Avente ad oggetto (come dichiarato da parte attrice) : "Mediazione". Promossa da: , con la Valentina Miceli. - attore - CONTRO. , con l'avv.

2 Denise Dall'Armellina. - convenuto - CONCLUSIONI DELLE PARTI. Per parte attrice: "Voglia il Giudice Unico adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione Previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi gi capitolati in atto di citazione e da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che". In via principale Condannare la Signora al pagamento. nei confronti di parte attrice della somma di euro 11. 880,00 (ovvero il 3% di euro ,00). LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 1 / 15. oltre IVA, oltre agli interessi dal momento dell'insorgenza del diritto al saldo, a titolo di provvigione per la procurata sottoscrizione del modulo "impegno d'acquisto unilaterale" del con il quale la convenuta si impegnava all'acquisto dell'immobile sito in (omissis) (AT), via (omissis), distinto a Catasto al foglio (.)

3 N. (..), di propriet del Signor Pe. Pi. In via subordinata Nella denegata ipotesi in cui la domanda principale non dovesse essere accolta, dichiarare in ogni caso tenuta e per l'effetto condannare la Signora al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per l'espletamento dell'incarico conferitole e che codesto Giudice vorr liquidare in via equitativa;. Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre Iva, Cassa gestione separata e rimborso forfetario in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti cos come previsto dal D. M. n. 127/2004". Per parte convenuta: "Voglia il Tribunale , rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione cos pronunciare: IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO: Assolvere la convenuta da ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in atti.

4 IN VIA SUBORDINATA. Dichiarare tenuta e condannare la al pagamento dell'attore, a titolo di rimborso spese ex art. 1756 una somma pari ad euro ,00 (mille euro) ovvero in quell'altra somma dal Giudice eventualmente in corso di causa determinanda anche con riferimento all'equit : In ogni caso: con vittoria di onorari e spese di causa tutte, ivi comprese di CTU e CTP, oltre rimborso forfettario ex lege 12,5%, Iva e Infine si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove ex adverso tardivamente formulate". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con atto di citazione in data 23 gennaio 2007 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Torino , per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni.

5 "Voglia il Giudice Unico adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa ammissione dei capitoli di prova per interpello e testi gi capitolati in premessa e da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che" in via principale condannare la Signora al pagamento nei confronti di parte attrice della somma di euro ,00 (ovvero il 3% di euro ,00) oltre Iva, oltre agli interessi dal momento dell'insorgenza del diritto al saldo, a titolo di provvigione per la procurata sottoscrizione del modulo "impegno d'acquisto unilaterale". del con il quale la convenuta si impegnava all'acquisto dell'immobile sito in (omissis) (AT), via (omissis), distinto a Catasto al foglio 6 n.

6 180, di propriet del Signor Pe. Pi. In via subordinata nella denegata ipotesi in cui la domanda principale non dovesse essere accolta, dichiarare in ogni caso tenuta e per l'effetto condannare la Signora al rimborso delle spese sostenute da parte attrice per l'espletamento dell'incarico conferitole e che codesto Giudice vorr liquidare in via equitativa con vittoria di spese e onorari di causa, oltre Iva, Cassa gestione separata e rimborso forfetario in ragione del 12,5% sull'importo degli onorari e dei diritti come previsto dal n. 127/2004". Con comparsa di costituzione e risposta la convenuta si costituiva in giudizio assumendo le seguenti conclusioni: "nel merito assolvere la convenuta da ogni avversaria domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto per i r motivi suesposti; in via subordinata dichiarare tenuta e condannare la al pagamento in favore dell'attore, a titolo di rimborso spese ex art.

7 1756 , una somma pari ad euro ,00 (mille) ovvero in quell'altra somma dal Giudice eventualmente in corso di causa determinando anche con riferimento all'equit in via istruttoria ammettere le prove per interpello e testi, anche in materia contraria, sui capi di cui in narrativa preceduti dalla locuzione "vero che" e sugli eventuali ulteriori che ci si riserva di capitolare nei modi e nei termini di cui all'art. 183 In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di giudizio". Esperita istruttoria documentale, venivano precisate le conclusioni definitive nel corso dell'udienza del 9 aprile 2008.

8 Il Giudice Istruttore provvedeva quindi a trattenere la causa a decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE. La presente controversia si fonda su di una pretesa a titolo di mediazione (art. 1755 ) in relazione ad un (asserito) affare documentato da contratto risultante rivestito della forma scritta. Del tutto ultronea (oltre che fonte di spreco di attivit processuale e di ingenti spese per le parti) appare quindi la richiesta attivit di istruttoria LEX24 - Gruppo 24 ORE Pagina 2 / 15.

9 Orale. Il suddetto documento, dunque, costituito da un (cos testualmente denominato) "impegno d'acquisto unilaterale", da qualificarsi alla stregua di un preliminare unilaterale di compravendita, con il quale la Me., nella veste di promissaria acquirente, si impegnava nei riguardi del promittente venditore (rimasto estraneo al presente processo) ad acquistare un immobile meglio descritto nel documento citato. Nella predetta chartula si specificavano poi anche il prezzo, la caparra ed il relativo acconto, nonch le date di sottoscrizione del preliminare (bilaterale, evidentemente) e del rogito contenente il definitivo.

10 Da aggiungere che il predetto preliminare unilaterale risulta redatto e sottoscritto (anche) dalla parte odierna convenuta su carta intestata della Agenzia Immobiliare "Il Campanile", ditta individuale dell'odierno attore. Risulta poi pacifico inter partes che il preliminare bilaterale previsto dal predetto preliminare unilaterale non venne stipulato (e, ovviamente, non venne stipulato neppure il definitivo), mentre l'immobile venne venduto ad un terzo soggetto. Ora, tutta la vicenda verte esclusivamente sulla questione se, nella specie, possa o meno ritenersi concluso l'affare ai sensi e per gli effetti di cui all'art.


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