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Sentenza (Cassazione Civile), sez. II, 10-05-2012, n. …

Wolters Kluwer Sentenza (Cassazione Civile), sez. II, 10-05-2012, n. 7183- Pres. FELICETTI Francesco- Est. BERTUZZI Mario- PATRONE Ignazio - c. In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non pu dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che l'art. 873 cod. civ. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente. (Cassa con rinvio, App. Torino, 09/10/2006). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con Sentenza del 25 novembre 2003 il Tribunale di Tortona respinse le domande proposte da nei confronti dei proprietari confinanti e , dirette ad ottenere l'arretramento delle opere edilizie da questi erette sul proprio fabbricato al fine del recupero del sottotetto ed alla eliminazione delle vedute conseguenti in quanto realizzate in violazione della distanza legale.

Wolters Kluwer - 2 - "i fabbricati sono esclusi dall'ambito di operatività dell'art. 873 c.c. e, poichè l'abbaino più vicino al confine e non a distanza legale di …

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1 Wolters Kluwer Sentenza (Cassazione Civile), sez. II, 10-05-2012, n. 7183- Pres. FELICETTI Francesco- Est. BERTUZZI Mario- PATRONE Ignazio - c. In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non pu dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che l'art. 873 cod. civ. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente. (Cassa con rinvio, App. Torino, 09/10/2006). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con Sentenza del 25 novembre 2003 il Tribunale di Tortona respinse le domande proposte da nei confronti dei proprietari confinanti e , dirette ad ottenere l'arretramento delle opere edilizie da questi erette sul proprio fabbricato al fine del recupero del sottotetto ed alla eliminazione delle vedute conseguenti in quanto realizzate in violazione della distanza legale.

2 Il giudice di primo grado motiv la decisione affermando che la struttura realizzata dai convenuti, in quanto pressoch incassata nel tetto preesistente, non costituiva una costruzione in senso proprio e non era quindi idonea a creare intercapedini dannose e che l'altezza e le dimensioni del parapetto relativo all'apertura impedivano che ad essa potessero attribuirsi le caratteristiche della veduta. Interposto gravame, la pronuncia di primo grado venne interamente confermata dalla Sentenza n. 1546 del 9 ottobre 2006 della Corte di appello di Torino, la quale respinse la domanda di arretramento della costruzione dei convenuti affermando, con diversa motivazione, che le norme in materia di distanze legali tra costruzioni non potevano nel caso di specie trovare applicazione in quanto i fabbricati delle parti in causa risultavano costruiti in aderenza e che "l'abbaino pi vicino al confine e non a distanza di tre metri ha il muro esterno che coincide esattamente con la prosecuzione verso l'alto della linea di confine, anch'esso aderente al fabbricato di controparte".

3 Dichiar invece inammissibile, per mancanza di specificit delle censure, il motivo di appello relativo al mancato accoglimento della domanda di eliminazione della veduta. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 21 marzo 2007, ricorre , affidandosi a sei motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso e MOTIVI DELLA DECISIONE. Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 873 e 877 cod. civ., lamenta che la Corte di appello abbia ritenuto legittima la nuova costruzione posta a distanza inferiore di quella legale senza che la stessa fosse stata costruita in aderenza, lasciando del tutto indimostrata la propria decisione. La statuizione impugnata errata, in quanto l'opera realizzata dalla controparte non combaciava perfettamente con il muro del vicino, ma, essendo stata realizzata in arretramento ad una distanza inferiore di quella legale, creava uno spazio vuoto tra le costruzioni, che finiva altres per pregiudicare il diritto dell'attore di sopraelevare a sua volta.

4 Con il secondo motivo il ricorrente denunzia omessa motivazione, censurando la Sentenza impugnata per non avere esaminato i propri rilievi di fatto che contestavano che i fabbricati fossero tra loro in aderenza e per non avere dato corso alle proprie istanze di disporre una nuova consulenza tecnica e l'ispezione diretta dello stato dei luoghi. I due motivi, che per la loro connessione obiettiva possono trattarsi congiuntamente, sono infondati. La Corte di appello ha motivato la propria decisione di rigetto richiamando le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio che, "nel descrivere lo stato dei luoghi, dichiara che i fabbricati delle parti sono in aderenza e che il confine tra loro coincide con la linea di aderenza tra i due corpi di fabbrica"; ha quindi ritenuto che -1- Wolters Kluwer "i fabbricati sono esclusi dall'ambito di operativit dell'art.

5 873 e, poich l'abbaino pi . vicino al confine e non a distanza legale di tre metri ha il muro esterno che coincide esattamente con la prosecuzione verso l'alto della linea di confine, anch'esso . aderente al fabbricato di controparte". La conclusione cos accolta resiste alle censure sollevate dal ricorrente di vizio di motivazione e di violazione di legge. L'affermazione del giudice di merito, secondo cui i fabbricati delle parti risultano tra loro in aderenza e l'ampliamento costruttivo realizzato dai convenuti proseguiva verso l'alto in proiezione verticale con la linea di confine, costituiscono invero accertamenti di fatto non suscettibili, come tali, di sindacato in sede di giudizio di legittimit se non sotto il profilo della motivazione, che nella specie risulta sufficiente ed adeguata mediante richiamo alle conformi risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

6 Le contestazioni sul punto sollevate dal ricorrente appaiono d'altra parte prive di pregio, non indicando in modo specifico le fonti di prova da cui emergerebbero elementi di fatto contrastanti. Le critiche, per come sollevate, appaiono quindi generiche e non sorrette in modo adeguato dal principio di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l'omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisivit delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Ci vale in particolare per l'assunto secondo cui l'ampliamento realizzato dal convenuto non combacerebbe perfettamente con il muro di confine ma sarebbe stato realizzato in arretramento, mentre le deduzioni svolte nel secondo motivo in ordine alla distanza dal confine dei pilastri che reggono la falda del sottotetto e del paramento e della porta finestra della mansarda integrano altres.

7 Elementi di fatto non probanti, in quanto inidonei di per s a confutare l'affermazione del giudicante che l'opera era stata realizzata in proiezione rispetto alla linea di confine e non era, rispetto ad essa, in posizione arretrata. N sussiste il vizio di violazione di legge denunziato, apparendo la decisione impugnata conforme all'orientamento di questa Corte, che qui merita ulteriore conferma, secondo cui, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non pu validamente dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, essendo in questi casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente, tenuto conto che l'art.

8 873 cod. civ., trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti (Cass. n. 1673 del 1995; Cass. n. 9726. del 1993). Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., assumendo che la Sentenza impugnata incorsa in vizio sia di extrapetizione, laddove ha respinto la domanda dell'attore per una ragione diversa da quella accolta dal giudice di primo grado e senza che essa avesse formato oggetto di valida eccezione della controparte, che di omessa pronuncia, per non avere esaminato le deduzioni dell'appellante che aveva rilevato che la mansarda con terrazzo coperto della controparte insisteva non solo su uno lato della sua propriet , coincidente con il mappale 1522, ma anche su altro lato, riferibile al mappale 974, ove si trovava posizionata a distanza inferiore da quella legale e che in alcuni punti tale opera oltrepassava la linea di confine.

9 Il motivo appare fondato con riguardo alla censura di omessa pronuncia. La lettura della Sentenza impugnata convince invero che la Corte di appello ha esaminato la domanda di arretramento avanzata dall'attore solo con riferimento alla parte dei fabbricati costruiti in aderenza, laddove invece il C., come risulta dall'esposizione dello svolgimento del processo contenuta nella stessa decisione, premettendo che il proprio fabbricato confinava su due lati con la propriet . dei convenuti, aveva lamentato la violazione della distanza legale con riferimento ad entrambe le parti confinanti del proprio immobile. Risulta pertanto evidente che la domanda non sia stata esaminata nella sua interezza, con conseguente violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art.)

10 112 cod. proc. civ.). -2- Wolters Kluwer La prima censura, che lamenta il vizio di extrapetizione per avere il giudicante fondato la propria decisione sulla circostanza che i fabbricati delle parti erano in aderenza senza che la stessa fosse stata dedotta dai convenuti, invece infondata, in quanto la situazione dei luoghi e in particolare la posizione dei fabbricati rientra nell'ambito dei fatti costitutivi della domanda diretta alla tutela della distanza legale tra costruzioni, che, in quanto tali, il giudice tenuto ad accertare e valutare giuridicamente ai fini della pronunzia di merito, a prescindere da eventuali contestazioni o eccezioni della parte convenuta. Il quarto motivo denunzia omessa motivazione, lamentando che la Corte di appello abbia dichiarato inammissibili i motivi che chiedevano l'accoglimento della domanda di eliminazione della veduta realizzata dalla controparte, disconoscendo i precisi e puntuali rilievi critici svolti dall'appellante nel proprio atto di impugnazione avverso la decisione di primo grado.


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