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Sentenza n. 1512/07 Pronunziata il 23/08/2007 …

Esecuzione forzata Espropriazione: di beni indivisi - Pignoramento di quota di immobile Abitazione unifamiliare Istanza di divisione Opposizione dei comproprietari Non comoda divisibilit del compendio pignorato Vendita del bene - cc; ,785,788 cpc;. Sentenza n. 1512/07 . Pronunziata il 23/08/2007 . Depositata il 12/09/2007. Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori: Mauro Lugli - Presidente Ernestino Bruschetta Giudice relatore Carolina Gentili Giudice ha pronunciato la seguente Sentenza nella controversia n 6889/2005 promossa da XX. Attore Avv. contro **. Convenuto Avv.. e **. **. Convenuti Avv. A. Mariani avente ad oggetto: divisione immobiliare. Provvedimento che dispone la divisione pronunciato in data Udienza di precisazione delle conclusioni in data Le conclusioni delle parti sono le seguenti.

immobiliare n. 49/2002 ed oggetto del procedimento di divisione non è comodamente divisibile e che nessuno dei comproprietari ha chiesto l'attribuzione dell'intero bene,

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1 Esecuzione forzata Espropriazione: di beni indivisi - Pignoramento di quota di immobile Abitazione unifamiliare Istanza di divisione Opposizione dei comproprietari Non comoda divisibilit del compendio pignorato Vendita del bene - cc; ,785,788 cpc;. Sentenza n. 1512/07 . Pronunziata il 23/08/2007 . Depositata il 12/09/2007. Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Modena, Sezione Prima Civile, riunito nelle persone dei signori: Mauro Lugli - Presidente Ernestino Bruschetta Giudice relatore Carolina Gentili Giudice ha pronunciato la seguente Sentenza nella controversia n 6889/2005 promossa da XX. Attore Avv. contro **. Convenuto Avv.. e **. **. Convenuti Avv. A. Mariani avente ad oggetto: divisione immobiliare. Provvedimento che dispone la divisione pronunciato in data Udienza di precisazione delle conclusioni in data Le conclusioni delle parti sono le seguenti.

2 Per l'attore: "Voglia l' Tribunale di Modena, ogni contraria eccezione reietta: dato atto, ai sensi dell'art. 720 , che l'immobile colpito dalla procedura esecutiva immobiliare n. 49/2002 ed oggetto del procedimento di divisione non comodamente divisibile e che nessuno dei comproprietari ha chiesto l'attribuzione dell'intero bene, disporre con Sentenza , ex art. 788, 2 comma, , la vendita all'incanto dell'intero bene. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa". Per il primo convenuto: rimasto contumacie. Per gli altri convenuti: " si oppone alla vendita dell'intero immobile perch la domanda formulata in tal senso inammissibile e infondata". Svolgimento del processo XX- dopo avere pignorato la quota di immobile di propriet di ** - faceva istanza ex art. 600 cpc affinch il giudice dell'esecuzione disponesse la divisione.

3 Il medesimo giudice - nell'assenza del debitore pignorato e nell'opposizione degli altri due comproprietari - radicava il giudizio di opposizione. L'istruttoria era solo documentale. La causa - sulle trascritte conclusioni - era quindi rimessa al collegio per la decisione. Motivi della decisione 1. La contestazione dei comproprietari non pignorati costringe - ai sensi degli artt. 785 e 788 cpc - a pronunciare Sentenza . 2. Deve essere innanzi tutto riconosciuto - ai sensi dell'art. 600 cpc - il diritto della creditrice alla divisione. 3. Difatti la separazione in natura della quota - trattandosi di piccolo appartamento di civile abitazione - non all'evidenza possibile. 4. La scelta tra vendita della quota indivisa e divisione appartiene invece - secondo costante giurisprudenza - alla discrezionalit del giudice dell'esecuzione.

4 5. Dalla lettura della ctu estimativa in atti - soprattutto con riferimento alle modeste dimensioni dell'abitazione sostanzialmente "unifamiliare" - pu essere facilmente ricavata la non comoda divisibilit del compendio pignorato. 6. Da ci consegue - inevitabilmente - che la divisione pu avvenire unicamente a mezzo di vendita dell'immobile de quo vertitur. 7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Il Tribunale di Modena, pronunciando nella causa e tra le parti in epigrafe emarginate: Accerta il diritto alla divisione. Dispone che la divisione avvenga a mezzo di vendita. Dispone che la divisione mediante vendita - successivamente al passaggio in giudicato del presente provvedimento - si svolga davanti al giudice dell'esecuzione a seguito di riassunzione ex art.

5 627 cpc. Condanna i convenuti ** - in solido tra loro a rimborsare all'attore XX le spese processuali, liquidate in complessivi ; di cui ,00 per onorari ed . ,00 per diritti; oltre a spese generali ed ad accessori contributivi e fiscali. Cos deciso in Modena, add 23 agosto 2006. Il Presidente Il Giudice Estensore Depositata in Cancelleria il 12 SET 2007.


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