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Sentenza n. 18776/2016 pubbl. il 11/10/2016 RG n. …

1 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di roma sezione tribunale delle Imprese - Terza sezione civile , composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano Cardinali Giudice dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al n 27341 Ruolo Generale dell anno 2013 e trattenuta in decisione all udienza del 7 marzo 2016, vertente TRA FALLIMENTO AUTOBERARDI SRL (N 809/13), in persona del curatore, elettivamente domiciliato a roma , via Giuseppe Avezzana n 13, presso lo studio dell Valerio Pierangeli, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso in riassunzione, ATTORE E IMMOBILIAR

1 N° SENT N° RGAC N° CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma ± Sezione Tribunale delle Imprese - Terza Sezione Civile,

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  Civile, Roma, Sezione, Tribunale, Sentenza, Sezione tribunale, Sezione civile

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Transcription of Sentenza n. 18776/2016 pubbl. il 11/10/2016 RG n. …

1 1 N SENT N RGAC N CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il tribunale di roma sezione tribunale delle Imprese - Terza sezione civile , composto da dott. Francesco Mannino Presidente dott. Stefano Cardinali Giudice dott. Francesco Remo Scerrato Giudice relatore ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado, iscritta al n 27341 Ruolo Generale dell anno 2013 e trattenuta in decisione all udienza del 7 marzo 2016, vertente TRA FALLIMENTO AUTOBERARDI SRL (N 809/13)

2 , in persona del curatore, elettivamente domiciliato a roma , via Giuseppe Avezzana n 13, presso lo studio dell Valerio Pierangeli, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso in riassunzione, ATTORE E IMMOBILIARE SERENISSIMA SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a roma , viale Parioli n 63, presso lo studio dell Fabio Giuseppe Lucchesi, da cui rappresentata e difesa in forza di procura speciale in calce alla copia notificata dell atto di citazione, E Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 - Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5 Sentenza n.

3 18776/2016 pubbl. il 11/10/2016RG n. 27341/2013 Repert. n. 18535/2016 del 11/10/2016 2 LO CICERO Stefano, elettivamente domiciliato a roma , viale Parioli n 63, presso lo studio dell Fabio Giuseppe Lucchesi, da cui rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta, E VIOLA IMMOBILIARE E PROGETTI SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a roma , viale Parioli n 63, presso lo studio dell Fabio Giuseppe Lucchesi, da cui rappresentata e difesa in forza di procura speciale a margine della comparsa di risposta, CONVENUTI OGGETTO: simulazione e, in subordine, revocatoria ordinaria.

4 CONCLUSIONI: come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato ai convenuti, l originaria attrice Societ Romana Tiburtina Immobiliare Spa, premesso di essere creditrice nei confronti della Autoberardi Srl per canoni di locazione insoluti, aveva agito in giudizio per la dichiarazione di simulazione assoluta ovvero, in subordine, per la revocatoria ordinaria ex art. 2901 dell atto di disposizione del 30/1/2012, avente ad oggetto il conferimento del ramo di azienda della propria debitrice per l acquisizione quasi integrale del capitale sociale della Immobiliare Serenissima Srl, e del successivo atto di cessione delle predette quote sociali del 9/8/2012 dalla stessa Autoberardi Srl ai convenuti Lo Cicero e Viola Immobiliare e Progetti Srl, in quanto con detti atti la debitrice aveva ridotto qualitativamente e quantitativamente la consistenza del patrimonio sociale, posto a garanzia del credito di essa attrice.

5 Tanto premesso, l attrice concludeva nei seguenti termini: Voglia il tribunale adito .., con riferimento agli atti di disposizione dottoressa Rossella Periantoni, notaio in roma , del 30 gennaio 2012 (Rep. 4047 racc. 975), registrato all Ufficio delle Entrate di roma I il 2 febbraio 2012 al n 3487 serie IT, depositato presso la CCIAA di roma il 31 gennaio 2012 prot. 24978 e trascritto presso la Conservatoria dei di roma l 8 febbraio 2012 Reg. Gen. 12856 Reg. Part. 9205 e successivo atto di cessione delle quote sociali del 9 agosto 2012, dr. Guido Grisi, notaio in roma , repertorio n Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 - Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5 Sentenza n.

6 18776/2016 pubbl. il 11/10/2016RG n. 27341/2013 Repert. n. 18535/2016 del 11/10/2016 3 3287, raccolta n 2448, depositato in pari data presso la CCIAA al protocollo n 241395 : in via principale dichiarare la simulazione assoluta di entrambi gli atti dispositivi e per l effetto dichiararli inefficaci nei confronti dell attrice con ogni pronuncia conseguenziale; in via subordinata, riservato gravame, in accoglimento della domanda di revocatoria ex art. 2901 e ss , dichiararli inefficaci ed inopponibili nei confronti della Societ Romana Tiburtina Immobiliare Spa istante, con ogni conseguenza di legge con condanna dei convenuti al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio.

7 Si costituiva in giudizio la convenuta Immobiliare Serenissima Srl, che concludeva per il rigetto della domanda attrice, spiegando domanda riconvenzionale, nei seguenti termini: .. Piaccia al tribunale adito: rigettare integralmente le avverse pretese perch infondate in fatto e in diritto, in accoglimento delle su estese argomentazioni; in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertata e dichiarata l illegittimit e l ingiustizia dell intervenuta trascrizione della domanda giudiziale .. condannare la Societ Romana Tiburtina Immobiliare a provvedere, a propria e cura e spesa, alla cancellazione della trascrizione ed al risarcimento di ogni danno correlato e connesso alla stessa.

8 Il tutto formulando espressa riserva di azione per il risarcimento dei danni patiti e patiendi e con il favore delle spese e degli onorari di causa . Nessuno originariamente si costituiva in giudizio per i convenuti Lo Cicero Stefano e Viola Immobiliare e Progetti Srl, in persona del legale rappresentante. A seguito della dichiarazione di fallimento della convenuta Autoberardi Srl, il processo veniva dichiarato interrotto all udienza di prima comparizione del 3/12/2013. Con ricorso in riassunzione, depositato in data 4/2/2014, la convenuta Immobiliare Serenissima Srl, avendo interesse a veder respinta la domanda attrice, provvedeva a riassumere il processo, richiamando le precedenti conclusioni.

9 Anche la Curatela del Fallimento Autoberardi Srl depositava, in data 10/2/2014, ricorso per la riassunzione del processo interrotto, avendo interesse a proseguire il giudizio instaurato dalla societ attrice, e concludeva nei seguenti termini: .. chiede Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 - Firmato Da: MANNINO FRANCESCO SAVER Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b5 Sentenza n. 18776/2016 pubbl. il 11/10/2016RG n. 27341/2013 Repert. n. 18535/2016 del 11/10/2016 4 che la causa rg n 27241/13 venga riassunta e fissata l udienza di comparizione delle parti, per sentir accogliere le conclusioni gi rassegnate dalla Societ Romana Tiburtina Immobiliare Spa nel proprio atto di citazione, introduttivo della causa sopra indicata, da intendersi qui integralmente riportate.

10 Con vittoria di spese, competenze ed onorari . Con decreti del 5/2/14 e del 10/2/14 veniva fissata al 10/6/14 l udienza per la ricomparizione delle parti. L originaria attrice Societ Romana Tiburtina Immobiliare Spa, a seguito della riassunzione, depositava nuova comparsa, in cui, oltre a riportare le superiori conclusioni, formulava un ulteriore domanda subordinata del seguente tenore: .. in via subordinata, si chiede espressamente, in ogni caso, condannare le controparti in solido fra loro a rifondere in favore della Societ Romana Tiburtina Immobiliare Spa le spese sostenute per la trascrizione della domanda giudiziale pari a ,00 euro e per l iscrizione ruolo della causa.


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